Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Plusvalenze ordinarie da alienazione non imponibili fiscalmente

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Plusvalenze ordinarie da alienazione non imponibili fiscalmente - accoglie le plusvalenze, o le loro quote, che per legge non concorrono al reddito. Tenerle in un conto separato rende immediata la variazione in diminuzione in dichiarazione.

La plusvalenza è la differenza tra il prezzo di cessione di un bene strumentale e il suo valore contabile residuo. Di regola è tassata per intero; quando le regole fiscali limitano la deduzione dell’ammortamento, come per le autovetture, la plusvalenza è tassata soltanto nella stessa proporzione, perché la quota di ammortamento indeducibile ha già pagato le imposte. Tenere separata la parte non imponibile permette di riportarla direttamente nella variazione in diminuzione.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Quota di plusvalenza su un’autovettura a deducibilità limitata; plusvalenza su beni la cui norma agevolativa ne esclude la tassazione.

Come riconoscerlo nei documenti

Scheda del bene con i calcoli del valore fiscale; norma che esclude la tassazione.

Differenze con conti simili

  • Plusvalenze ordinarie imponibili. La regola generale.
  • Plusvalenze su partecipazioni esenti. Sono proventi finanziari.

Collocazione in bilancio

A.5 (altri ricavi e proventi).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Per i beni a deducibilità limitata, come le autovetture, la plusvalenza è imponibile nella stessa proporzione in cui erano deducibili gli ammortamenti (art. 164, c. 2, TUIR); la parte non imponibile si sottrae in dichiarazione con una variazione in diminuzione.
  • IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio.
  • IVA. La cessione segue le regole IVA della vendita del bene: per le autovetture con detrazione al 40% l’IVA si applica sul 40% del corrispettivo (art. 13, c. 5, DPR 633/1972).

Plusvalenze ordinarie da alienazione non imponibili fiscalmente: esempio di contabilizzazione

Un’impresa vende un’autovettura con costo storico di 30.000 euro e fondo di ammortamento, prima dell’ammortamento del periodo, di 22.500 euro, per 10.000 euro più IVA, che l’acquirente paga. L’IVA sull’acquisto era stata detratta al 40%: si applica l’IVA sul 40% del prezzo. Ammortamento deducibile al 20%.

Regola Fondamentale & Ratio

Aggiornare il fondo alla data di vendita, ricostruire la quota di ammortamenti dedotti e calcolare separatamente plusvalenza imponibile e base IVA della cessione.

Riferimenti Normativi Primari:
TUIR, artt. 86 e 164D.P.R. 633/1972, art. 13D.Lgs. 446/1997, art. 5

🏛️Principi contabili (OIC)

Altri ricavi e proventi

Dal 2016 non esiste più l’area straordinaria: i proventi non caratteristici e non finanziari, compresi quelli di natura eccezionale, si iscrivono in A.5 (altri ricavi e proventi) e, se rilevanti, si descrivono in nota integrativa (art. 2427, n. 13, c.c.).

Plusvalenza da cessione

La plusvalenza da cessione di un bene strumentale è la differenza tra il prezzo e il valore netto contabile: si iscrive in A.5 (altri ricavi e proventi), e la minusvalenza in B.14 (OIC 12; OIC 16). Le due grandezze non si compensano tra beni diversi. Il valore netto contabile è il costo storico meno il fondo di ammortamento, aggiornato alla data di cessione: prima si rileva l’ammortamento del periodo.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Per i beni a deducibilità limitata, come le autovetture, la plusvalenza è imponibile nella stessa proporzione in cui erano deducibili gli ammortamenti (art. 164, c. 2, TUIR); la parte non imponibile si sottrae in dichiarazione con una variazione in diminuzione.

IRAP

Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i ricavi secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).

IVA

La cessione segue le regole IVA della vendita del bene: per le autovetture con detrazione al 40% l’IVA si applica sul 40% del corrispettivo (art. 13, c. 5, DPR 633/1972).

Proporzione tra ammortamento dedotto e complessivo

Per le autovetture e i mezzi di trasporto con limiti di deducibilità, le plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato (art. 164, c. 2, TUIR; dal 2027 art. 168, c. 3): con deducibilità del 20% è imponibile il 20% della plusvalenza. La parte non imponibile si sottrae in dichiarazione.

IVA sulla cessione di autovetture

Se l’IVA sull’acquisto era stata detratta nella misura del 40% (art. 19-bis1, c. 1, lett. c, DPR 633/1972), la base imponibile della cessione è ridotta in misura corrispondente alla detrazione ammessa: si applica l’IVA sul 40% del corrispettivo, e il resto è fuori campo (art. 13, c. 5).

IRAP: componente rilevante

Per le società di capitali il provento iscritto in A.5 (altri ricavi e proventi) fa parte del valore della produzione e concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), salvo che si riferisca a componenti che a suo tempo non erano rilevanti ai fini IRAP: vale il principio di correlazione. Società di persone e imprese individuali applicano l’art. 5-bis.

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono fino al 2026; dal 2027 l’art. 85 (ricavi, compresi i contributi) diventa l’art. 94, l’art. 86 (plusvalenze) l’art. 95, l’art. 88 (sopravvenienze attive) l’art. 97 e l’art. 109 l’art. 118.

Testo unico IVA dal 2027

Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (S.O. N. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026) riunisce la disciplina dell’IVA in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027: gli articoli del DPR 633/1972 citati in questa voce valgono per le operazioni fino al 31 dicembre 2026 e, dal 2027, hanno una numerazione diversa.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Vendita di un’autovettura ammortizzata con deducibilità al 20%

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa vende un’autovettura con costo storico di 30.000 euro e fondo di ammortamento, prima dell’ammortamento del periodo, di 22.500 euro, per 10.000 euro più IVA, che l’acquirente paga. L’IVA sull’acquisto era stata detratta al 40%: si applica l’IVA sul 40% del prezzo. Ammortamento deducibile al 20%.

1. Ammortamento del periodo fino alla cessione - 15 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento autovetture (B.10.b) 1.500,00 -
Fondo ammortamento autovetture (rettifica B.II.4) - 1.500,00
Totale 1.500,00 1.500,00

Prima di cedere il bene si aggiorna il fondo, che sale a 24.000 euro: il valore netto residuo è di 6.000 euro.

2. Fattura di vendita dell’autovettura - 15 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti (C.II.1) 10.880,00 -
Fondo ammortamento autovetture (rettifica B.II.4) 24.000,00 -
Autovetture (B.II.4) - 30.000,00
Plusvalenze ordinarie da alienazione (A.5) - 800,00
Plusvalenze ordinarie da alienazione non imponibili fiscalmente (A.5) - 3.200,00
IVA a debito (D.12) - 880,00
Totale 34.880,00 34.880,00

La plusvalenza di 4.000 euro è di 10.000 – 6.000: la parte imponibile, al 20%, è di 800 euro; quella non imponibile, di 3.200 euro, è nel conto separato. L’IVA è dovuta sul 40% del prezzo: 4.000 x 22% = 880 euro.

3. Incasso dal cliente - 20 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 10.880,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 10.880,00
Totale 10.880,00 10.880,00

L’incasso comprende l’IVA: la parte del prezzo fuori campo per l’art. 13, c. 5, non è esposta come imposta.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Valore netto contabile. Aggiornare il fondo di ammortamento alla data di cessione prima di calcolare la plusvalenza.
  • Proporzione fiscale. Applicare la stessa percentuale di deducibilità dell’ammortamento.
  • IVA della cessione. Determinare la base imponibile in funzione della detrazione operata all’acquisto.
  • Variazione in dichiarazione. Riportare in diminuzione la plusvalenza non imponibile.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Plusvalenza tassata per intero

La quota non imponibile va sottratta in dichiarazione.

Errore ricorrente

IVA sul prezzo intero

Se la detrazione è stata parziale, la base imponibile è ridotta.

Errore ricorrente

Ammortamento non aggiornato

Il fondo va portato alla data della cessione.