Inquadramento generale
Clienti in sofferenza - raccoglie i crediti verso clienti che non pagano e per i quali è iniziato il recupero forzoso: diffide, decreti ingiuntivi, procedure concorsuali. Spostarli in un conto separato aiuta a seguirli e a valutarli con attenzione a fine anno, anche con svalutazioni specifiche.
Il conto sofferenze non è obbligatorio, ma è uno strumento di controllo: raccoglie i crediti che non si incasseranno nei tempi normali e che richiedono una valutazione caso per caso.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Cliente in liquidazione giudiziale; credito affidato al legale per il decreto ingiuntivo; cliente in concordato preventivo.
- Cosa non ci rientra. Ritardi fisiologici di pagamento; crediti già stralciati come perdite.
Come riconoscerlo nei documenti
Lettere del legale, sentenza di apertura della procedura, insinuazione al passivo.
Differenze con conti simili
- Effetti insoluti. È il primo stadio del mancato pagamento.
- Perdite su crediti. Quando il credito è definitivamente perso.
Collocazione in bilancio
Attivo C.II.1 (crediti verso clienti), al netto delle svalutazioni specifiche.
Procedure concorsuali
Il debitore si considera in procedura dalla data della sentenza di liquidazione giudiziale, del decreto di ammissione al concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione.
Crediti di modesto importo
La perdita è deducibile anche senza procedura per i crediti fino a 2.500 euro, 5.000 per le imprese con ricavi di almeno 100 milioni, scaduti da oltre sei mesi.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. La perdita è deducibile quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o a un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o a un piano attestato pubblicato: la deduzione spetta dalla data di apertura o di omologazione (art. 101, c. 5 e 5-bis, TUIR).
- IRAP. Il credito in sé non incide sulla base IRAP.
- IVA. Dall’apertura della procedura concorsuale del cliente si può emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA, senza attendere la fine della procedura (art. 26, c. 3-bis, DPR 633/1972); il cliente non deve registrarla.
Clienti in sofferenza: esempio di contabilizzazione
Un cliente con un debito di 8.000 euro, di cui 1.442,62 di IVA, viene ammesso al concordato preventivo; la proposta prevede il pagamento del 40% ai creditori chirografari.
I crediti verso clienti in procedura o con gravi difficoltà si separano in un conto di sofferenza; la perdita è deducibile quando il debitore è in procedura concorsuale o ci sono elementi certi e precisi.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione e valutazione
L’OIC 15 iscrive i crediti quando la prestazione è eseguita e il diritto al corrispettivo è sorto; a fine anno si valutano al presumibile valore di realizzo, con un fondo svalutazione, e al costo ammortizzato se la scadenza supera i dodici mesi e l’effetto è rilevante, salvo nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese.
Cancellazione
Il credito si cancella quando i diritti si estinguono, per esempio per transazione, prescrizione o chiusura della procedura; la perdita si imputa prima al fondo svalutazione.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
La perdita è deducibile quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o a un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o a un piano attestato pubblicato: la deduzione spetta dalla data di apertura o di omologazione (art. 101, c. 5 e 5-bis, TUIR). La perdita va imputata nell’esercizio in cui è rilevata in bilancio, non oltre quello in cui si sarebbe dovuta rilevare.
IRAP
Il credito in sé non incide sulla base IRAP. Per le società di capitali le svalutazioni dei crediti (B.10.d, svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) e le perdite su crediti non sono deducibili ai fini IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997), anche se il ricavo da cui il credito nasce è tassato.
IVA
Dall’apertura della procedura concorsuale del cliente si può emettere la nota di variazione in diminuzione per recuperare l’IVA, senza attendere la fine della procedura (art. 26, c. 3-bis, DPR 633/1972); il cliente non deve registrarla.
Cliente ammesso al concordato preventivo
Un cliente con un debito di 8.000 euro, di cui 1.442,62 di IVA, viene ammesso al concordato preventivo; la proposta prevede il pagamento del 40% ai creditori chirografari.
1. Riclassifica in sofferenza - 10 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Clienti in sofferenza (C.II.1) | 8.000,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 8.000,00 |
| Totale | 8.000,00 | 8.000,00 |
2. Nota di variazione IVA - 30 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| IVA a debito (D.12) | 1.442,62 | - |
| Clienti in sofferenza (C.II.1) | - | 1.442,62 |
| Totale | 1.442,62 | 1.442,62 |
Dall’ammissione al concordato l’impresa può recuperare l’IVA con la nota di variazione, senza attendere l’esito della procedura.
3. Perdita per la parte non recuperabile - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo svalutazione crediti (rettifica C.II.1) | 2.000,00 | - |
| Perdite su crediti (B.14) | 1.934,43 | - |
| Clienti in sofferenza (C.II.1) | - | 3.934,43 |
| Totale | 3.934,43 | 3.934,43 |
Il 60% dell’imponibile, 3.934,43 euro, non sarà pagato: si usa prima il fondo, poi la perdita residua, deducibile per effetto della procedura.
4. Incasso del riparto e nota di variazione in aumento - 15 ottobre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 3.200,00 | - |
| Clienti in sofferenza (C.II.1) | - | 2.622,95 |
| IVA a debito (D.12) | - | 577,05 |
| Totale | 3.200,00 | 3.200,00 |
Il riparto paga il 40% dell’intero credito, 3.200 euro. La quota di IVA compresa nell’incasso, 577,05 euro, era stata recuperata con la nota in diminuzione: va riversata con una nota di variazione in aumento (art. 26, c. 5-bis, DPR 633/1972).
Controlli prima della dichiarazione
- Documenti della procedura. Conservare il decreto di ammissione e l’insinuazione al passivo.
- Nota IVA. Emetterla entro la dichiarazione dell’anno in cui sorge il presupposto.
- Fondo. Utilizzare prima il fondo svalutazione.
Errori ricorrenti
Perdita dedotta senza elementi certi
Serve la procedura o la prova dell’irrecuperabilità.
Nota IVA dimenticata
L’IVA versata sulla fattura si perde.
Perdita dedotta ai fini IRAP
Non è deducibile.
