Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Svalutazione crediti ceduti con garanzia

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Svalutazione crediti ceduti con garanzia - è la svalutazione dei crediti ceduti al factor pro solvendo, anticipati dalla banca salvo buon fine o scontati, che restano in bilancio perché l’impresa ne conserva il rischio: se il debitore non paga, l’impresa deve restituire l’anticipo.

Nel factoring pro solvendo il rischio di insolvenza resta al cedente, e l’OIC 15 lo tratta con il credito che resta in bilancio: il credito è ancora un’attività e va valutato. L’anticipo incassato è un debito finanziario.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Crediti ceduti al factor pro solvendo; ricevute bancarie anticipate salvo buon fine; effetti scontati non ancora scaduti.

Come riconoscerlo nei documenti

Valutazione dei crediti ceduti che restano iscritti in bilancio.

Differenze con conti simili

  • Fondo rischi per garanzie. Se il credito non è più in bilancio, il rischio residuo è un fondo in B.12 (accantonamenti per rischi).

Collocazione in bilancio

B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide).

Pro solvendo e pro soluto

Nella cessione pro soluto, che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi al factor, il credito esce dal bilancio e non si svaluta: l’eventuale perdita sul prezzo è un onere in B.14 (oneri diversi di gestione) o C.17 (interessi e altri oneri finanziari). Il conto riguarda solo i crediti che restano iscritti.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Le svalutazioni dei crediti commerciali sono deducibili ogni anno nel limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti verso clienti risultanti in bilancio, e non sono più deducibili quando il fondo fiscale ha raggiunto il 5% dei crediti (art. 106, c. 1, TUIR).
  • IRAP. Le svalutazioni delle voci B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) non sono deducibili ai fini IRAP: per le società di capitali sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. La svalutazione non ha IVA.

Svalutazione crediti ceduti con garanzia: esempio di contabilizzazione

Una società cede a un factor pro solvendo un credito di 36.600 euro (30.000 più IVA) e riceve un anticipo dell’80%, 29.280 euro. A fine anno il debitore è in difficoltà: svalutazione di 3.000 euro. Nel 2026 il debitore entra in liquidazione giudiziale e il factor esercita la rivalsa.

Regola Fondamentale & Ratio

Il credito ceduto pro solvendo resta in bilancio con il debito verso il factor e si svaluta in B.10.d (svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide) se il debitore è in difficoltà; fiscalmente vale il limite dello 0,50% dei crediti.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 106 TUIR; art. 101, c. 5, TUIR; art. 26 DPR 633/1972; art. 5 D.Lgs. 446/1997; OIC 15; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026

🏛️Principi contabili (OIC)

Credito ceduto

Il credito ceduto resta in bilancio se l’operazione non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici al cessionario; l’anticipo del factor è un debito e il credito si valuta al valore di presumibile realizzo (OIC 15).

Svalutazione

La svalutazione considera la solvibilità del debitore e le garanzie; si rileva in B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) con un fondo che riduce il credito, oppure a riduzione diretta.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Composizione. La composizione delle voci ratei e risconti, altri fondi e altre riserve. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Le svalutazioni dei crediti commerciali sono deducibili ogni anno nel limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti verso clienti risultanti in bilancio, e non sono più deducibili quando il fondo fiscale ha raggiunto il 5% dei crediti (art. 106, c. 1, TUIR). L’eccedenza si riprende in dichiarazione e diventa deducibile quando la perdita si realizza con i requisiti dell’art. 101, c. 5: procedure concorsuali, crediti di modesto importo scaduti da sei mesi, prescrizione, cancellazione dal bilancio. I crediti ceduti pro solvendo che restano in bilancio concorrono alla base di calcolo.

IRAP

Le svalutazioni delle voci B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) non sono deducibili ai fini IRAP: per le società di capitali sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997).

IVA

La svalutazione non ha IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.

Recupero dell’IVA

Per il credito verso un cliente sottoposto a procedura concorsuale l’IVA si recupera con la nota di variazione in diminuzione (art. 26 DPR 633/1972), secondo i tempi previsti per le procedure.

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 106 (svalutazione dei crediti) diventa l’art. 115; l’art. 101 (minusvalenze, sopravvenienze e perdite) diventa l’art. 110.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Credito ceduto pro solvendo verso un cliente che poi fallisce

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società cede a un factor pro solvendo un credito di 36.600 euro (30.000 più IVA) e riceve un anticipo dell’80%, 29.280 euro. A fine anno il debitore è in difficoltà: svalutazione di 3.000 euro. Nel 2026 il debitore entra in liquidazione giudiziale e il factor esercita la rivalsa.

1. Fattura al cliente - 1° ottobre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti (C.II.1) 36.600,00 -
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1) - 30.000,00
IVA a debito (D.12) - 6.600,00
Totale 36.600,00 36.600,00

La fattura si registra come per ogni vendita; la cessione al factor è un’operazione separata.

2. Cessione pro solvendo e anticipo - 15 ottobre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 29.280,00 -
Debiti verso altri finanziatori per anticipi (D.5) - 29.280,00
Totale 29.280,00 29.280,00

Il credito resta in bilancio perché il rischio di insolvenza resta all’impresa: l’anticipo è un debito.

3. Svalutazione del credito - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazione crediti ceduti con garanzia (B.10.d) 3.000,00 -
Fondo svalutazione crediti (C.II.1, in diretta riduzione) - 3.000,00
Totale 3.000,00 3.000,00

La svalutazione è stimata per la difficoltà del debitore e rilevata in B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide).

4. Rivalsa del factor - 30 aprile 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso altri finanziatori per anticipi (D.5) 29.280,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 29.280,00
Totale 29.280,00 29.280,00

Il debitore non paga: il factor riprende l’anticipo. Il credito resta in capo all’impresa.

5. Perdita sul credito e nota di variazione IVA - 30 aprile 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo svalutazione crediti (C.II.1, in diretta riduzione) 3.000,00 -
Perdite su crediti (B.14) 27.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 6.600,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 36.600,00
Totale 36.600,00 36.600,00

Chiusura del credito verso il cliente in liquidazione giudiziale: la perdita non coperta dal fondo è di 27.000 euro; l’IVA si recupera con la nota di variazione.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Tipo di cessione. Verificare il contratto per stabilire se il credito resta in bilancio o esce, secondo l’OIC 15.
  • Anticipo e interessi. Rilevare l’anticipo come debito e gli interessi e le commissioni del factor nelle voci finanziarie.
  • Base di calcolo fiscale. Includere il credito ceduto pro solvendo nella base dello 0,50% e del 5%.
  • Nota di variazione IVA. Emettere la nota solo con i presupposti dell’art. 26 DPR 633/1972.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Credito eliminato con cessione pro solvendo

Il rischio resta all’impresa, quindi il credito resta iscritto.

Errore ricorrente

Anticipo registrato come ricavo

È un debito verso il factor.

Errore ricorrente

Svalutazione oltre lo 0,50% dedotta

L’eccedenza si riprende in dichiarazione.

Errore ricorrente

IVA recuperata prima dei presupposti

La nota di variazione richiede procedura concorsuale o altro caso dell’art. 26.