Inquadramento generale
La permuta è il contratto con cui due parti si scambiano beni o diritti, senza che il corrispettivo sia costituito da denaro, salvo un eventuale conguaglio. È regolata dall’articolo 1552 del codice civile e, per quanto non diversamente previsto, segue le regole della vendita. Nelle imprese si presenta in molte forme: il ritiro di un’auto usata come parte del prezzo di una nuova, lo scambio di merci tra imprese, lo scambio di servizi. È particolarmente diffusa nell’edilizia, dove il proprietario di un terreno lo cede a un costruttore in cambio di appartamenti da realizzare sullo stesso terreno.
Profilo civilistico
Ai fini contabili la permuta equivale a due operazioni distinte: una vendita del bene ceduto e un acquisto del bene ricevuto. Il bene ceduto si elimina dal bilancio per il suo valore netto contabile; il bene ricevuto si iscrive al suo valore corrente, determinato con criteri attendibili; la differenza, tenuto conto dell’eventuale conguaglio, è una plusvalenza o una minusvalenza. Quando il bene ceduto è una merce, la permuta genera un ricavo pari al valore del bene ricevuto.
Profilo fiscale
Il TUIR considera la permuta come una doppia cessione: l’impresa consegue un componente positivo pari al valore normale del bene ricevuto, maggiorato del conguaglio in denaro incassato, e sostiene un costo pari al valore del bene ceduto. Il valore normale si determina secondo l’articolo 9 del TUIR, in base ai prezzi praticati in condizioni di libera concorrenza.
Profilo IVA
Secondo l’articolo 11 del DPR 633/1972, la permuta dà luogo a due operazioni autonome, ciascuna soggetta a IVA in base alla propria natura: ogni parte, se soggetto passivo, emette fattura per il bene o servizio ceduto, con la base imponibile determinata dal valore normale. Le due fatture non si compensano ai fini IVA, anche se si compensano i crediti commerciali.
Permuta edilizia
Quando un costruttore riceve un terreno in cambio di appartamenti futuri, il costo del terreno si rileva all’atto del trasferimento, con un debito verso il cedente; il ricavo relativo agli appartamenti da consegnare si rileva quando questi sono ultimati e trasferiti. Ai fini IVA la cessione degli appartamenti è effettuata al momento della stipula, se l’atto ha effetto traslativo immediato, o alla consegna.
Punti di attenzione
Occorre documentare il valore normale dei beni scambiati, con perizie o listini, per evitare contestazioni sulla base imponibile e sulla plusvalenza.
Informativa
Le permute significative si descrivono in nota integrativa, con i criteri di valutazione adottati.
Permuta: esempio di contabilizzazione
Un’impresa cede un’auto aziendale con valore contabile di 5.000 euro, valutata 8.000 euro, e acquista un’auto nuova da 30.000 euro pagando 22.000 euro. Rileva una plusvalenza di 3.000 euro e iscrive l’auto nuova a 30.000 euro.
Conguagli
Quando i beni scambiati hanno valori diversi, la parte che riceve il bene di valore maggiore versa un conguaglio in denaro. Il conguaglio integra il corrispettivo della cessione per chi lo riceve e il costo dell’acquisto per chi lo paga, e ai fini IVA si aggiunge alla base imponibile della relativa operazione.
Nella permuta ciascuna parte realizza una cessione: la plusvalenza si determina sul valore normale del bene ricevuto, salvo lo scambio di beni ammortizzabili iscritti allo stesso valore; ai fini IVA dal 2026 conta il valore pattuito.
Principi contabili (OIC)
Natura del contratto ed effetti obbligatori o reali
Ai sensi dell’articolo 1552 del codice civile, la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro: come la compravendita, la permuta non produce necessariamente effetti reali immediati, potendo avere efficacia meramente obbligatoria quando l’effetto traslativo non è conseguente al semplice consenso delle parti, ma differito e fatto dipendere da eventi ulteriori, quale tipicamente accade nella permuta di un’area edificabile presente contro appartamenti futuri, non ancora realizzati al momento della stipula.
Eliminazione contabile del bene ceduto e rilevazione della plus/minusvalenza
Quando oggetto della permuta è un’immobilizzazione materiale, occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni relativa al bene ceduto per il suo valore netto contabile, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data dell’operazione, comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui il bene è stato utilizzato: l’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della permuta, che costituisce la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. Metodo e coefficienti di ammortamento per categoria di cespiti o per componente, quota di costi generali capitalizzati, criterio ed effetti di eventuali rivalutazioni, criterio per i beni ricevuti gratuitamente o in permuta e metodo di contabilizzazione dei contributi (a riduzione del costo o a risconto). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Beni ricevuti in permuta. Le modalità di determinazione del valore dei beni ricevuti in permuta e la separata evidenza dei relativi movimenti. Principio contabile: OIC 16, par. 90-91.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Determinazione dei componenti di reddito nella permuta
Per effetto della permuta, l’impresa consegue un componente positivo di reddito pari al valore normale del bene che ottiene in cambio, maggiorato dell’eventuale conguaglio in denaro ricevuto, e sostiene un componente negativo pari al costo del bene permutato, maggiorato dell’eventuale conguaglio pagato: qualora il bene permutato sia costituito da un’immobilizzazione, occorrerà calcolare l’eventuale plusvalenza o minusvalenza risultante dal confronto tra tali componenti. L’articolo 86, comma 2, del TUIR stabilisce una regola particolare quando il corrispettivo della permuta è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se differenti per specie o funzione da quelli ceduti: se tali beni vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore di quelli ceduti, si considera plusvalenza soltanto l’eventuale conguaglio in denaro pattuito.
Permuta immobiliare tra impresa e privato
Nella permuta di un’area edificabile con appartamenti da costruire, tipica del settore edile, l’impresa costruttrice annota in contabilità il costo del terreno al momento del suo trasferimento, mentre rileva il ricavo relativo agli appartamenti dati in permuta nel momento in cui questi vengono a giuridica esistenza, cioè quando acquisiscono l’abitabilità; per il privato che cede il terreno edificabile, l’eventuale plusvalenza tassabile va determinata in rapporto al valore normale del fabbricato che riceve in cambio.
Permuta di servizi
Nella permuta avente a oggetto la reciproca prestazione di due servizi, il momento impositivo, sia ai fini reddituali sia ai fini IVA, si determina per ciascuna delle due prestazioni al momento in cui la prestazione stessa viene ultimata, secondo le ordinarie regole applicabili alle prestazioni di servizi, senza che l’ultimazione di una delle due prestazioni determini automaticamente anche la rilevanza fiscale dell’altra.
Profili Iva della permuta
Sul piano dell’imposta sul valore aggiunto la permuta genera sempre due operazioni autonome e distinte: ciascuna parte, se soggetto passivo, emette fattura per la propria cessione o prestazione, applicando la propria aliquota, senza alcuna compensazione tra le due operazioni. Fino al 31 dicembre 2025 la base imponibile di ciascuna operazione era determinata dal valore normale del bene o servizio ricevuto in contropartita, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del DPR 633/1972. La legge di bilancio 2026 ha modificato questa disposizione per i contratti di permuta stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026: la base imponibile di ciascuna operazione è ora costituita dal valore pattuito in contratto per il bene o il servizio scambiato, a condizione che tale valore non sia inferiore ai costi complessivi riferibili alla singola operazione, che operano quindi come soglia minima e non più come criterio di determinazione automatico. Per le permute stipulate prima di tale data resta applicabile il criterio del valore normale.
Permuta di un macchinario con un bene ammortizzabile di pari valore e conguaglio in denaro
Alfa Srl permuta un macchinario, con valore netto contabile di 40.000 euro, con un nuovo impianto del valore normale di 45.000 euro, incassando un conguaglio in denaro di 5.000 euro; entrambi i beni sono ammortizzabili e vengono iscritti in bilancio allo stesso valore di quelli ceduti.
1. Rilevazione della permuta con plusvalenza limitata al conguaglio
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Impianti e macchinari, nuovo bene (B.II.2) | 40.000,00 | - |
| Banca c/c, conguaglio incassato (C.IV.1) | 5.000,00 | - |
| Impianti e macchinari, bene ceduto al valore netto (B.II.2) | - | 40.000,00 |
| Plusvalenze ordinarie (A.5) | - | 5.000,00 |
| Totale | 45.000,00 | 45.000,00 |
Poiché entrambi i beni ammortizzabili sono iscritti in bilancio allo stesso valore di 40.000 euro, la plusvalenza fiscalmente rilevante è limitata al solo conguaglio in denaro di 5.000 euro, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del TUIR, senza necessità di calcolare la plusvalenza sull’intero valore normale del bene ricevuto.
Controlli prima della dichiarazione
- Verifica dell’iscrizione allo stesso valore. Verificare se i beni ammortizzabili scambiati siano stati complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore di quelli ceduti, ai fini della regola agevolativa sul conguaglio.
- Corretta determinazione del valore normale. Verificare che il componente positivo di reddito, nelle permute non rientranti nella regola dei beni ammortizzabili di pari valore, sia stato determinato in base al valore normale del bene ricevuto.
- Momento di rilevazione nella permuta edilizia. Verificare che il ricavo relativo agli appartamenti dati in permuta sia stato rilevato al momento della loro giuridica esistenza, e non anticipatamente alla stipula del contratto.
- Autonomia del momento impositivo nella permuta di servizi. Verificare che il momento impositivo di ciascuna prestazione, nella permuta di servizi, sia stato determinato autonomamente in base alla relativa ultimazione.
- Base imponibile Iva secondo la disciplina vigente al momento del contratto. Verificare se la permuta è stata stipulata prima o dopo il 1° gennaio 2026: nel primo caso la base imponibile di ciascuna operazione è il valore normale, nel secondo il valore pattuito in contratto, comunque non inferiore ai costi complessivi riferibili all’operazione.
Errori ricorrenti
Solo il conguaglio registrato e fatturato
La permuta comporta due distinte cessioni, ciascuna rilevante ai fini IVA e da documentare con la propria fattura. Registrare soltanto la differenza in denaro, compensando i valori dei beni scambiati, omette l'imposta sulle due operazioni e altera ricavi, costi e valore dei beni iscritti, con effetti anche sul volume d'affari.
Bene ricevuto iscritto al valore contabile di quello ceduto
Fuori dalla regola sui beni ammortizzabili iscritti allo stesso valore, il bene ottenuto in permuta rappresenta un nuovo acquisto e va rilevato al suo valore normale, con emersione della plusvalenza o minusvalenza sul bene ceduto. Trasferire semplicemente il valore netto del vecchio cespite sul nuovo occulta un componente di reddito tassabile.
Piano di ammortamento del bene ceduto proseguito
Il bene ricevuto ha un proprio costo, una propria vita utile e un proprio coefficiente, a partire dall'entrata in funzione. Limitarsi a rinominare il cespite nel registro e continuare il vecchio piano, con il fondo accumulato sul bene uscito, produce quote di ammortamento prive di corrispondenza con il bene effettivamente utilizzato.
