Inquadramento generale
Indennizzi assicurativi - sono le somme che l’assicurazione paga per danni subiti: furti, incendi, calamità, responsabilità di terzi. Se il sinistro ha distrutto un bene, l’indennizzo si confronta con il suo valore residuo.
L’indennizzo assicurativo è la somma che la compagnia paga per ristorare un danno coperto dalla polizza: distruzione di un macchinario, furto di merci, danni da alluvione. Il danno e l’indennizzo sono due fatti distinti: la perdita del bene si rileva tra i costi, l’indennizzo tra i ricavi, e si compensano solo se coincidono nella stessa voce.
Cosa ci rientra
- Esempi. Indennizzo per l’incendio di un macchinario; risarcimento per il furto di merci; indennizzo per danni da alluvione.
Come riconoscerlo nei documenti
Atto di quietanza o liquidazione della compagnia.
Differenze con conti simili
- Perdita del bene. La perdita è un componente separato in B.14 (oneri diversi di gestione) o B.10 (ammortamenti e svalutazioni).
Collocazione in bilancio
A.5 (altri ricavi e proventi).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli indennizzi concorrono al reddito: se riguardano beni strumentali formano una plusvalenza o riducono la minusvalenza (art. 86, c. 1, lett. b, TUIR); se riguardano merci sono ricavi; negli altri casi sopravvenienze attive.
- IRAP. Per le società di capitali la sopravvenienza segue la voce in cui è iscritta (A.5, altri ricavi e proventi, o B.14, oneri diversi di gestione) e concorre alla base IRAP, ma vale il principio di correlazione: se si riferisce a componenti che a suo tempo non erano rilevanti ai fini IRAP, come costi del personale o accantonamenti non dedotti, non rileva neppure ora.
- IVA. Gli indennizzi hanno natura risarcitoria e non sono il corrispettivo di una cessione o di una prestazione: sono fuori campo IVA (artt. 2 e 3 DPR 633/1972).
Indennizzi assicurativi: esempio di contabilizzazione
Un macchinario con costo storico di 30.000 euro e fondo di ammortamento di 18.000 euro è distrutto da un incendio il 10 ottobre 2025. La perizia liquida un indennizzo di 20.000 euro, accettato il 20 novembre; l’assicurazione paga il 5 dicembre.
Acquisire il riconoscimento della compagnia, distinguere le quote relative a cespiti, merci e altri danni e riconciliare il rimborso con il valore residuo del bene distrutto.
Principi contabili (OIC)
Altri ricavi e proventi
Dal 2016 non esiste più l’area straordinaria: i proventi non caratteristici e non finanziari, compresi quelli di natura eccezionale, si iscrivono in A.5 (altri ricavi e proventi) e, se rilevanti, si descrivono in nota integrativa (art. 2427, n. 13, c.c.).
Rilevazione dell’indennizzo
L’indennizzo si rileva quando la sua esistenza e il suo importo sono certi, in genere alla liquidazione da parte della compagnia o alla quietanza; se il sinistro è in corso di accertamento e l’importo non è definito, non si iscrive nulla e si valuta l’informativa in nota integrativa come attività potenziale (OIC 12; OIC 29). La perdita del bene si rileva subito, senza attendere l’indennizzo.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli indennizzi concorrono al reddito: se riguardano beni strumentali formano una plusvalenza o riducono la minusvalenza (art. 86, c. 1, lett. b, TUIR); se riguardano merci sono ricavi; negli altri casi sopravvenienze attive. Si rilevano quando sono certi.
IRAP
Per le società di capitali la sopravvenienza segue la voce in cui è iscritta (A.5, altri ricavi e proventi, o B.14, oneri diversi di gestione) e concorre alla base IRAP, ma vale il principio di correlazione: se si riferisce a componenti che a suo tempo non erano rilevanti ai fini IRAP, come costi del personale o accantonamenti non dedotti, non rileva neppure ora. Per esempio la quota di indennizzo riferita al costo del personale non è tassata.
IVA
Gli indennizzi hanno natura risarcitoria e non sono il corrispettivo di una cessione o di una prestazione: sono fuori campo IVA (artt. 2 e 3 DPR 633/1972).
Indennizzi e reddito
Le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di merci e materie prime sono ricavi (art. 85, c. 1, lett. f, TUIR); per i beni strumentali l’indennizzo dà luogo a plusvalenza, pari alla differenza con il costo non ammortizzato (art. 86, c. 1, lett. b, e c. 2); negli altri casi è una sopravvenienza attiva (art. 88, c. 3, lett. a). Concorre al reddito nell’esercizio in cui è certo.
Specularità IRAP
Ai fini IRAP l’indennizzo segue il costo a cui si riferisce: se il costo è deducibile, l’indennizzo è tassabile; se il costo non è rilevante, per esempio il costo del personale impiegato nel recupero, non lo è nemmeno la quota di indennizzo riferita a esso (circolare 10/E del 2014; risoluzioni 251/E e 294/E del 2007).
IVA
L’indennizzo ha natura risarcitoria e non è il corrispettivo di una cessione o di una prestazione: è fuori campo IVA (artt. 2 e 3 DPR 633/1972).
IRAP: componente rilevante
Per le società di capitali il provento iscritto in A.5 (altri ricavi e proventi) fa parte del valore della produzione e concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), salvo che si riferisca a componenti che a suo tempo non erano rilevanti ai fini IRAP: vale il principio di correlazione. Società di persone e imprese individuali applicano l’art. 5-bis.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono fino al 2026; dal 2027 l’art. 85 (ricavi, compresi i contributi) diventa l’art. 94, l’art. 86 (plusvalenze) l’art. 95, l’art. 88 (sopravvenienze attive) l’art. 97 e l’art. 109 l’art. 118.
Indennizzo per un macchinario distrutto da un incendio
Un macchinario con costo storico di 30.000 euro e fondo di ammortamento di 18.000 euro è distrutto da un incendio il 10 ottobre 2025. La perizia liquida un indennizzo di 20.000 euro, accettato il 20 novembre; l’assicurazione paga il 5 dicembre.
1. Eliminazione del macchinario distrutto - 10 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo ammortamento impianti e macchinari (rettifica B.II.2) | 18.000,00 | - |
| Minusvalenze da eliminazione di beni strumentali (B.14) | 12.000,00 | - |
| Impianti e macchinari (B.II.2) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
La perdita del bene, pari al valore residuo di 12.000 euro, si rileva al momento dell’evento, senza attendere l’indennizzo.
2. Liquidazione dell’indennizzo - 20 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso assicurazioni (C.II.5-quater) | 20.000,00 | - |
| Indennizzi assicurativi (A.5) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
L’indennizzo diventa certo con la liquidazione accettata: si rileva il credito e il provento in A.5 (altri ricavi e proventi). La differenza con la perdita, 8.000 euro, è la plusvalenza netta per le imposte sui redditi.
3. Incasso dell’indennizzo - 5 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 20.000,00 | - |
| Crediti verso assicurazioni (C.II.5-quater) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
L’incasso chiude il credito.
Controlli prima della dichiarazione
- Certezza dell’indennizzo. Rilevare l’indennizzo solo alla liquidazione o alla quietanza, non alla denuncia del sinistro.
- Valore residuo. Confrontare l’indennizzo con il valore netto contabile del bene distrutto.
- Ripartizione dell’indennizzo. Distinguere la quota per il bene, per le merci e per i costi di recupero: ha effetti fiscali diversi.
- IRAP. Applicare il principio di specularità con i costi correlati.
Errori ricorrenti
Indennizzo compensato con la perdita
I due fatti si rilevano separati, in A.5 (altri ricavi e proventi) e B.14 (oneri diversi di gestione), salvo i casi ammessi dai principi.
Indennizzo rilevato alla denuncia
Senza certezza è un’attività potenziale.
IVA sull’indennizzo
È fuori campo: nessuna fattura.
