Inquadramento generale
Interessi attivi per dilazioni concesse ai clienti - sono gli interessi che l’impresa chiede ai clienti per concedere di pagare a rate o più tardi rispetto alle condizioni normali, compresi gli interessi impliciti rilevati con il costo ammortizzato sui crediti con dilazioni oltre i 12 mesi a tassi fuori mercato.
L’impresa che accetta di far pagare il cliente a rate finanzia di fatto la vendita e ne chiede il compenso: sono gli interessi di dilazione, che si distinguono da quelli di mora perché il ritardo è concordato e non subìto.
Cosa ci rientra
- Esempi. Interessi per il pagamento rateale di una fornitura; interessi impliciti su un credito a lungo termine senza interessi; interessi su un piano di rientro concordato.
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura o accordo di dilazione con gli interessi indicati separatamente.
Differenze con conti simili
- Interessi di mora. Quelli per ritardo non concordato hanno un conto proprio.
Collocazione in bilancio
C.16.d (proventi diversi dai precedenti).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza, in base alla maturazione (art. 109 TUIR); le ritenute subite, per esempio il 26% sugli interessi bancari, sono a titolo d’acconto e si scomputano dall’IRES.
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. Gli interessi per dilazioni di pagamento sono esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972) se indicati separatamente; altrimenti fanno parte del corrispettivo.
Interessi attivi per dilazioni concesse ai clienti: esempio di contabilizzazione
Un cliente non riesce a pagare un credito di 12.000 euro e concorda dal 1° novembre 2025 il rientro in dodici rate mensili di 1.000 euro di capitale, con interessi al 6% annuo sul residuo, fatturati separatamente e in scadenza il 10 del mese successivo.
Gli interessi chiesti ai clienti per concedere di pagare a rate sono proventi di C.16 (altri proventi finanziari), sottovoce d, maturano per competenza e, se indicati separatamente, sono esenti da IVA.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Rilevazione degli interessi
Gli interessi attivi maturano in base al tempo e al tasso pattuito e si rilevano al lordo delle ritenute subite, che sono un credito verso l’Erario (OIC 12; OIC 15). Il credito si valuta al costo ammortizzato, salvo le scelte di non applicarlo consentite alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese (art. 2435-bis e 2435-ter c.c.).
Ratei e risconti
Gli interessi maturati ma non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio si rilevano con un rateo, attivo se sono proventi e passivo se sono oneri, in proporzione al tempo (OIC 18); l’importo pagato o incassato in anticipo per il periodo successivo si rinvia con un risconto. Alla riapertura dell’esercizio il rateo si storna e il componente si rileva per intero alla liquidazione.
Crediti con dilazione oltre i dodici mesi
Se il credito commerciale ha scadenza oltre i dodici mesi e non prevede interessi o li prevede a un tasso fuori mercato, il costo ammortizzato impone di scorporare gli interessi impliciti, che si rilevano nel tempo tra i proventi finanziari (OIC 15).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza, in base alla maturazione (art. 109 TUIR); le ritenute subite, per esempio il 26% sugli interessi bancari, sono a titolo d’acconto e si scomputano dall’IRES. Gli interessi attivi compensano gli interessi passivi ai fini del limite dell’art. 96 TUIR.
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
Gli interessi per dilazioni di pagamento sono esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972) se indicati separatamente; altrimenti fanno parte del corrispettivo.
Competenza
Gli interessi per dilazioni maturano per competenza in base al tempo, non alla data di incasso, e concorrono al reddito nell’esercizio di maturazione (art. 109 TUIR); a differenza degli interessi di mora, non c’è deroga per cassa.
IVA sugli interessi di dilazione
Gli interessi per una dilazione di pagamento concordata dopo l’operazione, indicati separatamente dal corrispettivo, sono operazioni di finanziamento esenti da IVA (art. 10, n. 1, DPR 633/1972); se la dilazione è prevista nel contratto originario, gli interessi sono accessori dell’operazione principale e ne seguono il trattamento (art. 12).
Pro-rata
Le operazioni esenti accessorie a operazioni imponibili non entrano nel calcolo del pro-rata di detrazione se non sono attività propria dell’impresa (art. 19-bis, c. 2, DPR 633/1972).
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi e attivi, limite di deducibilità) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Piano di rientro di 12 rate con interessi
Un cliente non riesce a pagare un credito di 12.000 euro e concorda dal 1° novembre 2025 il rientro in dodici rate mensili di 1.000 euro di capitale, con interessi al 6% annuo sul residuo, fatturati separatamente e in scadenza il 10 del mese successivo.
1. Fattura degli interessi della prima rata - 10 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 60,00 | - |
| Interessi attivi per dilazioni concesse ai clienti (C.16.d) | - | 60,00 |
| Totale | 60,00 | 60,00 |
Il primo mese matura 12.000 x 6% : 12 = 60 euro di interessi, fatturati come operazione esente da IVA, con l’indicazione della norma.
2. Incasso della prima rata - 20 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 1.060,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 1.060,00 |
| Totale | 1.060,00 | 1.060,00 |
Il cliente paga 1.000 euro di capitale e 60 di interessi: il credito iniziale si riduce del capitale e la fattura degli interessi si chiude.
3. Rateo degli interessi di dicembre - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ratei attivi (D dell’attivo) | 55,00 | - |
| Interessi attivi per dilazioni concesse ai clienti (C.16.d) | - | 55,00 |
| Totale | 55,00 | 55,00 |
Gli interessi di dicembre, calcolati su un residuo di 11.000 euro, sono 55 euro: competono al 2025 ma saranno fatturati il 10 gennaio.
4. Storno del rateo - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi attivi per dilazioni concesse ai clienti (C.16.d) | 55,00 | - |
| Ratei attivi (D dell’attivo) | - | 55,00 |
| Totale | 55,00 | 55,00 |
Si storna il rateo per rilevare gli interessi per intero al momento della fatturazione.
5. Fattura degli interessi della seconda rata - 10 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 55,00 | - |
| Interessi attivi per dilazioni concesse ai clienti (C.16.d) | - | 55,00 |
| Totale | 55,00 | 55,00 |
La fattura degli interessi di dicembre è emessa esente da IVA; lo storno del rateo lascia nel 2026 zero interessi per questo importo.
Controlli prima della dichiarazione
- Interessi indicati separatamente. In fattura o nella nota, gli interessi compaiono a parte e con il riferimento all’esenzione.
- Ratei di fine anno. Calcolare gli interessi maturati nel mese di chiusura e non ancora fatturati.
- Recuperabilità. Verificare la solvibilità del cliente prima di rilevare interessi su un piano di rientro.
- Tasso applicato. Controllare il tasso pattuito e, se superiore al limite di legge, la sua validità.
Errori ricorrenti
Interessi di dilazione trattati come mora
Se il ritardo è concordato, gli interessi non sono risarcitori: cambia il regime per cassa e quello dell’IVA.
Interessi assoggettati a IVA
Se separati dal corrispettivo, sono esenti: l’IVA applicata per errore va corretta.
Nessun rateo a fine anno
Gli interessi maturati e non fatturati competono all’esercizio di maturazione.
