Inquadramento generale
Perdite di esercizio - una perdita d’esercizio ha conseguenze su due piani. Sul piano civilistico riduce il patrimonio netto e, se è rilevante, obbliga gli amministratori e i soci a intervenire: ridurre il capitale, ricostituirlo, trasformare la società o metterla in liquidazione. Sul piano fiscale la perdita non va sprecata: si può riportare negli esercizi successivi e compensare con i redditi futuri, entro i limiti previsti dal TUIR. Tra i due piani c’è un’ulteriore conseguenza: la perdita fiscale riportabile può generare imposte anticipate, se è probabile recuperarla.
Profilo civilistico
Quando le perdite riducono il capitale di oltre un terzo, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea, secondo gli articoli 2446 e 2482-bis del codice civile. Se entro l’esercizio successivo la perdita non si riduce a meno di un terzo, il capitale deve essere ridotto in proporzione. Se la perdita porta il capitale al di sotto del minimo legale, gli articoli 2447 e 2482-ter impongono di ridurlo e contestualmente ricostituirlo almeno al minimo, oppure di trasformare la società; in mancanza, la società si scioglie. Il calcolo tiene conto delle riserve disponibili, che assorbono le perdite prima del capitale.
Profilo fiscale
L’articolo 84 del TUIR consente di riportare le perdite fiscali senza limiti di tempo, ma di compensarle ogni anno solo fino all’80% del reddito imponibile. Le perdite dei primi tre periodi d’imposta dall’inizio dell’attività, se riguardano una nuova attività produttiva, sono compensabili senza il limite dell’80%. Il riporto è escluso quando cambiano sia il controllo della società sia l’attività principale, nei limiti antielusivi del comma 3.
Operazioni straordinarie
Nelle fusioni e nelle scissioni il riporto delle perdite delle società partecipanti è subordinato a un test di vitalità economica e al limite del patrimonio netto, secondo l’articolo 172 del TUIR, come riformato dal D.Lgs. 192/2024.
Imposte anticipate
Le perdite fiscali riportabili possono generare imposte anticipate, iscritte secondo l’OIC 25 solo se è ragionevolmente certo che negli esercizi successivi ci saranno redditi imponibili sufficienti per utilizzarle.
Punti di attenzione
Occorre monitorare il patrimonio netto nel corso dell’esercizio, non solo in sede di bilancio, perché l’obbligo di convocare l’assemblea sorge quando la perdita emerge. Le perdite degli esercizi 2020-2022 hanno avuto un regime di sospensione temporanea degli obblighi, da verificare per le situazioni ancora aperte.
Informativa
La nota integrativa indica le perdite fiscali riportabili e le relative imposte anticipate iscritte o non iscritte, con le ragioni.
Perdite di esercizio: esempio di contabilizzazione
Una società ha perdite fiscali pregresse per 500.000 euro e un reddito di 300.000 euro. Può compensarne 240.000 euro, l’80%, e paga l’IRES su 60.000 euro; i restanti 260.000 euro di perdite si riportano agli anni successivi.
Copertura della perdita
L’assemblea che approva un bilancio in perdita decide come coprirla: con le riserve disponibili, riportandola a nuovo, con versamenti dei soci o riducendo il capitale. Le riserve in sospensione d’imposta usate per la copertura possono dover essere ricostituite o tassate.
Quando le perdite riducono il capitale di oltre un terzo scattano gli obblighi degli amministratori; fiscalmente le perdite si riportano senza limiti di tempo entro l'80% del reddito, salvo i vincoli sui cambi di controllo.
Principi contabili (OIC)
Riduzione del capitale sociale per perdite superiori a un terzo
Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti: la perdita di un terzo si verifica quando le perdite accumulate, al netto delle riserve di patrimonio netto, superano un terzo del capitale sociale, o più semplicemente quando l’ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Riduzione del capitale al di sotto del limite legale
Ai sensi degli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, se per la perdita di oltre un terzo il capitale si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale, oppure la trasformazione della società. Le perdite d’esercizio maturate nel 2020, 2021 e 2022 hanno beneficiato di una deroga temporanea a questi obblighi ordinari, con il termine entro cui la perdita deve ridursi a meno di un terzo posticipato rispettivamente al quinto esercizio successivo a quello di riferimento (2025, 2026 e 2027): a livello contabile tali perdite vanno esposte separatamente, nella voce di patrimonio netto “utile (perdite) portato a nuovo”, rispetto alle altre perdite portate a nuovo che non beneficiano della deroga, con specifica informativa in nota integrativa.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Destinazione del risultato. La proposta di destinazione dell’utile o di copertura della perdita. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-septies, c.c.; OIC 12, par. 139.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
- Continuità aziendale. Se la valutazione prospettica su almeno dodici mesi evidenzia incertezze significative: i fattori di rischio, le assunzioni, le incertezze, i piani per farvi fronte e le ragioni per cui le incertezze sono significative. Principio contabile: OIC 11, par. 22-23.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: continuità aziendale (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
- Evoluzione prevedibile della gestione. L’evoluzione prevedibile della gestione. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Riporto ordinario delle perdite e il limite dell’ottanta per cento
Le perdite fiscali sono computabili in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale, ma in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, con obbligo di utilizzare l’intero importo che trova capienza in tale misura, senza possibilità di scegliere di non utilizzarlo o di utilizzarlo solo in parte, salvo il caso in cui l’imposta risulti già compensata da crediti d’imposta, ritenute d’acconto o eccedenze del periodo precedente. Le perdite conseguite nei primi tre periodi d’imposta, a condizione che si riferiscano a un’attività produttiva nuova, sono invece computabili in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite quantitativo o temporale.
Limiti al riporto in caso di cambio di controllo
Il riporto delle perdite conseguite dopo i primi tre esercizi non è consentito quando si verificano contemporaneamente il trasferimento, anche a titolo temporaneo, della maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società che riporta le perdite, e la modifica dell’attività principale di fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate: tale limitazione non trova applicazione qualora la società superi il cosiddetto test di vitalità, verificando che nel biennio precedente abbia avuto un numero di dipendenti mai inferiore a dieci unità e che ricavi e costo del personale nel periodo precedente al trasferimento risultino superiori al quaranta per cento della media dei due esercizi anteriori, ferma restando la possibilità di presentare un interpello disapplicativo in caso di esito negativo del test.
Vincoli specifici nelle fusioni e nelle scissioni
Nelle operazioni di fusione e scissione, il riporto delle perdite fiscali pregresse è subordinato al superamento di tre test cumulativi, che si aggiungono al limite generale dell’ottanta per cento del reddito imponibile. Il primo è il test di vitalità: la società con le perdite deve aver conseguito, nell’esercizio precedente alla delibera di fusione o scissione, ricavi e proventi caratteristici e spese per lavoro dipendente superiori al quaranta per cento della media dei due esercizi anteriori; se mancano entrambi gli esercizi di raffronto, il test si considera superato, mentre se ne manca uno solo il confronto avviene con l’unico bilancio disponibile. Il secondo è il limite del patrimonio netto: le perdite riportabili non possono eccedere l’ammontare del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della società con le perdite, o dalla situazione patrimoniale di fusione se inferiore, al netto dei versamenti e conferimenti eseguiti nei ventiquattro mesi precedenti. Il terzo è il limite delle svalutazioni fiscalmente dedotte: non sono riportabili le perdite corrispondenti a svalutazioni della partecipazione nella società con le perdite, effettuate da altre società partecipanti all’operazione dopo l’esercizio in cui la perdita è stata realizzata e prima dell’atto di fusione o scissione.
Nella scissione, le perdite della società scissa che rimangono in capo ad essa o che transitano a una beneficiaria di nuova costituzione non sono soggette a questi vincoli; le perdite della beneficiaria preesistente, sia proprie sia ereditate dalla scissa, devono invece superare i test di vitalità e patrimonio netto. Nelle fusioni e scissioni tra società aderenti al medesimo consolidato fiscale che non interrompono il regime di gruppo, non sussistono vincoli per le perdite maturate durante l’opzione, mentre il doppio test si applica solo a quelle pregresse all’ingresso nel consolidato.
Perdite eccedenti il capitale sociale nelle società in accomandita semplice
Nelle società in accomandita semplice, la perdita di esercizio che eccede l’ammontare del capitale sociale è imputata fiscalmente ai soci secondo un criterio derogatorio rispetto a quello ordinario. La quota di perdita contenuta entro il capitale sociale si ripartisce tra tutti i soci, accomandatari e accomandanti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione; la quota eccedente il capitale sociale è invece attribuita esclusivamente ai soci accomandatari, in proporzione alle loro quote reciproche, e non anche agli accomandanti, la cui responsabilità verso i terzi è limitata alla quota conferita. Tale regola, prevista dall’articolo 8, comma 2, secondo periodo, del Tuir, riflette il principio civilistico per cui solo gli accomandatari rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 152/E del 4 ottobre 2001 ha chiarito che la parte di perdita eccedente il capitale va imputata per intero agli accomandatari, in proporzione alle rispettive quote, mentre per gli accomandanti la perdita rileva nei limiti del capitale conferito. Sul piano contabile, l’imputazione della perdita ai soci non genera scritture nel libro giornale della società, trattandosi di una ripartizione fiscale che trova evidenza nelle dichiarazioni dei redditi dei singoli soci.
Riduzione del capitale sociale per perdite superiori a un terzo
Una Srl con capitale sociale di 100.000 euro accumula perdite per 45.000 euro, superiori a un terzo del capitale e non riassorbite entro l’esercizio successivo: l’assemblea delibera la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate.
Rinvio a nuovo della perdita all’approvazione del bilancio
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Perdite portate a nuovo (A.VIII) | 45.000,00 | - |
| Perdita dell’esercizio (A.IX) | - | 45.000,00 |
| Totale | 45.000,00 | 45.000,00 |
Quando la perdita emerge, gli amministratori convocano senza indugio l’assemblea, che può rinviare la decisione all’esercizio successivo. In attesa, la perdita si porta a nuovo; le riserve disponibili, se esistenti, si utilizzano prima del capitale.
1. Rilevazione della riduzione del capitale sociale per perdite
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Capitale sociale (A.I) | 45.000,00 | - |
| Perdite portate a nuovo (A.VIII) | - | 45.000,00 |
| Totale | 45.000,00 | 45.000,00 |
Il capitale sociale si riduce da 100.000 a 55.000 euro, restando superiore al minimo legale previsto per la Srl: qualora la perdita avesse invece eroso il capitale al di sotto di tale soglia, l’assemblea avrebbe dovuto deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, oppure la trasformazione della società.
Controlli prima della dichiarazione
- Verifica della soglia di un terzo. Verificare se le perdite accumulate, al netto delle riserve, superino un terzo del capitale sociale, con conseguente obbligo di convocazione dell’assemblea.
- Rispetto del limite dell’ottanta per cento nel riporto. Verificare che l’utilizzo delle perdite pregresse a riduzione del reddito imponibile non ecceda l’ottanta per cento del reddito di ciascun periodo d’imposta, salvo le perdite dei primi tre esercizi di un’attività nuova.
- Verifica del cambio di controllo e della modifica dell’attività. Verificare se si siano verificate contemporaneamente le due condizioni ostative al riporto delle perdite (trasferimento della maggioranza e modifica dell’attività), e in tal caso l’esito del test di vitalità.
- Corretta esposizione delle perdite in deroga 2020-2022. Verificare che le perdite d’esercizio 2020, 2021 e 2022 oggetto di sterilizzazione siano esposte separatamente dalle altre perdite portate a nuovo, con adeguata informativa in nota integrativa.
- Verifica dei vincoli nelle operazioni straordinarie. In presenza di fusioni o scissioni, verificare il superamento dei tre test cumulativi (vitalità, patrimonio netto e svalutazioni dedotte) per il riporto delle perdite fiscali pregresse, e la corretta applicazione delle regole specifiche per le perdite della società scissa e della beneficiaria preesistente.
Errori ricorrenti
Perdita civilistica riportata al posto di quella fiscale
La perdita riportabile è quella risultante dalla dichiarazione, dopo le variazioni in aumento e in diminuzione, e può differire molto dal risultato di bilancio. Utilizzare negli anni successivi l'importo della perdita civilistica, senza ricostruire il prospetto fiscale, porta a compensazioni non spettanti o, al contrario, a perdere quote utilizzabili.
Imposte anticipate sulle perdite senza prospettive di utile
L'attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali presuppone la ragionevole certezza di imponibili futuri sufficienti, documentata da piani attendibili. Iscriverla in una società con perdite ricorrenti, per attenuare l'effetto del risultato negativo sul patrimonio netto, sopravvaluta l'attivo e può mascherare la necessità di provvedimenti sul capitale.
Finanziamenti dei soci considerati copertura della perdita
I finanziamenti dei soci sono debiti della società e non coprono le perdite finché i soci non vi rinunciano formalmente, trasformandoli in riserva. Considerare sufficiente la loro esistenza per ritenere assorbita la perdita, in sede di verifica della soglia sul capitale, porta a omettere adempimenti obbligatori per gli amministratori.
