Inquadramento generale
Dividendi - il dividendo è la distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla società. La distribuzione è ammessa solo per utili realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato, dopo l’accantonamento alla riserva legale e nel rispetto dei vincoli sulle riserve non distribuibili. Per la società che distribuisce il dividendo riduce il patrimonio netto; per il socio è un provento, tassato con regimi diversi a seconda che si tratti di una società di capitali, di un imprenditore o di una persona fisica.
Profilo civilistico
Per la società distributrice la delibera assembleare fa sorgere un debito verso i soci, iscritto tra gli altri debiti, in contropartita alla riduzione dell’utile o delle riserve. Per il socio che detiene la partecipazione come immobilizzazione o nel circolante, il dividendo si rileva come provento finanziario (C.15, proventi da partecipazioni) nell’esercizio in cui sorge il diritto alla riscossione, cioè alla data della delibera della partecipata, secondo l’OIC 21. La riserva legale va alimentata con almeno un ventesimo degli utili fino a raggiungere un quinto del capitale.
Profilo fiscale
Per il socio i dividendi si tassano per cassa, all’incasso. Se il socio è una società di capitali, sono esclusi dal reddito per il 95%, secondo l’articolo 89 del TUIR, purché dal 2026 la partecipazione sia almeno del 5% o abbia un valore fiscale di almeno 500.000 euro; se è un imprenditore individuale o una società di persone, concorrono al reddito per il 58,14%; se è una persona fisica non in regime d’impresa, sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26%. I dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata concorrono per intero, salvo le esimenti dell’articolo 47-bis.
Ritenute e differenze temporanee
La società che distribuisce ai soci persone fisiche opera la ritenuta del 26% e la versa. Per il socio società, lo scarto tra rilevazione per competenza in bilancio e tassazione per cassa genera differenze temporanee da gestire con la fiscalità differita, se il dividendo è deliberato in un esercizio e pagato nel successivo.
Utili extracontabili
Nelle società a ristretta base proprietaria la giurisprudenza presume che gli utili non contabilizzati accertati dall’ufficio siano stati distribuiti ai soci, salvo prova contraria.
Punti di attenzione
Prima della delibera occorre verificare che le riserve siano distribuibili, tenendo conto degli oneri pluriennali non ammortizzati e delle riserve vincolate. Gli acconti sui dividendi sono ammessi solo nelle società soggette a revisione e alle condizioni dell’articolo 2433-bis.
Informativa
La nota integrativa indica la proposta di destinazione degli utili e il prospetto delle riserve con la loro distribuibilità.
Dividendi: esempio di contabilizzazione
Una controllata delibera nel 2025 un dividendo di 100.000 euro, pagato nel 2026. La controllante lo rileva come provento nel 2025, ma lo tassa nel 2026, quando lo incassa, per il 5%: 5.000 euro.
Se il socio fosse una persona fisica, la società distributrice opererebbe una ritenuta di 26.000 euro al momento del pagamento, e il socio non dovrebbe indicare il dividendo nella propria dichiarazione dei redditi.
Il dividendo si rileva quando è deliberato e si tassa quando è incassato: per le società di capitali è escluso per il 95%, mentre per i Paesi a fiscalità privilegiata servono le esimenti dell'articolo 47-bis.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione secondo il principio di competenza per la partecipante
Secondo l’OIC 21, i dividendi sono rilevati dalla società partecipante quale provento finanziario nell’esercizio in cui l’assemblea della partecipata ne delibera la distribuzione e sorge il corrispondente diritto alla riscossione, indipendentemente dall’esercizio in cui l’utile è stato prodotto dalla partecipata: quando la delibera di distribuzione interviene in un esercizio e l’incasso avviene in un esercizio successivo, la società partecipante rileva un credito verso la partecipata, che si estingue al momento dell’effettivo incasso.
Limiti civilistici alla distribuzione di dividendi
La distribuzione di utili è ammessa solo se risultanti da un bilancio regolarmente approvato, dopo aver accantonato la riserva legale nella misura del 5% dell’utile annuale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, secondo gli articoli 2430 e 2433 c.c.; non possono essere distribuiti utili quando il capitale sociale ha subito una perdita, fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente, e non possono essere distribuiti utili se i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo iscritti nell’attivo non sono completamente ammortizzati, salvo che residuino riserve disponibili sufficienti a coprirli; sono altresì indistribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, secondo l’articolo 2426, primo comma, numero 11-bis, c.c.
Presunzione delle riserve di utili sulle riserve di capitale
L’articolo 47, comma 1, del TUIR stabilisce una presunzione assoluta, non superabile con prova contraria, secondo cui, indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, si presumono distribuite per prime le riserve di utili e, solo successivamente, le riserve di capitale: questa presunzione opera a condizione che le riserve di utili siano liberamente disponibili, e non trova applicazione per le riserve in sospensione d’imposta, per la quota di riserve di utili vincolata alla riserva legale, per le riserve utilizzate a copertura di perdite, per le riserve indisponibili derivanti dalla sospensione degli ammortamenti e per la riserva da omessa svalutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Destinazione del risultato. La proposta di destinazione dell’utile o di copertura della perdita. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-septies, c.c.; OIC 12, par. 139.
- Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. L’ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 11, c.c.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Ritenute sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti
Sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti si applicano ritenute differenziate secondo la natura del percipiente: ritenuta a titolo d’imposta del 26% per le persone fisiche non imprenditori, salva l’applicazione di un’aliquota convenzionale più favorevole quando esiste una convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato di residenza del percettore; ritenuta ridotta all’1,20% per le società residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, senza requisiti di durata minima del possesso: la stessa legge di bilancio 2026 aveva temporaneamente condizionato anche questa ritenuta a una soglia minima di partecipazione del 5% o di valore fiscale di 500.000 euro, ma il decreto-legge 38/2026 ha abrogato tale soglia con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, ripristinando il regime previgente per l’intero periodo d’imposta; nessuna ritenuta, in regime di esenzione, oppure ritenuta con successivo rimborso, per le società che soddisfano i requisiti della direttiva madre-figlia secondo l’articolo 27-bis del DPR 600/1973; ritenuta del 26% per le società non residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, salva convenzione più favorevole.
Dividendi da società estere a fiscalità privilegiata: l’articolo 47-bis del TUIR
Per i dividendi percepiti da una società di capitali residente e distribuiti da una società estera, il regime di tassazione varia secondo la provenienza: i dividendi da società estere soggette a tassazione ordinaria beneficiano dell’esclusione dalla formazione del reddito nella misura del 95%, con tassazione limitata al restante 5%, alle stesse condizioni di soglia previste dal 2026 per i dividendi italiani; i dividendi da società estere localizzate in regimi fiscali privilegiati, quando il contribuente dimostra, fin dal primo periodo di possesso, che dalla partecipazione non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato (articolo 47-bis, comma 2, lettera b), beneficiano del medesimo regime di esclusione al 95%; quando invece è dimostrato soltanto l’effettivo svolgimento di un’attività economica sostanziale (lettera a), gli utili concorrono al reddito per il 50%, con un credito d’imposta per le imposte pagate dalla partecipata estera sugli utili distribuiti; in assenza di qualsiasi esimente, i dividendi da regimi fiscali privilegiati concorrono integralmente alla formazione del reddito, con credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) aveva inizialmente subordinato l’accesso a questi regimi di esclusione, per gli utili distribuiti dal 1° gennaio 2026, al possesso di una partecipazione non inferiore al 5% del capitale o di un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro; il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, ha però abrogato questo requisito dimensionale con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026, ripristinando il regime di esclusione senza soglie minime di partecipazione per l’intero periodo d’imposta 2026.
Rinuncia del socio al credito verso la società: la disputa sull’incasso giuridico
Quando il socio rinuncia a un proprio credito verso la società, sorto da un provento tassabile per cassa (come un dividendo già deliberato ma non ancora incassato), si contrappongono due letture: l’Agenzia delle Entrate, da ultimo con le risposte a interpello nn. 59/2025 e 182/2025, ha riaffermato la teoria del cosiddetto incasso giuridico, secondo cui la rinuncia equivale, sul piano fiscale, a un incasso seguito da un successivo conferimento, con conseguente tassazione del socio come se le somme fossero state effettivamente percepite; la Cassazione, con l’ordinanza n. 19700/2025, ha invece affermato che l’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR, correlando la sopravvenienza attiva della società al solo valore fiscale del credito rinunciato, ha superato la finzione dell’incasso giuridico, sicché la rinuncia non comporta di per sé la tassazione del socio. In attesa di un consolidamento di questo contrasto, è prudente considerare entrambi gli orientamenti nella valutazione del rischio fiscale di un’operazione di rinuncia.
Rinuncia del socio e sopravvenienza attiva della società
Ai sensi dell’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR, la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la società solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale presso il socio rinunciante, che il socio stesso è tenuto a comunicare alla società con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito si considera pari a zero, e l’intero importo della rinuncia costituisce sopravvenienza attiva imponibile per la società. Specularmente, il costo fiscale della partecipazione del socio aumenta per un importo pari al valore fiscale del credito rinunciato, e non per l’intero importo nominale della rinuncia.
Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
Quando concorrono a formare il reddito complessivo redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta italiana, fino a concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo, al netto delle perdite pregresse ammesse in diminuzione, ai sensi dell’articolo 165 del TUIR: la detrazione spetta nel limite del minore tra l’imposta estera effettivamente pagata a titolo definitivo e la quota di imposta lorda italiana corrispondente, e va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva; le eccedenze, sia di imposta estera sia di imposta italiana, sono riportabili fino a un massimo di otto periodi d’imposta successivi. Quando l’impresa produce redditi in più Stati esteri, il calcolo della detrazione e delle relative eccedenze va effettuato distintamente per ciascun Paese (per country limitation).
Dividendi nel calcolo del ROL e riporto delle perdite
Ai fini del calcolo della quota deducibile di interessi passivi e oneri finanziari assimilati secondo l’articolo 96 del TUIR, i dividendi non rientrano nel risultato operativo lordo, determinato come differenza tra valore e costi della produzione (lettere A e B del conto economico) assunti secondo le regole fiscali, né costituiscono interessi attivi compensabili con gli interessi passivi: la loro esclusione dalla base imponibile non incide quindi su questo calcolo. Analogamente, ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, i dividendi esclusi da tassazione non riducono l’ammontare delle perdite fiscali riportabili negli esercizi successivi.
Adempimenti nella distribuzione dei dividendi
La delibera di distribuzione deve indicare la natura fiscale degli utili distribuiti, distinguendo le riserve di utili tassabili in capo al socio dalle riserve di capitale non soggette a tassazione, che riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, ed è opportuno specificare anche il periodo di formazione degli utili distribuiti; il verbale di distribuzione va registrato entro venti giorni, a tassa fissa, anche quando contestuale all’approvazione del bilancio. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, la società deve rilasciare ai soci percettori di dividendi soggetti a ritenuta d’acconto la certificazione unica degli utili (modello CUPE), con separata indicazione della misura in cui gli utili concorrono alla formazione del reddito.
Presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale
Un consolidato orientamento della Cassazione riconosce, per le società di capitali caratterizzate da una ristretta compagine sociale e da un forte vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci, una presunzione semplice secondo cui i maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci, salva la prova contraria a carico di questi ultimi, i quali possono dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società: l’accertamento a carico della società costituisce solo il presupposto per l’accertamento nei confronti dei soci, che restano legittimati a contestare autonomamente sia la presunzione di distribuzione sia la stessa ricorrenza del presupposto accertativo in capo alla società. La presunzione non trova applicazione quando il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società non si traduce in una corrispondente disponibilità finanziaria occulta, come nel caso di costi ritenuti indeducibili ma effettivamente sostenuti, di accantonamenti o ammortamenti ripresi a tassazione, di rettifiche dei criteri di valutazione o di rilievi in materia di transfer pricing.
Delibera e distribuzione di utili con quote a riserva legale e straordinaria
Upsilon Srl delibera la destinazione dell’utile dell’esercizio di 100.000 euro, assegnando 5.000 euro a riserva legale, 45.000 euro a riserva straordinaria e 50.000 euro a dividendo ai soci, soggetto a ritenuta del 26%.
1. Delibera di destinazione dell’utile dell’esercizio
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Utile d’esercizio (A.IX) | 100.000,00 | - |
| Riserva legale (A.IV) | - | 5.000,00 |
| Riserva straordinaria (A.VI) | - | 45.000,00 |
| Soci c/dividendi (D.14) | - | 50.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
2. Applicazione della ritenuta del 26% al pagamento del dividendo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Soci c/dividendi (D.14) | 13.000,00 | - |
| Erario c/ritenute (D.12) | - | 13.000,00 |
| Totale | 13.000,00 | 13.000,00 |
Upsilon Srl verserà all’Erario la ritenuta di 13.000 euro (50.000 euro moltiplicati per il 26%) trattenuta sui dividendi, e liquiderà ai soci il residuo netto di 37.000 euro, rilasciando entro il 28 febbraio dell’anno successivo la certificazione degli utili corrisposti.
3. Pagamento del dividendo netto - 30 maggio
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Soci c/dividendi (D.14) | 37.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 37.000,00 |
| Totale | 37.000,00 | 37.000,00 |
4. Versamento della ritenuta - 16 giugno
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute (D.12) | 13.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 13.000,00 |
| Totale | 13.000,00 | 13.000,00 |
La ritenuta del 26% riguarda i soci persone fisiche che detengono le quote fuori dall’attività d’impresa. Se un socio fosse una società di capitali, il dividendo si pagherebbe senza ritenuta e concorrerebbe al suo reddito per il 5%.
Controlli prima della dichiarazione
- Limiti civilistici alla distribuzione. Verificare la capienza della riserva legale, l’assenza di perdite del capitale sociale e la copertura dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo non ancora ammortizzati prima di deliberare la distribuzione.
- Natura fiscale delle riserve distribuite. Verificare che la delibera indichi correttamente la natura delle riserve utilizzate, applicando la presunzione assoluta di distribuzione prioritaria delle riserve di utili.
- Ritenuta applicabile. Verificare la corretta aliquota di ritenuta in funzione della natura e della residenza del socio percettore, incluse le condizioni per l’esenzione o il rimborso secondo la direttiva madre-figlia.
- Regime dei dividendi esteri. Verificare la provenienza dei dividendi da società estera per individuare la corretta percentuale di esclusione (95%, 50% o nessuna) secondo l’articolo 47-bis del TUIR.
- Certificazione e registrazione. Verificare il rilascio della certificazione degli utili entro il 28 febbraio e la registrazione del verbale di distribuzione entro venti giorni.
Errori ricorrenti
Dividendo rilevato dalla partecipante prima della delibera
Il dividendo da una partecipata si iscrive quando sorge il diritto alla riscossione, cioè con la delibera di distribuzione dell'assemblea della società partecipata. Rilevarlo nell'esercizio in cui la partecipata ha prodotto l'utile, anticipando una delibera non ancora assunta, anticipa un provento privo di titolo giuridico.
Dividendo pagato prima della registrazione nel libro verbali
La distribuzione presuppone un bilancio approvato e una delibera regolarmente verbalizzata. Erogare somme ai soci su semplice accordo verbale, in attesa di formalizzare la delibera, configura prelevamenti privi di titolo, da classificare come crediti verso soci e potenzialmente contestabili come distribuzioni occulte.
Riserve in sospensione d'imposta distribuite senza tassarle
Le riserve formate con rivalutazioni o agevolazioni in sospensione d'imposta concorrono al reddito della società quando vengono distribuite, oltre a costituire dividendo per i soci. Distribuirle come riserve ordinarie, senza verificare la loro natura, comporta un'imposizione omessa in capo alla società da recuperare con sanzioni.
