Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Interessi passivi di mora

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Interessi passivi di mora - sono gli interessi addebitati all’impresa per aver pagato in ritardo fornitori o altri creditori, in base al contratto o alla legge.

Se l’impresa non paga alla scadenza, il fornitore può chiedere gli interessi moratori, che nelle transazioni commerciali decorrono di diritto (D.Lgs. 231/2002). Anche quando non sono ancora stati richiesti, gli interessi maturati e certi competono all’esercizio in cui il ritardo si verifica.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Interessi moratori addebitati da un fornitore; interessi legali liquidati in una sentenza.

Come riconoscerlo nei documenti

Nota di addebito del creditore, senza IVA.

Differenze con conti simili

  • Interessi per dilazioni concordate. Hanno un conto proprio.
  • Sanzioni. Le sanzioni tributarie sono in B.14 (oneri diversi di gestione).

Collocazione in bilancio

C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli interessi di mora passivi sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagati (art. 109, c. 7, TUIR).
  • IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
  • IVA. Hanno natura risarcitoria: fuori campo IVA (art. 15 DPR 633/1972).

Interessi passivi di mora: esempio di contabilizzazione

Un fornitore addebita il 20 novembre 2025 interessi di mora di 300 euro per una fattura pagata con ritardo; la società li paga il 15 gennaio 2026. Al 31 dicembre 2025 sono maturati altri 80 euro sulla fattura ancora scaduta, non ancora addebitati.

Regola Fondamentale & Ratio

Gli interessi che l'impresa deve per aver pagato in ritardo sono oneri di C.17 (interessi e altri oneri finanziari), fuori campo IVA, e sono deducibili nell'esercizio in cui sono pagati.

Riferimenti Normativi Primari:
D.Lgs. 231/2002; art. 109, c. 7, TUIR; art. 15, c. 1, n. 1, DPR 633/1972; art. 5 D.Lgs. 446/1997; OIC 12; OIC 19; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026, art. 118, c. 13

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione

L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.

Rilevazione degli interessi passivi

Gli interessi passivi si rilevano per competenza, in base al tempo e al tasso, anche quando la rata si paga dopo la chiusura dell’esercizio; il debito si valuta al costo ammortizzato, salvo le scelte di non applicarlo per il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese (OIC 19; art. 2435-bis e 2435-ter c.c.). Gli interessi passivi possono essere capitalizzati nel costo di un bene solo nei limiti e alle condizioni previsti dall’OIC 16 e dall’OIC 24, e in quel caso vanno indicati in nota integrativa.

Interessi non ancora richiesti

Gli interessi di mora maturati alla chiusura sono un onere dell’esercizio anche se il creditore non li ha ancora addebitati, quando il diritto è certo per legge o per contratto e l’importo è determinabile: si stanzia il debito. Se la richiesta è solo eventuale, si valuta un fondo per rischi (OIC 31).

Distinzione dalle sanzioni

Gli interessi di mora si distinguono dalle sanzioni, che sono oneri di B.14 (oneri diversi di gestione), e dagli interessi per dilazioni concordate, che hanno un conto proprio.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
  • Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli interessi di mora passivi sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagati (art. 109, c. 7, TUIR). L’art. 96 riguarda gli oneri che derivano da un rapporto con causa finanziaria o con una componente di finanziamento significativa: per gli interessi di mora, che sanzionano il ritardo e non remunerano un finanziamento, l’applicazione del limite va valutata caso per caso.

IRAP

I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.

IVA

Hanno natura risarcitoria: fuori campo IVA (art. 15 DPR 633/1972). Le somme che risarciscono un danno o sanzionano un inadempimento non remunerano una cessione o una prestazione: sono fuori campo IVA (art. 15, c. 1, n. 1, DPR 633/1972) e non danno luogo a detrazione.

Deduzione per cassa

In deroga alla competenza, gli interessi di mora si deducono nell’esercizio in cui sono corrisposti (art. 109, c. 7, TUIR): l’onere stanziato ma non pagato alla chiusura si riprende con una variazione in aumento e si deduce con una variazione in diminuzione quando è pagato.

Rapporto con l’art. 96

L’art. 96 riguarda gli oneri derivanti da un rapporto con causa finanziaria o con una componente di finanziamento significativa: per gli interessi di mora, che sanzionano il ritardo e non remunerano un finanziamento, l’applicazione del limite va valutata caso per caso.

IVA

Gli interessi moratori sono fuori campo IVA perché hanno natura risarcitoria (art. 15, c. 1, n. 1, DPR 633/1972); chi paga non detrae imposta.

IRAP: fuori dalla base

Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Interessi di mora addebitati da un fornitore

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un fornitore addebita il 20 novembre 2025 interessi di mora di 300 euro per una fattura pagata con ritardo; la società li paga il 15 gennaio 2026. Al 31 dicembre 2025 sono maturati altri 80 euro sulla fattura ancora scaduta, non ancora addebitati.

1. Nota di addebito degli interessi di mora - 20 novembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi di mora (C.17) 300,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 300,00
Totale 300,00 300,00

La nota di addebito è fuori campo IVA. Il debito verso il fornitore aumenta di 300 euro.

2. Stanziamento degli interessi maturati e non addebitati - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi di mora (C.17) 80,00 -
Altri debiti (D.14) - 80,00
Totale 80,00 80,00

Gli 80 euro maturati sulla fattura ancora scaduta competono al 2025. Ai fini fiscali si deducono solo quando sono pagati.

3. Pagamento degli interessi addebitati - 15 gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 300,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 300,00
Totale 300,00 300,00

Il pagamento avviene nel 2026: la deduzione dei 300 euro spetta nell’anno del pagamento, con una variazione in diminuzione.

4. Nota di addebito degli interessi stanziati - 20 gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Altri debiti (D.14) 80,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 80,00
Totale 80,00 80,00

Quando arriva la nota di addebito, il debito stanziato si riclassifica tra i debiti verso il fornitore, senza altro costo.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Calcolo degli interessi. Verificare tasso e giorni di ritardo con il tasso di riferimento del semestre.
  • Prospetto per cassa. Tenere il prospetto degli interessi di mora stanziati e non pagati per le variazioni fiscali.
  • IVA. Controllare che la nota di addebito non applichi IVA.
  • Stanziamento a fine anno. Rilevare gli interessi maturati sui debiti scaduti alla chiusura.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Deduzione per competenza

Gli interessi di mora si deducono quando sono pagati, non quando sono stanziati.

Errore ricorrente

Interessi di mora con IVA detratta

Non essendo corrispettivi, non danno diritto a detrazione.

Errore ricorrente

Sanzioni confuse con interessi

Le sanzioni sono in B.14 (oneri diversi di gestione) e hanno un altro regime fiscale.