Inquadramento generale
Fondo svalutazione crediti - è il conto rettificativo che riduce i crediti al valore che l’impresa si aspetta davvero di incassare. Si alimenta a fine anno con l’accantonamento in B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide), stimato credito per credito e per le perdite attese sul resto del portafoglio, e si usa quando un credito diventa definitivamente perso. Conviene tenere sottoconti per la parte fiscalmente dedotta, per quella tassata e per quella a fronte degli interessi di mora.
La stima si fa cliente per cliente per i crediti importanti o in difficoltà, e in modo forfettario per gli altri, sulla base delle perdite degli anni passati e dell’anzianità dei crediti.
Cosa ci rientra
- Sottoconti utili. Fondo svalutazione crediti dedotto (entro lo 0,5%); fondo svalutazione crediti tassato; fondo svalutazione interessi di mora.
- Cosa non ci rientra. Note di credito da emettere per sconti e premi; rischi su garanzie prestate (fondi rischi B.4 del passivo, altri fondi per rischi e oneri).
Come riconoscerlo nei documenti
Analisi di fine anno dei crediti per anzianità, contenzioso e procedure; verbale degli amministratori sulla stima.
Differenze con conti simili
- Perdite su crediti. Sono le perdite definitive, che utilizzano il fondo.
- Note di credito da emettere. Riducono i ricavi, non stimano insolvenze.
Collocazione in bilancio
In bilancio riduce la voce dei crediti a cui si riferisce, in genere C.II.1 (crediti verso clienti); l’importo va indicato in nota integrativa.
Tre componenti
Conviene tenere distinti il fondo dedotto, il fondo tassato e il fondo per interessi di mora: le perdite si imputano prima al fondo dedotto, e solo l’eccedenza è un costo.
Base di calcolo
Lo 0,5% si calcola sui crediti derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi dell’attività, esclusi quelli coperti da garanzia assicurativa.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le svalutazioni dei crediti commerciali, per la parte non coperta da garanzia assicurativa, sono deducibili nel limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti; la deduzione cessa quando il fondo fiscale raggiunge il 5% dei crediti di fine esercizio (art. 106, c. 1, TUIR).
- IRAP. Il credito in sé non incide sulla base IRAP.
- IVA. L’accantonamento è una stima interna di fine anno e non ha IVA.
Fondo svalutazione crediti: esempio di contabilizzazione
Su crediti commerciali di 200.000 euro l’impresa accantona 5.000 euro: 1.000 sono deducibili (0,5%), 4.000 si riprendono in aumento e generano 960 euro di imposte anticipate al 24%.
Il fondo svalutazione riduce i crediti al valore che si prevede di incassare; fiscalmente l'accantonamento è deducibile entro lo 0,5% dei crediti commerciali, finché il fondo dedotto non raggiunge il 5%.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione e valutazione
L’OIC 15 iscrive i crediti quando la prestazione è eseguita e il diritto al corrispettivo è sorto; a fine anno si valutano al presumibile valore di realizzo, con un fondo svalutazione, e al costo ammortizzato se la scadenza supera i dodici mesi e l’effetto è rilevante, salvo nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese.
Fondo
Il fondo è un conto rettificativo: i crediti si espongono in bilancio al netto (OIC 15).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le svalutazioni dei crediti commerciali, per la parte non coperta da garanzia assicurativa, sono deducibili nel limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti; la deduzione cessa quando il fondo fiscale raggiunge il 5% dei crediti di fine esercizio (art. 106, c. 1, TUIR). Le perdite deducibili si imputano prima al fondo fiscale e solo l’eccedenza è un costo deducibile (art. 106, c. 2). Se il fondo fiscale supera il 5% dei crediti, l’eccedenza torna a reddito. La parte tassata genera imposte anticipate che si riassorbono quando la perdita diventa deducibile. Le svalutazioni degli interessi di mora non sono deducibili.
IRAP
Il credito in sé non incide sulla base IRAP. Per le società di capitali le svalutazioni dei crediti (B.10.d, svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) e le perdite su crediti non sono deducibili ai fini IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997), anche se il ricavo da cui il credito nasce è tassato.
IVA
L’accantonamento è una stima interna di fine anno e non ha IVA. L’IVA sui crediti persi si recupera con le note di variazione dell’art. 26 DPR 633/1972, non con il fondo.
Accantonamento, perdita e adeguamento del fondo
Su crediti commerciali di 200.000 euro l’impresa accantona 5.000 euro: 1.000 sono deducibili (0,5%), 4.000 si riprendono in aumento e generano 960 euro di imposte anticipate al 24%.
1. Accantonamento di fine anno - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Svalutazione dei crediti dell’attivo circolante (B.10.d) | 5.000,00 | - |
| Fondo svalutazione crediti (rettifica C.II.1) | - | 5.000,00 |
| Imposte anticipate (C.II.5-ter) | 960,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 960,00 |
| Totale | 5.960,00 | 5.960,00 |
Su crediti di 200.000 euro sono deducibili 1.000 euro; i 4.000 eccedenti si riprendono in aumento.
2. Perdita su un cliente fallito - 20 maggio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo svalutazione crediti (rettifica C.II.1) | 3.000,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 3.000,00 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
Il credito, al netto dell’IVA già recuperata, si chiude contro il fondo; fiscalmente la perdita da procedura si imputa prima alla parte dedotta, poi a quella tassata.
3. Adeguamento del fondo - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Svalutazione dei crediti dell’attivo circolante (B.10.d) | 2.500,00 | - |
| Fondo svalutazione crediti (rettifica C.II.1) | - | 2.500,00 |
| Totale | 2.500,00 | 2.500,00 |
Il fondo si riporta alla stima del rischio sui crediti aperti a fine 2026.
Controlli prima della dichiarazione
- Analisi dei crediti. Stimare il rischio per anzianità e per cliente.
- Limite fiscale. Calcolare lo 0,5% e il tetto del 5%.
- Fiscalità differita. Rilevare le imposte anticipate sulla parte tassata.
Errori ricorrenti
Fondo calcolato solo con lo 0,5%
La stima deve essere economica, non fiscale.
Svalutazione dedotta ai fini IRAP
Non è deducibile.
Perdite imputate a conto economico con fondo capiente
Si usa prima il fondo.
