Inquadramento generale
Distruzione / dismissione – Presunzione di cessione e d’acquisto - il DPR 441/1997 stabilisce due presunzioni che il fisco può usare contro l’impresa. La presunzione di cessione considera venduti, e quindi fonte di ricavi non dichiarati, i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui l’impresa esercita l’attività, se non risulta che sono stati impiegati nella produzione, perduti, distrutti o consegnati a terzi a titolo non traslativo. La presunzione di acquisto considera acquistati i beni che si trovano nei luoghi dell’impresa senza che ne risulti un titolo diverso. Entrambe si superano con la documentazione prevista dal decreto.
Distruzione ed eliminazione dei beni
Per distruggere beni o trasformarli in beni di altra natura, come merce scaduta, prodotti difettosi o rottami, l’impresa deve inviare all’ufficio delle Entrate e alla Guardia di Finanza una comunicazione almeno cinque giorni prima, con luogo, data, ora, modalità, natura, quantità e valore dei beni. La distruzione deve risultare da un verbale redatto da pubblici ufficiali, ufficiali della Guardia di Finanza o notai, o da un documento di trasporto del soggetto incaricato dello smaltimento. Per i beni di valore complessivo non superiore a 10.000 euro la comunicazione preventiva è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Perdite accidentali
La perdita di beni per eventi fortuiti o indipendenti dalla volontà dell’impresa, come furti, incendi o calamità, si prova con documentazione di un organo della pubblica amministrazione, come la denuncia, o in mancanza con una dichiarazione sostitutiva resa entro trenta giorni dall’evento o dalla sua conoscenza, secondo l’articolo 2, comma 3, del DPR 441/1997.
Profilo civilistico
I beni distrutti o perduti si eliminano dal magazzino o dalle immobilizzazioni: il costo dei beni di magazzino riduce le rimanenze, mentre il valore residuo dei cespiti è una minusvalenza o un onere diverso di gestione, salvo eventuali indennizzi.
Profilo fiscale
Se la procedura è rispettata, il costo dei beni distrutti è deducibile e l’IVA assolta all’acquisto non deve essere rettificata. Senza la prova richiesta, i beni si presumono ceduti, con ricavi e IVA sul valore normale.
Punti di attenzione
La comunicazione va inviata nei termini e il verbale va conservato con la documentazione di magazzino. I beni ceduti gratuitamente a enti benefici seguono regole proprie.
Informativa
Le perdite rilevanti per distruzione o eventi straordinari vanno descritte in nota integrativa tra gli elementi di entità o incidenza eccezionale.
Distruzione / dismissione – Presunzione di cessione e d’acquisto: esempio di contabilizzazione
Un’impresa alimentare deve smaltire merce scaduta per 8.000 euro. Rende la dichiarazione sostitutiva e conserva il formulario del trasportatore autorizzato: il costo è deducibile e i beni non si presumono ceduti.
Se invece l’impresa gettasse la merce senza alcuna procedura, in caso di controllo il fisco potrebbe presumere che sia stata venduta in nero, recuperando imposte sui ricavi presunti e IVA sul valore normale, con le relative sanzioni. Le stesse cautele valgono per i beni obsoleti ceduti come rottami, per i quali serve il documento del ritiro.
I beni che non si trovano nei luoghi dell'impresa si presumono venduti: distruzioni e dismissioni vanno documentate con comunicazione preventiva e verbale, o dichiarazione sostitutiva per i beni fino a 10.000 euro.
Principi contabili (OIC)
Storno delle rimanenze e l’imputazione della perdita
Sul piano contabile, la distruzione o la dismissione di beni comporta lo storno del relativo valore dalle rimanenze di magazzino, con imputazione a conto economico di un costo o di una perdita, a seconda che l’evento rientri o meno nella gestione ordinaria dell’impresa: la svalutazione o l’eliminazione di rimanenze obsolete o deteriorate, quando ricorrente e fisiologica rispetto al ciclo produttivo o commerciale dell’impresa, è generalmente imputata tra i costi della produzione, mentre un evento straordinario e non ricorrente può giustificare una diversa collocazione in bilancio secondo la sua natura.
Documentazione a supporto della corretta rappresentazione contabile
La stessa documentazione che la norma fiscale richiede per superare la presunzione di cessione (verbale di distruzione, dichiarazione sostitutiva, comunicazione preventiva) costituisce anche il supporto probatorio della corretta imputazione contabile dell’operazione: l’assenza di tale documentazione espone non solo al rischio fiscale della presunzione di cessione, ma anche a un rilievo di carattere contabile, per l’impossibilità di dimostrare in modo oggettivo l’effettiva fuoriuscita del bene dal patrimonio dell’impresa.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Svalutazioni e ripristini delle rimanenze. I criteri di svalutazione al valore di realizzo, gli eventuali ripristini del costo con il relativo effetto a conto economico e i gravami sulle rimanenze (pegno, riserva di proprietà). Principio contabile: OIC 13, par. 59-60 e 64.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; svalutazioni e ripristini delle rimanenze (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Presunzione di cessione e la presunzione di acquisto
Il DPR 441/1997 disciplina, in modo speculare, due presunzioni: quella di cessione, secondo cui si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui l’impresa esercita la propria attività, incluse le sedi secondarie, i depositi, gli stabilimenti e i luoghi di esercizio di attività accessorie, né presso soggetti terzi ai quali siano stati consegnati in lavorazione, deposito o comodato; e quella, di segno opposto, di acquisto, secondo cui si presumono acquistati i beni che si trovano nei medesimi luoghi senza che risulti la relativa documentazione di provenienza. Entrambe le presunzioni sono relative e ammettono prova contraria.
Come si supera la presunzione per i beni distrutti o trasformati
Per superare la presunzione di cessione con riferimento specifico ai beni distrutti o trasformati in beni di specie diversa, l’articolo 2, comma 4, del DPR 441/1997 richiede una comunicazione preventiva all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e al Comando della Guardia di Finanza competenti, con l’indicazione di luogo, data, ora, modalità di esecuzione, natura, qualità, quantità e costo dei beni, in modo da consentire l’eventuale intervento dei verificatori alle operazioni di distruzione, e la successiva redazione di un verbale alla presenza di un pubblico ufficiale (un notaio, un funzionario dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza) che ne attesti l’avvenuto svolgimento. Per i beni il cui costo non eccede 10.000 euro, è ammessa una modalità semplificata, introdotta dal decreto legge 70/2011: resta comunque obbligatoria la comunicazione preventiva agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e al Comando della Guardia di Finanza competenti, ma la presenza di un pubblico ufficiale e il relativo verbale possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che attesti le medesime informazioni sulla distruzione avvenuta (circolare 193/E del 1998). Un diverso regime, fondato sulla documentazione rilasciata dall’autorità competente, si applica invece alla perdita accidentale o fortuita dei beni (furto, calamità), disciplinata dal comma 3 del medesimo articolo.
Effetti della mancata prova: recupero IVA e imposte dirette
In assenza della documentazione idonea a superare la presunzione, l’Amministrazione finanziaria può accertare una cessione non fatturata al valore normale dei beni non più rinvenuti, con recupero dell’IVA non applicata e, ai fini delle imposte dirette, di un ricavo non dichiarato di pari valore: la stessa logica presuntiva opera, specularmente, per giustificare rimanenze finali di magazzino superiori a quelle risultanti dalla contabilità, ricostruendo in tal caso acquisti in nero non contabilizzati.
Distruzione documentata di merce deteriorata
Tau Srl ha in magazzino merce deteriorata e invendibile, acquistata nel 2025 per 12.000 euro. Decide di distruggerla: il 3 novembre 2025 invia la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza almeno cinque giorni prima, e il 10 novembre la fa smaltire da un’impresa autorizzata, alla presenza di un notaio che redige il verbale. Poiché il costo supera 10.000 euro, non basta la dichiarazione sostitutiva. Tau Srl tiene il magazzino con il metodo delle rimanenze di fine esercizio.
1. Fattura dell’impresa di smaltimento - 10 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Smaltimento rifiuti (B.7) | 800,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 176,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 976,00 |
| Totale | 976,00 | 976,00 |
2. Fattura del notaio per il verbale - 15 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Spese notarili (B.7) | 400,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 88,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 488,00 |
| Totale | 488,00 | 488,00 |
3. Rimanenze finali - 31 dicembre 2025
La merce distrutta non compare nell’inventario di fine anno: il suo costo di 12.000 euro, già rilevato tra gli acquisti, resta così a carico dell’esercizio attraverso la minore variazione delle rimanenze, senza una scrittura autonoma. Con un magazzino a inventario permanente si rileverebbe invece l’uscita della merce tra gli oneri diversi di gestione. Il verbale supera la presunzione di cessione: il costo è deducibile e non si deve rettificare l’IVA detratta sull’acquisto.
Controlli prima della dichiarazione
- Documentazione preventiva. Predisporre, prima o al momento della distruzione, la comunicazione preventiva agli uffici competenti oppure il verbale redatto da un pubblico ufficiale.
- Modalità semplificata. Verificare se il costo dei beni distrutti non eccede 10.000 euro, soglia entro la quale il verbale del pubblico ufficiale può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; la comunicazione preventiva agli uffici resta comunque dovuta in ogni caso.
- Coerenza tra scritture e documentazione. Verificare che lo storno contabile delle rimanenze trovi puntuale corrispondenza nella documentazione predisposta a supporto della distruzione o della dismissione.
- Presunzione di acquisto. Verificare che i beni rinvenuti presso i locali dell’impresa risultino sempre supportati da adeguata documentazione di provenienza, per evitare la presunzione speculare di acquisto in nero.
Errori ricorrenti
Merci consegnate a terzi senza documento di trasporto
I beni che escono dai locali dell'impresa per lavorazione, deposito, comodato o prova si presumono ceduti se non risultano da un documento che indichi la causale. Movimentare merci verso terzisti o clienti in visione senza documento di trasporto, o con causale generica, lascia operare la presunzione di vendita in caso di verifica del magazzino.
Differenze inventariali stornate senza spiegazione
Le mancanze emerse dall'inventario fisico vanno analizzate e documentate, distinguendo cali naturali, furti denunciati, errori di carico e scarico. Stornarle in blocco a fine anno come generiche differenze, senza alcun supporto, equivale a dichiarare beni mancanti di cui non si può provare la sorte, con il rischio che siano considerati venduti senza fattura.
Beni destinati a beneficenza trattati come distrutti
La cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaci e altri beni a enti del Terzo settore segue una disciplina propria, con documentazione specifica e regole IVA dedicate. Registrarla come distruzione, o viceversa, altera il trattamento fiscale del costo dei beni e può far venire meno l'esclusione dalla presunzione di cessione.
