Inquadramento generale
Plusvalenze - la plusvalenza è il guadagno che un’impresa realizza quando vende un bene strumentale, come un macchinario, un’auto o un immobile, a un prezzo superiore al suo valore contabile residuo, cioè al costo al netto degli ammortamenti. Si calcola come differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di vendita, e il valore netto contabile. Può nascere anche da un risarcimento, per esempio un indennizzo assicurativo per la distruzione del bene, o dall’assegnazione del bene ai soci o dalla sua destinazione a finalità estranee all’impresa.
Profilo civilistico
Le plusvalenze da alienazione di beni strumentali si iscrivono nella voce A.5, altri ricavi e proventi. Quelle su partecipazioni e titoli immobilizzati sono proventi finanziari (C.15, proventi da partecipazioni, o C.16). Le plusvalenze da lease-back si ripartiscono lungo la durata del contratto di leasing. Al momento della cessione occorre eliminare il bene e il relativo fondo ammortamento, dopo aver rilevato l’ammortamento fino alla data di vendita.
Profilo fiscale
L’articolo 86 del TUIR prevede che la plusvalenza concorra al reddito nell’esercizio in cui è realizzata. Per i beni i cui costi sono deducibili in parte, come le auto aziendali, la plusvalenza è tassata nella stessa proporzione degli ammortamenti dedotti rispetto a quelli contabilizzati. Le plusvalenze da assegnazione ai soci o da destinazione a finalità estranee si calcolano sul valore normale del bene.
Rateizzazione
Per anni le plusvalenze su beni posseduti da almeno tre anni potevano essere tassate in quote costanti fino a cinque esercizi. La legge di bilancio 2026 ha abolito questa possibilità per le plusvalenze realizzate dal 2026, mantenendola solo per le cessioni di aziende o rami d’azienda posseduti da almeno tre anni. Le quote delle plusvalenze rateizzate negli anni precedenti continuano a concorrere al reddito secondo il piano scelto.
IRAP
Le plusvalenze da cessione di beni strumentali, iscritte in A.5 (altri ricavi e proventi), concorrono alla base imponibile IRAP; restano escluse quelle da cessione di aziende o rami d’azienda.
Punti di attenzione
Occorre verificare il valore fiscale del bene, che può differire da quello contabile per ammortamenti non dedotti, rivalutazioni o svalutazioni riprese a tassazione, e gestire le imposte differite sulle quote rateizzate ancora da tassare.
Informativa
Le plusvalenze di entità o incidenza eccezionali si indicano in nota integrativa, secondo l’articolo 2427, n. 13, del codice civile.
Plusvalenze: esempio di contabilizzazione
Una società vende per 40.000 euro un macchinario con valore netto contabile di 25.000 euro. Rileva una plusvalenza di 15.000 euro in A.5 (altri ricavi e proventi), che concorre interamente al reddito IRES dell’esercizio e alla base imponibile IRAP.
Plusvalenze da risarcimento
Quando un bene è distrutto o danneggiato e l’assicurazione paga un indennizzo superiore al suo valore contabile, la differenza è una plusvalenza, tassata nell’esercizio in cui il diritto all’indennizzo diventa certo. Il bene distrutto si elimina dal bilancio nell’esercizio del sinistro.
Scritture
Alla cessione si addebitano il credito verso l’acquirente e il fondo ammortamento, si accreditano il costo storico del bene, l’IVA sulla vendita e la plusvalenza.
La plusvalenza si determina sul costo non ammortizzato e, dal 2026, si tassa per intero nell'esercizio di realizzo: la rateizzazione resta solo per le cessioni d'azienda possedute da almeno tre anni e per i diritti sportivi.
Principi contabili (OIC)
Determinazione e rilevazione della plusvalenza
Quando un’immobilizzazione materiale viene ceduta, occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni per il valore netto contabile del bene, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione, comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio di utilizzo: l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo e tale valore netto contabile, che costituisce la plusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico secondo l’OIC 16, distintamente dai ricavi ordinari dell’attività caratteristica.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Tre tipologie di plusvalenza e l’abolizione della rateizzazione
L’articolo 86 del TUIR distingue le plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, quelle conseguenti a risarcimenti per perdita o danneggiamento di beni ammortizzabili, e quelle derivanti da assegnazione ai soci o da destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa: le prime due tipologie, fino al periodo d’imposta 2025, potevano concorrere a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo oppure in quote costanti fino al quarto esercizio successivo, quando il bene era posseduto da più di tre anni. La legge di bilancio 2026 ha modificato l’articolo 86, comma 4, del TUIR, eliminando tale facoltà di rateizzazione per la generalità dei beni, che dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025 vanno tassati per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo: la rateizzazione resta invece ammessa per le cessioni di aziende o di rami d’azienda posseduti da almeno tre anni, e, alle condizioni specifiche previste per le società sportive professionistiche, per la cessione dei diritti alle prestazioni sportive dell’atleta: in questo caso la rateizzazione in cinque esercizi è ammessa solo se il diritto era posseduto da almeno due anni, e riguarda comunque soltanto la quota di plusvalenza proporzionale al corrispettivo incassato in denaro, restando la parte residua tassata per intero nell’esercizio di realizzo.
Decorrenza del periodo di possesso nelle ipotesi ancora rateizzabili
Per le cessioni di azienda o di rami aziendali, il triennio rilevante ai fini della rateizzazione decorre dalla data di acquisto o, in mancanza, dall’inizio dell’attività ceduta: le operazioni di conferimento, fusione, scissione, permuta di partecipazioni e trasformazione non interrompono l’anzianità di possesso maturata, così come le partecipazioni ricevute in cambio di conferimenti agevolati conservano l’anzianità dei beni originariamente conferiti.
Plusvalenze su beni a deducibilità fiscale parziale
Le plusvalenze realizzate su cessioni di beni a deducibilità fiscale parziale, quali le autovetture non strumentali acquisite in proprietà o detenute in locazione finanziaria, sono tassabili nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato in bilancio, specularmente a quanto previsto per le minusvalenze realizzate sui medesimi beni.
Cessione di un macchinario con plusvalenza tassata per l’intero ammontare
Beta Srl cede nel 2026 un macchinario con costo storico di 90.000 euro e fondo ammortamento di 60.000 euro (valore netto contabile 30.000 euro) a un corrispettivo di 55.000 euro, al netto di oneri accessori.
1. Rilevazione della cessione e della plusvalenza
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 67.100,00 | - |
| Fondo ammortamento macchinari (rettifica B.II.2) | 60.000,00 | - |
| Macchinari, costo storico (B.II.2) | - | 90.000,00 |
| Plusvalenze ordinarie (A.5) | - | 25.000,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 12.100,00 |
| Totale | 127.100,00 | 127.100,00 |
La plusvalenza di 25.000 euro, pur riferita a un macchinario posseduto da oltre tre anni, non può più essere rateizzata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026: Beta Srl dovrà quindi tassarla per l’intero ammontare nel periodo d’imposta di realizzo, non trattandosi di una cessione di azienda o di ramo d’azienda per la quale la rateizzazione resterebbe ammessa.
2. Incasso dall’acquirente
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 67.100,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 67.100,00 |
| Totale | 67.100,00 | 67.100,00 |
La cessione di un bene strumentale è soggetta a IVA con l’aliquota ordinaria; la plusvalenza concorre anche alla base IRAP, perché iscritta nella voce A.5 (altri ricavi e proventi).
Controlli prima della dichiarazione
- Verifica dell’abolizione della rateizzazione. Verificare che le plusvalenze ordinarie realizzate dal periodo d’imposta 2026 siano state tassate per l’intero ammontare, salvo che rientrino nelle residue ipotesi di rateizzazione ammessa.
- Corretta qualificazione della tipologia di plusvalenza. Verificare se la plusvalenza derivi da cessione onerosa, risarcimento o assegnazione ai soci, ai fini dell’applicazione del corretto regime fiscale.
- Decorrenza del triennio nelle cessioni di azienda. Verificare la corretta decorrenza del periodo di possesso ai fini della rateizzazione ancora ammessa per le cessioni di azienda o di rami d’azienda.
- Proporzione per i beni a deducibilità parziale. Verificare che la plusvalenza su beni a deducibilità fiscale parziale sia stata tassata in proporzione all’ammortamento fiscalmente dedotto.
Errori ricorrenti
Plusvalenza fiscale calcolata sul valore di bilancio
La plusvalenza imponibile è la differenza tra corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto, che può differire dal valore contabile per ammortamenti non dedotti, rivalutazioni non riconosciute o svalutazioni indeducibili. Assumere in dichiarazione la plusvalenza di bilancio senza ricostruire il valore fiscale del bene porta a tassare un importo errato, in eccesso o in difetto.
Oneri accessori di vendita non considerati
Il corrispettivo rilevante va assunto al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, come provvigioni di intermediazione, perizie e spese notarili a carico del venditore. Imputarli tra i costi generali senza collegarli alla cessione gonfia la plusvalenza e, se si tratta di beni a deducibilità limitata, altera anche la parte imponibile.
Plusvalenza rinviata all'incasso del prezzo dilazionato
La plusvalenza è realizzata al momento della cessione, secondo le regole di competenza, anche se il prezzo viene pagato a rate negli anni successivi. Tassarla man mano che si incassano le rate confonde il pagamento dilazionato con una rateizzazione della plusvalenza, che segue regole proprie e oggi in gran parte non è più consentita.
