Inquadramento generale
Insussistenze passive non imponibili fiscalmente - accoglie le insussistenze che non concorrono al reddito, perché riguardano passività nate da costi che non erano stati dedotti: un fondo tassato che si rilascia, un debito per una spesa indeducibile che si cancella.
L’insussistenza passiva è il venir meno, in tutto o in parte, di una passività iscritta in bilancio: un fondo rischi non più necessario, un debito che si estingue, un debito prescritto. Se la passività derivava da un costo dedotto, l’insussistenza è un ricavo imponibile; se il costo non era stato dedotto, non lo è.
Cosa ci rientra
- Esempi. Rilascio di un fondo rischi tassato; cancellazione di un debito per sanzioni già riprese a tassazione.
Come riconoscerlo nei documenti
Prospetto delle variazioni fiscali degli anni precedenti che dimostra la ripresa a tassazione del costo.
Differenze con conti simili
- Insussistenze passive imponibili. Il costo originario era stato dedotto.
Collocazione in bilancio
A.5 (altri ricavi e proventi).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’insussistenza di una passività nata da un costo non dedotto non è tassata: in dichiarazione si opera una variazione in diminuzione, che chiude la ripresa fatta a suo tempo, e si annullano le relative imposte anticipate.
- IRAP. Non rileva ai fini IRAP se il costo originario non era stato dedotto neppure per l’IRAP.
- IVA. Nessun effetto IVA.
Insussistenze passive non imponibili fiscalmente: esempio di contabilizzazione
Una società accantona 5.000 euro a un fondo rischi per una controversia; l’accantonamento non è deducibile e determina imposte anticipate al 24%. Il rischio cessa nel 2025 e il fondo si rilascia.
Rintracciare la ripresa fiscale originaria, separare le eventuali quote dedotte e annullare le imposte anticipate al rilascio, riportando solo la parte non imponibile in diminuzione.
Principi contabili (OIC)
Altri ricavi e proventi
Dal 2016 non esiste più l’area straordinaria: i proventi non caratteristici e non finanziari, compresi quelli di natura eccezionale, si iscrivono in A.5 (altri ricavi e proventi) e, se rilevanti, si descrivono in nota integrativa (art. 2427, n. 13, c.c.).
Rilascio dei fondi
Il fondo rischi in eccesso rispetto alla migliore stima si rilascia a conto economico nella stessa voce in cui era stato accantonato se la natura è la stessa, altrimenti in A.5 (OIC 31; OIC 12). Il rilascio è un cambiamento di stima, non un errore: non si rettificano i bilanci precedenti. Le imposte anticipate rilevate al momento dell’accantonamento si annullano insieme al fondo (OIC 25).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’insussistenza di una passività nata da un costo non dedotto non è tassata: in dichiarazione si opera una variazione in diminuzione, che chiude la ripresa fatta a suo tempo, e si annullano le relative imposte anticipate.
IRAP
Non rileva ai fini IRAP se il costo originario non era stato dedotto neppure per l’IRAP.
IVA
Nessun effetto IVA. Quando manca un corrispettivo pagato a un soggetto IVA per beni o servizi, non c’è IVA da versare né da detrarre.
Insussistenze imponibili e non imponibili
La sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in precedenti esercizi è una sopravvenienza attiva imponibile (art. 88, c. 1, TUIR); se la passività derivava da un costo non dedotto, come l’accantonamento a un fondo rischi ripreso a tassazione, l’insussistenza non concorre al reddito e si opera una variazione in diminuzione, che chiude la variazione in aumento fatta a suo tempo.
IRAP e fondi
Gli accantonamenti ai fondi rischi in B.12 e B.13 non sono deducibili ai fini IRAP: il loro rilascio in A.5 (altri ricavi e proventi) non concorre alla base per il principio di correlazione.
IRAP: componente rilevante
Per le società di capitali il provento iscritto in A.5 (altri ricavi e proventi) fa parte del valore della produzione e concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), salvo che si riferisca a componenti che a suo tempo non erano rilevanti ai fini IRAP: vale il principio di correlazione. Società di persone e imprese individuali applicano l’art. 5-bis.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono fino al 2026; dal 2027 l’art. 85 (ricavi, compresi i contributi) diventa l’art. 94, l’art. 86 (plusvalenze) l’art. 95, l’art. 88 (sopravvenienze attive) l’art. 97 e l’art. 109 l’art. 118.
Fondo rischi tassato e poi rilasciato perché il rischio non si è verificato
Una società accantona 5.000 euro a un fondo rischi per una controversia; l’accantonamento non è deducibile e determina imposte anticipate al 24%. Il rischio cessa nel 2025 e il fondo si rilascia.
1. Accantonamento al fondo rischi - 31 dicembre 2024
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamenti per rischi (B.12) | 5.000,00 | - |
| Altri fondi per rischi e oneri (B.4 del passivo) | - | 5.000,00 |
| Totale | 5.000,00 | 5.000,00 |
L’accantonamento è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi fino all’utilizzo del fondo.
2. Rilevazione delle imposte anticipate - 31 dicembre 2024
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 1.200,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 1.200,00 |
| Totale | 1.200,00 | 1.200,00 |
L’IRES anticipata è il 24% di 5.000 euro: si recupera quando il fondo si utilizza o si rilascia.
3. Rilascio del fondo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri fondi per rischi e oneri (B.4 del passivo) | 5.000,00 | - |
| Insussistenze passive non imponibili fiscalmente (A.5) | - | 5.000,00 |
| Totale | 5.000,00 | 5.000,00 |
La controversia si è chiusa senza oneri: il fondo si rilascia in A.5 (altri ricavi e proventi). La variazione in diminuzione in dichiarazione azzera la ripresa fatta nel 2024.
4. Annullamento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 1.200,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 1.200,00 |
| Totale | 1.200,00 | 1.200,00 |
Con il rilascio non c’è più differenza da recuperare: le imposte anticipate si annullano.
Controlli prima della dichiarazione
- Ripresa a tassazione originaria. Ritrovare nel prospetto delle variazioni la ripresa dell’accantonamento.
- Imposte anticipate. Annullare le imposte anticipate al rilascio.
- Natura del fondo. Verificare che il fondo rilasciato non fosse stato in parte dedotto.
- IRAP. Verificare la correlazione con la voce di accantonamento originaria.
Errori ricorrenti
Rilascio tassato per intero
Se il costo non era stato dedotto, la variazione in diminuzione annulla l’imposta.
Imposte anticipate lasciate
Restano nel bilancio come attivo inesistente.
Fondo rilasciato per errore di stima confuso con errore contabile
Il cambiamento di stima non rettifica i bilanci precedenti.
