Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Perdite su crediti e svalutazione crediti

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Perdite su crediti e svalutazione crediti - non tutti i crediti vengono incassati. Il bilancio deve tenerne conto in due momenti: quando il mancato incasso diventa probabile, con una svalutazione che porta il credito al suo valore di presumibile realizzo, e quando diventa certo, con l’eliminazione del credito e la rilevazione della perdita. Il fisco, invece, ammette la deduzione della perdita solo in casi determinati, e consente una deduzione forfettaria limitata delle svalutazioni. Le due discipline, civile e fiscale, spesso non coincidono, e la differenza genera imposte anticipate.

Profilo civilistico

Secondo l’OIC 15 i crediti si iscrivono al valore di presumibile realizzo. L’impresa valuta a fine esercizio il rischio di mancato incasso, sia per i singoli crediti in sofferenza, sia in modo generico per il portafoglio, sulla base dell’esperienza storica, e accantona la svalutazione in un fondo, con contropartita nella voce B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) del conto economico. Il credito si elimina dal bilancio quando si estinguono i diritti contrattuali, per esempio per prescrizione, rinuncia, transazione o chiusura di una procedura concorsuale, e la perdita si imputa al fondo.

Svalutazione fiscale forfettaria

L’articolo 106 del TUIR ammette la deduzione delle svalutazioni dei crediti commerciali nel limite annuo dello 0,50% del loro valore nominale, fino a quando il fondo fiscale raggiunge il 5% dei crediti. L’eccedenza è indeducibile e genera imposte anticipate.

Perdite definitive

L’articolo 101, comma 5, del TUIR ammette la deduzione integrale della perdita quando risulta da elementi certi e precisi, quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o a un accordo di ristrutturazione, quando il credito è di modesta entità ed è scaduto da almeno sei mesi, quando il diritto è prescritto, o quando il credito è cancellato dal bilancio secondo i principi contabili. La modesta entità è fissata in 2.500 euro, o 5.000 euro per le imprese con ricavi di almeno 100 milioni di euro.

Rapporto tra fondo e perdita

La perdita si deduce prima utilizzando il fondo fiscale già dedotto; solo l’eccedenza è un costo deducibile dell’esercizio. Per questo occorre tenere separati il fondo civilistico e quello fiscale.

IVA

Per i crediti non incassati a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive infruttuose, l’articolo 26 del DPR 633/1972 consente di emettere una nota di variazione e recuperare l’IVA versata sulla fattura originaria.

Punti di attenzione

Occorre documentare le ragioni della svalutazione e della perdita, e tenere un prospetto del fondo fiscale e delle imposte anticipate.

Informativa

La nota integrativa indica i movimenti del fondo svalutazione crediti e i criteri di valutazione.

Perdite su crediti e svalutazione crediti: esempio di contabilizzazione

Una società con crediti commerciali di 1.000.000 euro accantona 30.000 euro al fondo svalutazione. Ne deduce 5.000, pari allo 0,50%, e riprende a tassazione 25.000 euro, iscrivendo le imposte anticipate.

Crediti ceduti

La cessione pro soluto di un credito ne comporta l’eliminazione dal bilancio: la differenza tra valore contabile e corrispettivo è una perdita deducibile, secondo la prassi, quando la cessione trasferisce effettivamente i rischi. Nella cessione pro solvendo il credito resta invece iscritto.

Regola Fondamentale & Ratio

La svalutazione civilistica misura il rischio effettivo; la deduzione fiscale segue lo 0,5% annuo fino al 5%, mentre la perdita definitiva è deducibile solo nelle cinque ipotesi dell'articolo 101, comma 5.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, art. 2423-bisTUIR, art. 101TUIR, art. 106D.Lgs. 446/1997, artt. 5 e 5-bis

🏛️Principi contabili (OIC)

Svalutazione per perdita presunta e fondo svalutazione crediti

In applicazione del principio di prudenza, richiamato dall’articolo 2423-bis del codice civile, l’impresa deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura: quando la recuperabilità di un credito appare dubbia, occorre procedere alla sua svalutazione, rilevando un fondo svalutazione crediti a rettifica del valore nominale, sulla base di una valutazione analitica delle singole posizioni a rischio o di una stima statistica del rischio generico di inesigibilità dell’intero portafoglio crediti.

Cancellazione del credito secondo i principi contabili

Il credito va cancellato dal bilancio quando i diritti contrattuali sui relativi flussi finanziari si estinguono, ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale di un importo inferiore a quello iscritto, di una cessione pro soluto che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi al cessionario, o di una transazione con il debitore: tale cancellazione, quando comporta una perdita rispetto al valore di iscrizione, costituisce anche un autonomo evento di rilevanza fiscale, con l’impresa libera di scegliere l’esercizio di deduzione entro il limite di quello in cui si è proceduto, o si sarebbe dovuto procedere, alla cancellazione contabile.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Altre informazioni sui crediti. Se rilevanti: tasso di interesse effettivo e scadenze, crediti con condizioni di pagamento modificate, crediti dati in garanzia di propri debiti, interessi di mora compresi nei crediti scaduti, concentrazione dei crediti, composizione dei crediti verso altri. Principio contabile: OIC 15, par. 78.
  • Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Cinque fattispecie di deducibilità della perdita definitiva

Ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, le perdite su crediti sono deducibili senza limiti di importo in cinque ipotesi alternative: quando risultano da elementi certi e precisi che ne dimostrino l’irrecuperabilità; quando si tratta di crediti di modesta entità, non superiori a 2.500 euro per le imprese ordinarie o a 5.000 euro per quelle di più rilevanti dimensioni, scaduti da almeno sei mesi, per i quali gli elementi certi e precisi si presumono automaticamente sussistenti; quando il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale o a istituti assimilati, quali un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato di risanamento; quando il diritto alla riscossione risulta prescritto; e quando il credito viene cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili. In ogni caso, la perdita è deducibile soltanto per la parte che eccede l’ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti già dedotti negli esercizi precedenti, e per la parte non coperta da garanzie assicurative, fideiussorie o da lettere di patronage.

Svalutazione fiscale forfettaria dei crediti commerciali

Ai sensi dell’articolo 106 del TUIR, la svalutazione dei crediti commerciali risultanti in bilancio è deducibile in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del loro valore nominale o di acquisizione, fino al raggiungimento di un tetto complessivo pari al 5% di tale valore: superato tale tetto, le ulteriori svalutazioni non sono più deducibili, e l’eventuale eccedenza accumulata concorre a formare il reddito imponibile. Dalla base di calcolo restano esclusi i crediti derivanti dalla cessione di beni strumentali, i crediti ceduti pro soluto, la quota di crediti coperta da garanzia assicurativa e i crediti riferiti a fatture emesse in anticipo rispetto alla competenza del ricavo, mentre vi rientrano i crediti assistiti da garanzie reali prive di costo per il creditore, quali l’ipoteca o il pegno.

IRAP

Ai fini IRAP le perdite su crediti non sono deducibili, anche se iscritte in B.14: l’art. 5, c. 3, D.Lgs. 446/1997 le esclude espressamente dai componenti negativi per le società di capitali e per i soggetti che seguono le stesse regole, e la stessa esclusione vale per le imprese individuali e le società di persone che determinano la base con l’art. 5-bis. La perdita, quindi, si riprende con una variazione in aumento nella dichiarazione IRAP. Non è deducibile neppure la svalutazione dei crediti iscritta in B.10.d, esclusa dalla base dallo stesso art. 5, c. 1. La regola riguarda le imprese diverse da banche, enti finanziari e assicurazioni, che hanno regole proprie (artt. 6 e 7). Non è perdita su crediti, e resta quindi deducibile, il minor ricavo che deriva da una riduzione di prezzo concordata con il cliente, perché è una rettifica del corrispettivo e non l’effetto dell’inadempimento.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Svalutazione fiscale forfettaria dei crediti commerciali

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa ha crediti commerciali in bilancio a fine esercizio per un valore nominale complessivo di 2.000.000 di euro, di cui 300.000 euro ceduti pro soluto ed esclusi dalla base di calcolo, e 100.000 euro assicurati al 70%, che concorrono alla base solo per la quota non assicurata di 30.000 euro: la base di calcolo rilevante è pertanto pari a 1.630.000 euro.

1. Rilevazione della svalutazione forfettaria annuale dei crediti

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazione crediti (B.10.d) 8.150,00 -
Fondo svalutazione crediti (rettifica C.II.1) - 8.150,00
Totale 8.150,00 8.150,00

La svalutazione di 8.150 euro, pari allo 0,50% della base di calcolo di 1.630.000 euro, è integralmente deducibile, a condizione che il fondo svalutazione crediti tassato accumulato negli esercizi precedenti, comprensivo di questo nuovo accantonamento, non superi il tetto complessivo del 5% di tale base, pari a 81.500 euro.

2. Ordine di utilizzo dei fondi e trattamento dell’IVA in caso di perdita definitiva

Quando in bilancio coesistono un fondo svalutazione crediti fiscalmente rilevante, già dedotto nei limiti dell’articolo 106 del TUIR, e un fondo svalutazione crediti di natura esclusivamente civilistica, mai dedotto fiscalmente, la copertura della perdita su crediti deve seguire un ordine preciso: si utilizza prioritariamente il fondo fiscale (non tassato), poi quello civilistico (tassato), e solo l’eventuale eccedenza viene imputata direttamente a conto economico come perdita su crediti.

Tale ordine evita duplicazioni di deduzioni: l’utilizzo del fondo fiscale non genera variazioni, essendo già stato dedotto in fase di accantonamento; l’utilizzo del fondo civilistico genera invece una variazione in diminuzione, poiché il relativo accantonamento non aveva beneficiato di alcuna deduzione; la quota eccedente i fondi, imputata a perdita su crediti, è un costo direttamente deducibile se sussistono i requisiti di certezza e determinabilità.

Per la componente IVA del credito insoluto, se non si intende attendere il recupero tramite nota di variazione, è possibile stralciare anche l’imposta a perdita già nell’esercizio dello stralcio, rilevando in seguito una sopravvenienza attiva qualora l’imposta venga effettivamente recuperata. L’emissione della nota di variazione presuppone la certezza giuridica che il credito non verrà soddisfatto per insussistenza di somme disponibili, come accade tipicamente nelle procedure concorsuali.

Esempio: un credito di 12.200 euro, di cui 10.000 imponibile e 2.200 IVA, viene stralciato a fronte di un fondo fiscale di 500 euro e di un fondo civilistico di 6.000 euro. La perdita coperta dai fondi è di 6.500 euro, di cui 500 a carico del fondo fiscale e 6.000 del fondo civilistico; l’eccedenza di 3.500 euro è imputata a perdita su crediti. Se si stralcia anche l’IVA, l’eccedenza sale a 5.700 euro. Al recupero dell’IVA tramite nota di variazione si rileva una sopravvenienza attiva di 2.200 euro.

Copertura della perdita senza stralcio dell’IVA

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo svalutazione crediti fiscale (rettifica C.II.1) 500,00 -
Fondo svalutazione crediti civilistico (rettifica C.II.1) 6.000,00 -
Perdita su crediti (B.14) 3.500,00 -
Clienti (C.II.1) - 10.000,00
Totale 10.000,00 10.000,00

Copertura della perdita con stralcio immediato dell’IVA

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo svalutazione crediti fiscale (rettifica C.II.1) 500,00 -
Fondo svalutazione crediti civilistico (rettifica C.II.1) 6.000,00 -
Perdita su crediti (B.14) 5.700,00 -
Clienti (C.II.1) - 12.200,00
Totale 12.200,00 12.200,00

Recupero dell’IVA tramite nota di variazione

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Erario c/IVA (C.II.5-bis) 2.200,00 -
Sopravvenienze attive (A.5) - 2.200,00
Totale 2.200,00 2.200,00

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Individuazione della fattispecie di deducibilità. Verificare quale delle cinque fattispecie previste dall’articolo 101, comma 5, del TUIR ricorra concretamente per ciascun credito divenuto definitivamente inesigibile.
  • Riduzione per svalutazioni già dedotte. Verificare che la perdita dedotta sia stata ridotta dell’ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti già dedotti negli esercizi precedenti sul medesimo credito.
  • Rispetto dei limiti della svalutazione forfettaria. Verificare che la svalutazione forfettaria dedotta nell’esercizio non superi lo 0,50% della base di calcolo, e che il fondo accumulato non superi il tetto complessivo del 5%.
  • Corretta determinazione della base di calcolo. Verificare che dalla base di calcolo della svalutazione forfettaria siano stati esclusi i crediti ceduti pro soluto, la quota assicurata dei crediti garantiti e i crediti da beni strumentali.
  • Presenza di garanzie a copertura del credito. Verificare che la perdita dedotta non includa la parte del credito coperta da garanzie assicurative, fideiussorie o da lettere di patronage.
  • Ordine di utilizzo dei fondi svalutazione. Verificare che la perdita su crediti sia stata coperta prioritariamente con il fondo fiscale (già dedotto), poi con il fondo civilistico (tassato), e solo per l’eccedenza imputata a conto economico.
  • Presupposto per la nota di variazione IVA. Verificare che l’emissione della nota di accredito IVA sia supportata dalla certezza giuridica dell’insussistenza di somme disponibili per il soddisfacimento del credito.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Perdita dedotta senza cancellare il credito dal bilancio

La cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili, per esempio a seguito di transazione o rinuncia, costituisce di per sé presupposto di deducibilità della perdita. Imputare un costo per perdita lasciando il credito iscritto, o viceversa stralciarlo senza un evento che ne giustifichi l'eliminazione, rende incoerente il trattamento e contestabile la deduzione.

Errore ricorrente

Svalutazione civilistica limitata al limite fiscale

Il fondo svalutazione deve riflettere il rischio di inesigibilità stimato credito per credito, non il limite di deducibilità fiscale. Accantonare solo quanto è deducibile, per evitare variazioni in aumento, sottostima il fondo quando esistono crediti scaduti da tempo o clienti in difficoltà, e rende il bilancio non attendibile.

Errore ricorrente

Rinuncia a crediti verso partecipate trattata come perdita

La rinuncia del socio al credito verso la società partecipata, con finalità di sostegno patrimoniale, non è una perdita su crediti ma si somma al costo della partecipazione. Registrarla tra i costi e dedurla è una delle riprese più ricorrenti nei gruppi, anche quando la partecipata versa in difficoltà.