Inquadramento generale
Recupero di crediti già stralciati - è l’incasso inatteso di un credito che negli anni precedenti era stato eliminato come perdita: il cliente fallito che paga un riparto, il debitore che salda dopo lo stralcio.
Quando un credito si stralcia dal bilancio, perché il debitore è insolvente o la procedura è chiusa, la perdita si rileva a conto economico in B.14 (oneri diversi di gestione) o si copre con il fondo svalutazione. Se dopo anni il debitore paga qualcosa, il recupero non è un ricavo dell’attività ma un provento di esercizi diversi, da iscrivere in A.5 (altri ricavi e proventi).
Cosa ci rientra
- Esempi. Riparto del fallimento di un cliente; pagamento di un debitore dopo lo stralcio del credito.
Come riconoscerlo nei documenti
Comunicazione del curatore o contabile di incasso.
Differenze con conti simili
- Utilizzo del fondo svalutazione. Se il credito è ancora in bilancio, l’incasso riduce il credito.
Collocazione in bilancio
A.5 (altri ricavi e proventi).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’incasso è una sopravvenienza attiva imponibile se la perdita era stata dedotta (art. 88 TUIR).
- IRAP. Poiché le perdite su crediti non sono deducibili ai fini IRAP, per correlazione il recupero non concorre alla base.
- IVA. Se l’IVA era stata recuperata con nota di variazione, sulla somma incassata va emessa nota di variazione in aumento, in proporzione alla parte incassata (art. 26 DPR 633/1972).
Recupero di crediti già stralciati: esempio di contabilizzazione
Nel 2023 una società ha stralciato un credito di 12.200 euro verso un cliente fallito (10.000 euro di imponibile più 2.200 di IVA), dopo aver emesso la nota di variazione. Il 15 marzo 2025 il curatore comunica un riparto di 1.200 euro, incassato il 30 aprile.
Recuperare lo stralcio e la nota IVA originari, verificare la perdita dedotta e calcolare la variazione IVA in aumento proporzionata all'incasso prima di registrare la sopravvenienza.
Principi contabili (OIC)
Altri ricavi e proventi
Dal 2016 non esiste più l’area straordinaria: i proventi non caratteristici e non finanziari, compresi quelli di natura eccezionale, si iscrivono in A.5 (altri ricavi e proventi) e, se rilevanti, si descrivono in nota integrativa (art. 2427, n. 13, c.c.).
Crediti stralciati e recuperi
Il credito eliminato dal bilancio, per l’inesigibilità o la chiusura della procedura, non si ripristina se l’incasso è solo eventuale: l’eventuale recupero si rileva nell’esercizio in cui il diritto diventa certo, come provento in A.5 (altri ricavi e proventi), oppure a riduzione delle perdite su crediti dello stesso esercizio se la perdita era stata iscritta nell’anno (OIC 15; OIC 12).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’incasso è una sopravvenienza attiva imponibile se la perdita era stata dedotta (art. 88 TUIR).
IRAP
Poiché le perdite su crediti non sono deducibili ai fini IRAP, per correlazione il recupero non concorre alla base.
IVA
Se l’IVA era stata recuperata con nota di variazione, sulla somma incassata va emessa nota di variazione in aumento, in proporzione alla parte incassata (art. 26 DPR 633/1972).
Sopravvenienza attiva
Il recupero è un ricavo o provento conseguito a fronte di perdite dedotte in precedenti esercizi e quindi una sopravvenienza attiva imponibile (art. 88, c. 1, TUIR); se la perdita non era stata dedotta, non è imponibile e va nel conto separato delle sopravvenienze non imponibili.
IVA e nota di variazione
Se l’IVA era stata recuperata con una nota di variazione in diminuzione a seguito di una procedura concorsuale, la somma incassata dopo la chiusura fa nascere una variazione in aumento, in proporzione alla parte pagata (art. 26 DPR 633/1972).
IRAP
Poiché le perdite su crediti non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5, c. 3, e art. 5-bis, c. 1, D.Lgs. 446/1997), per correlazione il recupero non concorre alla base IRAP, salvo l’eventuale minor introito dovuto a riduzione concordata del prezzo.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono fino al 2026; dal 2027 l’art. 85 (ricavi, compresi i contributi) diventa l’art. 94, l’art. 86 (plusvalenze) l’art. 95, l’art. 88 (sopravvenienze attive) l’art. 97 e l’art. 109 l’art. 118.
Testo unico IVA dal 2027
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (S.O. N. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026) riunisce la disciplina dell’IVA in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027: gli articoli del DPR 633/1972 citati in questa voce valgono per le operazioni fino al 31 dicembre 2026 e, dal 2027, hanno una numerazione diversa.
Riparto del fallimento di un cliente su un credito stralciato
Nel 2023 una società ha stralciato un credito di 12.200 euro verso un cliente fallito (10.000 euro di imponibile più 2.200 di IVA), dopo aver emesso la nota di variazione. Il 15 marzo 2025 il curatore comunica un riparto di 1.200 euro, incassato il 30 aprile.
1. Comunicazione del riparto del curatore - 15 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso la curatela (C.II.5-quater) | 1.200,00 | - |
| Recupero di crediti già stralciati (A.5) | - | 983,61 |
| IVA a debito (D.12) | - | 216,39 |
| Totale | 1.200,00 | 1.200,00 |
Il riparto certo si rileva nell’esercizio in cui è comunicato. Sulla somma di 1.200 euro l’IVA è la parte proporzionale al credito originario: 1.200 x 22 : 122 = 216,39 euro; il resto, 983,61 euro, è il recupero.
2. Incasso del riparto - 30 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 1.200,00 | - |
| Crediti verso la curatela (C.II.5-quater) | - | 1.200,00 |
| Totale | 1.200,00 | 1.200,00 |
L’incasso chiude il credito senza toccare il conto economico.
Controlli prima della dichiarazione
- Perdita dedotta. Verificare se la perdita era stata dedotta per stabilire se il recupero sia imponibile.
- Nota di variazione IVA. Controllare se l’IVA era stata recuperata e calcolare la quota da riversare.
- Comunicazioni del curatore. Conservare il riparto e le comunicazioni.
- IRAP. Verificare la correlazione con la perdita originaria.
Errori ricorrenti
Credito ripristinato in bilancio
Il recupero eventuale non fa risorgere il credito.
IVA dimenticata
La nota di variazione richiede la variazione in aumento all’incasso.
Recupero tra i ricavi tipici
È un provento di esercizi precedenti, da iscrivere in A.5 (altri ricavi e proventi).
