Inquadramento generale
Crediti verso clienti per interessi di mora - accoglie gli interessi che il cliente deve per aver pagato in ritardo. Nelle transazioni commerciali tra imprese maturano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, al tasso della BCE maggiorato di otto punti (D.Lgs. 231/2002). Molte imprese li rilevano solo se ragionevolmente incassabili, per prudenza.
Molte imprese non chiedono gli interessi di mora per non compromettere il rapporto con il cliente; quando li chiedono, o quando li ottengono in una transazione, devono rilevarli e trattarli con le regole fiscali proprie.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Interessi addebitati a un cliente che paga con tre mesi di ritardo; interessi riconosciuti in un accordo transattivo.
- Cosa non ci rientra. Interessi per dilazioni concordate in fattura, che fanno parte del corrispettivo; penali contrattuali.
Come riconoscerlo nei documenti
Nota di addebito degli interessi al cliente con il calcolo; lettera di messa in mora.
Differenze con conti simili
- Crediti verso clienti. Accoglie il capitale.
- Penali. Le penali contrattuali sono risarcimenti.
Collocazione in bilancio
Attivo C.II.1 (crediti verso clienti); gli interessi a conto economico in C.16.d (proventi diversi dai precedenti).
Tasso
Il tasso di riferimento è quello della BCE del semestre, maggiorato di otto punti: per il secondo semestre 2025 il riferimento è il 2,15%, quindi il 10,15%. Le parti possono concordare un tasso diverso, purché non gravemente iniquo.
Prudenza
Se l’incasso degli interessi è incerto, come spesso accade, non si rilevano o si svalutano subito con un fondo dedicato.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. In deroga alla competenza, gli interessi di mora concorrono al reddito nell’esercizio in cui sono incassati (art. 109, c. 7, TUIR): quelli rilevati e non incassati si riprendono in diminuzione, con imposte differite.
- IRAP. Gli interessi di mora sono proventi finanziari (C.16): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
- IVA. Gli interessi moratori hanno natura risarcitoria e sono fuori campo IVA (art. 15, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): la nota di addebito non ha IVA.
Crediti verso clienti per interessi di mora: esempio di contabilizzazione
Un cliente paga con 91 giorni di ritardo una fattura di 40.000 euro: al 10,15% gli interessi di mora sono 40.000 × 10,15% × 91/365 = 1.012,22 euro.
Gli interessi di mora maturati sui ritardi dei clienti si rilevano per competenza, ma concorrono al reddito solo quando sono incassati.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione e valutazione
L’OIC 15 iscrive i crediti quando la prestazione è eseguita e il diritto al corrispettivo è sorto; a fine anno si valutano al presumibile valore di realizzo, con un fondo svalutazione, e al costo ammortizzato se la scadenza supera i dodici mesi e l’effetto è rilevante, salvo nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese.
Proventi finanziari
Gli interessi di mora sono proventi finanziari in C.16.d (proventi diversi dai precedenti), rilevati solo se il loro incasso è ragionevolmente certo.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
In deroga alla competenza, gli interessi di mora concorrono al reddito nell’esercizio in cui sono incassati (art. 109, c. 7, TUIR): quelli rilevati e non incassati si riprendono in diminuzione, con imposte differite. Il fondo svalutazione per interessi di mora non è deducibile, perché gli interessi non sono ancora stati tassati.
IRAP
Gli interessi di mora sono proventi finanziari (C.16): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
IVA
Gli interessi moratori hanno natura risarcitoria e sono fuori campo IVA (art. 15, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): la nota di addebito non ha IVA.
Interessi di mora su una fattura pagata in ritardo
Un cliente paga con 91 giorni di ritardo una fattura di 40.000 euro: al 10,15% gli interessi di mora sono 40.000 × 10,15% × 91/365 = 1.012,22 euro.
1. Rilevazione degli interessi maturati - 30 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti per interessi di mora (C.II.1) | 1.012,22 | - |
| Interessi attivi di mora (C.16.d) | - | 1.012,22 |
| Totale | 1.012,22 | 1.012,22 |
In dichiarazione 2025 gli interessi non incassati si tolgono con una variazione in diminuzione.
2. Svalutazione prudenziale - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Svalutazione dei crediti dell’attivo circolante (B.10.d) | 506,11 | - |
| Fondo svalutazione crediti per interessi di mora (rettifica C.II.1) | - | 506,11 |
| Totale | 506,11 | 506,11 |
Il cliente contesta gli interessi: l’impresa ne svaluta la metà. Poiché gli interessi non sono ancora tassati, la svalutazione si riprende in aumento.
3. Incasso in una transazione - 20 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 1.012,22 | - |
| Crediti verso clienti per interessi di mora (C.II.1) | - | 1.012,22 |
| Totale | 1.012,22 | 1.012,22 |
Nel 2026 l’intero importo incassato concorre al reddito con una variazione in aumento.
4. Rilascio del fondo non utilizzato - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo svalutazione crediti per interessi di mora (rettifica C.II.1) | 506,11 | - |
| Altri ricavi e proventi (A.5) | - | 506,11 |
| Totale | 506,11 | 506,11 |
Il rilascio non è tassato, perché la svalutazione non era stata dedotta: si toglie con una variazione in diminuzione.
Controlli prima della dichiarazione
- Tasso applicato. Verificare il tasso del semestre e le clausole contrattuali.
- Variazioni fiscali. Tassare gli interessi solo all’incasso.
- Prudenza. Valutare la probabilità di incasso.
Errori ricorrenti
Interessi tassati per competenza
Concorrono al reddito all’incasso.
Interessi con IVA
Sono fuori campo IVA.
Interessi rilevati senza probabilità di incasso
Violano la prudenza.
