Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Svalutazione disponibilità liquide

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Svalutazione disponibilità liquide - è la riduzione di valore di depositi e conti bancari il cui incasso è a rischio, per esempio per la crisi della banca depositaria o per vincoli che ne impediscono il recupero. È un caso raro.

I depositi garantiti dal Fondo interbancario sono coperti fino a 100.000 euro per depositante e per banca: la svalutazione riguarda quasi sempre la parte eccedente, o le disponibilità in Paesi con restrizioni o in banche non aderenti a sistemi di garanzia.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Deposito presso una banca in liquidazione; conto in un Paese con restrizioni valutarie.

Come riconoscerlo nei documenti

Valutazione a fine anno della recuperabilità dei depositi.

Differenze con conti simili

  • Differenze di cambio. Le perdite su conti in valuta sono in C.17-bis (utili e perdite su cambi).

Collocazione in bilancio

B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide).

Perdita presunta e perdita definitiva

La svalutazione è una stima; la perdita definitiva nasce quando la procedura si chiude o il recupero è escluso e si rileva in B.14 (oneri diversi di gestione). Tra le due, il valore netto del deposito è il valore presumibile di realizzo.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. La svalutazione non è deducibile; la perdita è deducibile quando diventa definitiva, con i requisiti dell’art. 101, c. 5, TUIR.
  • IRAP. Le svalutazioni delle voci B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) non sono deducibili ai fini IRAP: per le società di capitali sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. Non ha IVA.

Svalutazione disponibilità liquide: esempio di contabilizzazione

Una società ha 10.000 euro depositati presso una banca estera in liquidazione. A fine 2025 svaluta il deposito di 5.000 euro. Nel 2026 la liquidazione restituisce 3.000 euro e a fine anno si chiude senza altri riparti.

Regola Fondamentale & Ratio

Il deposito presso una banca in crisi si svaluta in B.10.d (svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide) solo se il rischio di perdita è probabile; la svalutazione non è deducibile e diventa deducibile quando la perdita è definitiva.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 101, c. 5, TUIR; art. 5 D.Lgs. 446/1997; OIC 14; OIC 15; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026

🏛️Principi contabili (OIC)

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide si valutano al valore nominale; se il rischio di inesigibilità è concreto, come per depositi presso una banca in liquidazione, si riducono al valore di presumibile realizzo (OIC 14). Il conto non riguarda le differenze di cambio.

Informazioni

La nota integrativa dà le ragioni della svalutazione se il suo importo è significativo (art. 2427 c.c.).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Composizione. La composizione delle voci ratei e risconti, altri fondi e altre riserve. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

La svalutazione non è deducibile; la perdita è deducibile quando diventa definitiva, con i requisiti dell’art. 101, c. 5, TUIR.

IRAP

Le svalutazioni delle voci B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) non sono deducibili ai fini IRAP: per le società di capitali sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997).

IVA

Non ha IVA. Quando manca un corrispettivo pagato a un soggetto IVA per beni o servizi, non c’è IVA da versare né da detrarre.

Perdita definitiva

La perdita è deducibile quando ricorrono elementi certi e precisi: procedura concorsuale chiusa o infruttuosa, prescrizione o cancellazione dal bilancio secondo i principi contabili (art. 101, c. 5, TUIR).

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 106 (svalutazione dei crediti) diventa l’art. 115; l’art. 101 (minusvalenze, sopravvenienze e perdite) diventa l’art. 110.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Deposito presso una banca estera in liquidazione

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha 10.000 euro depositati presso una banca estera in liquidazione. A fine 2025 svaluta il deposito di 5.000 euro. Nel 2026 la liquidazione restituisce 3.000 euro e a fine anno si chiude senza altri riparti.

1. Svalutazione del deposito - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazione disponibilità liquide (B.10.d) 5.000,00 -
Fondo svalutazione depositi (C.IV.1, in diretta riduzione) - 5.000,00
Totale 5.000,00 5.000,00

La stima riflette la percentuale di recupero attesa dalla liquidazione.

2. Imposte anticipate sulla svalutazione - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) 1.200,00 -
Imposte anticipate (20, imposte sul reddito) - 1.200,00
Totale 1.200,00 1.200,00

La svalutazione non è deducibile: imposte anticipate IRES al 24%, se la deduzione futura è probabile.

3. Primo riparto della liquidazione - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 3.000,00 -
Depositi presso la banca in liquidazione (C.IV.1) - 3.000,00
Totale 3.000,00 3.000,00

L’incasso riduce il credito verso la banca.

4. Chiusura della liquidazione: perdita definitiva - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo svalutazione depositi (C.IV.1, in diretta riduzione) 5.000,00 -
Perdite su disponibilità liquide (B.14) 2.000,00 -
Depositi presso la banca in liquidazione (C.IV.1) - 7.000,00
Totale 7.000,00 7.000,00

La perdita definitiva è la parte non coperta dal fondo: 2.000 euro.

5. Utilizzo delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte anticipate (20, imposte sul reddito) 1.200,00 -
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) - 1.200,00
Totale 1.200,00 1.200,00

La perdita di 7.000 euro diventa deducibile: le imposte anticipate rilevate sulla svalutazione si riversano.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Notizie sulla banca. Documentare lo stato della procedura, con comunicazioni degli organi della liquidazione.
  • Garanzia dei depositi. Verificare se il deposito è coperto da un sistema di garanzia.
  • Perdita definitiva. Dedurre la perdita solo alla chiusura della procedura, con la documentazione.
  • Valute. Non confondere la svalutazione con le differenze di cambio in C.17-bis (utili e perdite su cambi).

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Svalutazione per fluttuazione di cambio

Le perdite di cambio hanno un conto proprio.

Errore ricorrente

Svalutazione dedotta subito

Non è deducibile finché la perdita non è definitiva.

Errore ricorrente

Deposito garantito svalutato per intero

Il fondo di garanzia copre fino a 100.000 euro.

Errore ricorrente

Perdita definitiva non documentata

La deduzione richiede elementi certi e precisi.