Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Crediti verso clienti ceduti al factor

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Crediti verso clienti ceduti al factor - accoglie i crediti ceduti a una società di factoring con la clausola pro solvendo, in cui il rischio di insolvenza resta all’impresa. Il credito non esce dal bilancio finché il cliente non paga il factor; l’anticipo ricevuto è un debito. Nella cessione pro soluto che trasferisce tutti i rischi, invece, il credito si elimina.

Il factoring serve a trasformare i crediti in liquidità prima della scadenza. La differenza tra pro solvendo e pro soluto non è solo contrattuale: decide se il credito resta o esce dal bilancio.

Cosa ci rientra

  • Situazioni tipiche. Cessione pro solvendo di fatture con anticipo dell’80%; cessione di un portafoglio di crediti verso la grande distribuzione.
  • Cosa non ci rientra. Crediti ceduti pro soluto con trasferimento dei rischi, che si eliminano; somme trattenute dal factor (Crediti verso factor).

Come riconoscerlo nei documenti

Contratto di factoring con la clausola pro solvendo o pro soluto; distinta dei crediti ceduti; estratti conto del factor.

Differenze con conti simili

  • Crediti verso factor. Sono le somme che il factor deve ancora pagare all’impresa.
  • Ricevute al salvo buon fine. Hanno meccanismo simile con la banca.

Collocazione in bilancio

Attivo C.II.1 (crediti verso clienti); l’anticipo in D.5 del passivo (debiti verso altri finanziatori).

Svalutazione

Poiché il rischio resta al cedente, i crediti ceduti pro solvendo continuano a far parte della base per la svalutazione dello 0,5% dell’art. 106 TUIR.

Informativa

La nota integrativa descrive le cessioni con garanzia e gli impegni verso il factor.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Nella cessione pro solvendo il credito resta dell’impresa ai fini delle svalutazioni dell’art. 106.
  • IRAP. Per le società di capitali la componente finanziaria del factoring (C.17, interessi e altri oneri finanziari) non è deducibile ai fini IRAP; le commissioni per servizi iscritte in B.7 lo sono.
  • IVA. La cessione del credito è esente o fuori campo IVA; nella fattura del factor la componente finanziaria è esente (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972), mentre le commissioni per la gestione e l’incasso dei crediti sono di norma imponibili.

Crediti verso clienti ceduti al factor: esempio di contabilizzazione

Un’impresa cede pro solvendo crediti per 20.000 euro e riceve un anticipo di 16.000 euro.

Regola Fondamentale & Ratio

Con la cessione pro solvendo il credito resta nel bilancio del cedente, perché il rischio di insolvenza non passa al factor: l'anticipo ricevuto è un debito.

Riferimenti Normativi Primari:
L. 52/1991; art. 1260 ss. c.c.; artt. 96 e 106 TUIR; art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972; OIC 15

🏛️Principi contabili (OIC)

Rilevazione e valutazione

L’OIC 15 iscrive i crediti quando la prestazione è eseguita e il diritto al corrispettivo è sorto; a fine anno si valutano al presumibile valore di realizzo, con un fondo svalutazione, e al costo ammortizzato se la scadenza supera i dodici mesi e l’effetto è rilevante, salvo nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese.

Cancellazione

Il credito si cancella solo se sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi e i benefici (OIC 15): con il pro solvendo resta iscritto.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Nella cessione pro solvendo il credito resta dell’impresa ai fini delle svalutazioni dell’art. 106. Gli oneri del factoring sono deducibili: la componente finanziaria come interesse passivo nel limite dell’art. 96, le commissioni di gestione come servizi. Nella cessione pro soluto la differenza tra valore del credito e corrispettivo è una perdita deducibile.

IRAP

Per le società di capitali la componente finanziaria del factoring (C.17, interessi e altri oneri finanziari) non è deducibile ai fini IRAP; le commissioni per servizi iscritte in B.7 lo sono.

IVA

La cessione del credito è esente o fuori campo IVA; nella fattura del factor la componente finanziaria è esente (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972), mentre le commissioni per la gestione e l’incasso dei crediti sono di norma imponibili.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Cessione pro solvendo di crediti con anticipo dell’80%

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa cede pro solvendo crediti per 20.000 euro e riceve un anticipo di 16.000 euro.

1. Cessione e anticipo - 1° marzo 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti ceduti al factor (C.II.1) 20.000,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 20.000,00
Banca c/c (C.IV.1) 16.000,00 -
Debiti verso società di factoring (D.5) - 16.000,00
Totale 36.000,00 36.000,00

Il factor anticipa l’80% dei crediti ceduti.

2. Fattura del factor per commissioni e interessi - 31 marzo 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Oneri su cessione crediti (C.17) 300,00 -
Commissioni di factoring (B.7) 100,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 22,00 -
Debiti verso società di factoring (D.5) - 422,00
Totale 422,00 422,00

Gli interessi sono esenti; la commissione di gestione è imponibile al 22%.

3. Incasso dei clienti e regolazione - 30 aprile 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso società di factoring (D.5) 16.422,00 -
Banca c/c (C.IV.1) 3.578,00 -
Crediti verso clienti ceduti al factor (C.II.1) - 20.000,00
Totale 20.000,00 20.000,00

I clienti pagano al factor, che trattiene anticipo e oneri e versa la differenza al cedente.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Contratto. Verificare se la cessione è pro solvendo o pro soluto.
  • Base dello 0,5%. Includere i crediti ceduti pro solvendo.
  • IVA delle commissioni. Distinguere parte finanziaria e servizi.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Crediti pro solvendo cancellati

Restano in bilancio.

Errore ricorrente

Anticipo registrato come incasso del cliente

È un debito verso il factor.

Errore ricorrente

Tutte le commissioni esenti

La gestione è imponibile.