Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Interessi passivi verso fornitori per dilazioni

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Interessi passivi verso fornitori per dilazioni - sono gli interessi che i fornitori addebitano per concedere di pagare più tardi o a rate, compresi gli interessi impliciti sui debiti commerciali oltre i 12 mesi senza interessi o a tassi fuori mercato.

Quando il fornitore accetta di essere pagato in più rate, di solito chiede un compenso per il finanziamento che concede: sono gli interessi di dilazione. Si distinguono dagli interessi di mora, che scattano per un ritardo non concordato.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Interessi per il pagamento dilazionato di un macchinario; interessi su un piano di rientro con un fornitore.

Come riconoscerlo nei documenti

Fattura del fornitore con gli interessi indicati separatamente, esenti da IVA.

Differenze con conti simili

  • Interessi di mora. Quelli per ritardo non concordato hanno un conto proprio.

Collocazione in bilancio

C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR).
  • IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
  • IVA. Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).

Interessi passivi verso fornitori per dilazioni: esempio di contabilizzazione

Una società concorda con il fornitore di un macchinario il pagamento del debito residuo di 24.000 euro in dodici rate mensili di 2.000 euro di capitale, più interessi di 100 euro al mese fatturati separatamente ed esenti da IVA. L’interesse di dicembre è addebitato il 10 gennaio.

Regola Fondamentale & Ratio

Gli interessi che i fornitori addebitano per concedere di pagare più tardi o a rate sono oneri di C.17 (interessi e altri oneri finanziari), esenti da IVA e deducibili nei limiti dell'art. 96, per competenza.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 96 TUIR; art. 10, n. 1, e art. 12 DPR 633/1972; art. 5 D.Lgs. 446/1997; OIC 12; OIC 19; OIC 18; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026, art. 105

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione

L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.

Rilevazione degli interessi passivi

Gli interessi passivi si rilevano per competenza, in base al tempo e al tasso, anche quando la rata si paga dopo la chiusura dell’esercizio; il debito si valuta al costo ammortizzato, salvo le scelte di non applicarlo per il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese (OIC 19; art. 2435-bis e 2435-ter c.c.). Gli interessi passivi possono essere capitalizzati nel costo di un bene solo nei limiti e alle condizioni previsti dall’OIC 16 e dall’OIC 24, e in quel caso vanno indicati in nota integrativa.

Ratei e risconti

Gli interessi maturati ma non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio si rilevano con un rateo, attivo se sono proventi e passivo se sono oneri, in proporzione al tempo (OIC 18); l’importo pagato o incassato in anticipo per il periodo successivo si rinvia con un risconto. Alla riapertura dell’esercizio il rateo si storna e il componente si rileva per intero alla liquidazione.

Debiti commerciali con scadenza oltre i dodici mesi

Se il debito verso il fornitore scade oltre i dodici mesi e non prevede interessi, o li prevede a un tasso fuori mercato, il costo ammortizzato impone di scorporare gli interessi impliciti, che si rilevano nel tempo tra gli oneri finanziari (OIC 19).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
  • Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR). La parte che eccede si riporta agli anni successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende anche gli interessi capitalizzati nel costo dei beni. Gli interessi si imputano per competenza, in base alla maturazione. Anche gli interessi impliciti nei debiti commerciali rientrano nel limite.

IRAP

I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.

IVA

Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).

Limite alla deducibilità

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati, e per l’eccedenza fino al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (art. 96 TUIR); la parte indeducibile si riporta ai periodi successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende gli interessi capitalizzati nel costo dei beni e non si applica a banche e altri intermediari finanziari, ai quali è dedicato un regime specifico.

IVA sugli interessi di dilazione

Gli interessi per una dilazione concordata dopo l’operazione, indicati separatamente, sono operazioni di finanziamento esenti da IVA (art. 10, n. 1, DPR 633/1972); se la dilazione è già prevista nel contratto, gli interessi sono accessori all’operazione principale e ne seguono il regime (art. 12). L’impresa che li paga non detrae IVA sul finanziamento.

IRAP: fuori dalla base

Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Acquisto di un macchinario con pagamento in 12 rate e interessi

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società concorda con il fornitore di un macchinario il pagamento del debito residuo di 24.000 euro in dodici rate mensili di 2.000 euro di capitale, più interessi di 100 euro al mese fatturati separatamente ed esenti da IVA. L’interesse di dicembre è addebitato il 10 gennaio.

1. Fattura degli interessi del primo mese - 30 novembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi verso fornitori per dilazioni (C.17) 100,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 100,00
Totale 100,00 100,00

Gli interessi di novembre sono fatturati esenti da IVA con riferimento all’art. 10, n. 1, e si aggiungono al debito verso il fornitore.

2. Pagamento della prima rata - 5 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 2.100,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 2.100,00
Totale 2.100,00 2.100,00

La rata paga 2.000 euro di capitale già iscritti tra i debiti verso il fornitore e i 100 euro di interessi appena fatturati.

3. Rateo degli interessi di dicembre - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi verso fornitori per dilazioni (C.17) 100,00 -
Ratei passivi (E del passivo) - 100,00
Totale 100,00 100,00

Gli interessi di dicembre competono al 2025 anche se il fornitore li fatturerà a gennaio.

4. Storno del rateo - 1° gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ratei passivi (E del passivo) 100,00 -
Interessi passivi verso fornitori per dilazioni (C.17) - 100,00
Totale 100,00 100,00

L’esercizio si apre stornando il rateo.

5. Fattura degli interessi di dicembre - 10 gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi verso fornitori per dilazioni (C.17) 100,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 100,00
Totale 100,00 100,00

La fattura degli interessi di dicembre riporta il costo nel 2026, compensando lo storno del rateo.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Interessi separati. Verificare che gli interessi siano indicati in fattura a parte e con il riferimento all’esenzione.
  • Ratei. Rilevare a fine anno gli interessi maturati e non ancora fatturati.
  • Interessi impliciti. Per debiti oltre i 12 mesi senza interessi valutare il costo ammortizzato.
  • Prospetto dell’art. 96. Includere questi interessi nel calcolo del limite.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Interessi in fattura con IVA

Se sono esposti con IVA, chiedere la correzione: sono operazioni esenti se separati.

Errore ricorrente

Interessi inclusi nel costo del bene

Non aumentano il costo del macchinario, salvo i casi di capitalizzazione consentiti.

Errore ricorrente

Dilazione concordata confusa con mora

Il regime cambia: la mora è deducibile quando è pagata, gli interessi di dilazione per competenza.