Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Cessioni in garanzia

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Cessioni in garanzia - per ottenere un finanziamento un’impresa può cedere alla banca i propri crediti commerciali a scopo di garanzia, o costituire su di essi un pegno. In entrambi i casi il finanziatore acquista il diritto di soddisfarsi sugli incassi, ma il rischio che i clienti non paghino resta all’impresa: se il credito non viene riscosso, l’impresa deve comunque rimborsare il finanziamento. Proprio per questo l’operazione non è una vendita dei crediti, ma un finanziamento garantito, e come tale va rappresentata in bilancio.

Profilo civilistico

L’OIC 15 consente di eliminare un credito dal bilancio solo quando i rischi e i benefici che vi sono connessi sono trasferiti in modo sostanziale al cessionario, come accade nella cessione pro soluto senza clausole che lascino rischi rilevanti al cedente. Nella cessione in garanzia e nel pegno questo trasferimento non avviene: i crediti restano iscritti tra i crediti verso clienti e continuano a essere valutati secondo le regole ordinarie, compresa la svalutazione per il rischio di inesigibilità. La liquidità ricevuta dal finanziatore non è un provento né un incasso del credito, ma un debito verso banche o altri finanziatori.

Profilo fiscale

La costituzione della garanzia non realizza alcuna cessione ai fini delle imposte sui redditi e non genera componenti di reddito. Gli interessi e le commissioni del finanziamento sono oneri finanziari, deducibili nei limiti dell’articolo 96 del TUIR. Quando il cliente paga, l’incasso estingue il credito del cedente e, per lo stesso importo, riduce il debito verso il finanziatore. Ai fini IVA la cessione di crediti in garanzia o nell’ambito di un finanziamento è un’operazione esente, secondo l’articolo 10, numero 1, del DPR 633/1972.

Differenza con il factoring pro soluto

Nel factoring pro soluto il factor acquista il credito e ne assume il rischio: se le clausole non lasciano rischi significativi al cedente, il credito esce dal bilancio. Nella cessione pro solvendo e in quella in garanzia il rischio resta al cedente e il credito rimane iscritto. La distinzione va fatta sul contenuto del contratto, non sul nome.

Punti di attenzione

Occorre tenere un elenco dei crediti vincolati, collegato al finanziamento, e aggiornarlo con gli incassi e le sostituzioni. A fine esercizio il credito ceduto in garanzia e insoluto va svalutato come gli altri, mentre il debito verso il finanziatore resta invariato.

Informativa

La nota integrativa indica il finanziamento come debito assistito da garanzie reali su beni sociali, con la natura della garanzia, e l’ammontare dei crediti dati in garanzia. Il vincolo va segnalato perché una parte dei crediti non è liberamente disponibile per gli altri creditori.

Cessioni in garanzia: esempio di contabilizzazione

Un’impresa cede in garanzia alla banca crediti per 200.000 euro e riceve un finanziamento di 150.000 euro. In bilancio restano i crediti verso clienti per 200.000 euro e compare un debito verso banche di 150.000 euro. Quando i clienti pagano 60.000 euro, che la banca trattiene, i crediti e il debito si riducono entrambi di 60.000 euro, senza effetti sul conto economico.

Se un cliente fallisce e il suo credito di 20.000 euro diventa inesigibile, la perdita resta all’impresa, che deve comunque rimborsare alla banca la parte corrispondente del finanziamento.

Regola Fondamentale & Ratio

Nella cessione di crediti a scopo di garanzia il rischio di insolvenza resta al cedente: il credito non si cancella dal bilancio e la liquidità ricevuta è un debito finanziario, non un ricavo.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 15Art. 2427, nn. 6 e 9, c.cArt. 106 TUIRArt. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972

🏛️Principi contabili (OIC)

Criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici

Secondo l’OIC 15, un credito può essere eliminato dal bilancio del cedente solo quando i rischi e i benefici a esso connessi sono stati sostanzialmente trasferiti al cessionario: è il caso della cessione pro-soluto, quando il cessionario non ha azione di regresso verso il cedente in caso di mancato pagamento del debitore. Quando invece il credito è ceduto o vincolato a scopo di garanzia di un finanziamento, il cedente continua a sopportare il rischio di insolvenza del debitore ceduto, poiché resta comunque obbligato alla restituzione del finanziamento ricevuto: l’appendice A dell’OIC 15 colloca espressamente la cessione a scopo di garanzia tra le operazioni che comportano il mantenimento del credito in bilancio, insieme allo sconto e alle cessioni pro-solvendo che non trasferiscono sostanzialmente il rischio.

Contropartita della liquidità ricevuta: un debito, non un provento

La liquidità ottenuta dal finanziatore a fronte della cessione o del vincolo di garanzia sui crediti non costituisce il corrispettivo di una vendita, ma l’erogazione di un finanziamento: va quindi iscritta tra i debiti finanziari, tipicamente verso banche o altri intermediari finanziari, e non genera alcun ricavo né alcuna riduzione dei crediti commerciali dell’impresa cedente. Il credito ceduto in garanzia resta iscritto nell’attivo secondo la sua natura originaria, opportunamente segnalato quale credito vincolato, e continua a essere assoggettato alle ordinarie valutazioni di fine esercizio, incluso l’eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti secondo l’OIC 15: la costituzione in garanzia non incide infatti sulla recuperabilità del credito né sulla sua natura di attività dell’impresa cedente.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Scadenze e garanzie. Il finanziamento garantito dai crediti ceduti o dati in pegno come debito assistito da garanzia reale su beni sociali, con la natura della garanzia. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. La natura delle garanzie reali prestate, compreso il pegno o la cessione in garanzia dei crediti. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
  • Crediti dati in garanzia. L’ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni. Principio contabile: OIC 15, par. 78.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; scadenze e garanzie (solo per i debiti, senza ripartizione geografica); impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Assenza di effetti reddituali dalla costituzione della garanzia

Poiché il credito resta di proprietà del cedente e la cessione non ne trasferisce sostanzialmente i rischi, la costituzione della garanzia non realizza alcuna cessione ai fini delle imposte sui redditi e non genera componenti positivi o negativi di reddito: il credito continua a essere valutato secondo le regole ordinarie dell’articolo 106 del TUIR, incluso l’eventuale accantonamento per svalutazione crediti nei limiti ivi previsti, esattamente come se non fosse stato ceduto in garanzia. Gli interessi passivi corrisposti al finanziatore per il finanziamento ottenuto sono deducibili secondo le regole ordinarie di competenza, nei limiti dell’articolo 96 del TUIR relativo agli interessi passivi.

Effetti al momento dell’incasso del credito ceduto

Quando il debitore ceduto paga il proprio debito, l’incasso, ancorché materialmente riscosso dal finanziatore o a lui riversato in forza del vincolo di garanzia, estingue il credito iscritto nell’attivo del cedente e, per la parte destinata al rimborso del finanziamento, il debito finanziario correlato: non si genera alcun componente reddituale ulteriore rispetto a quelli che si sarebbero comunque prodotti in assenza della cessione in garanzia, salvo l’ordinaria rilevazione degli interessi maturati sul finanziamento fino a quel momento.

Profili IVA

La cessione di crediti, quando effettuata a scopo di garanzia o comunque nell’ambito di un’operazione di finanziamento, rientra tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 1, del DPR 633/1972, che include tra le prestazioni esenti le cessioni di crediti: trattandosi di operazione esente e non esclusa dal campo di applicazione dell’imposta, essa concorre al calcolo del volume d’affari e, se non meramente occasionale rispetto all’attività abituale dell’impresa, incide sul pro rata di detraibilità dell’IVA sugli acquisti.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Finanziamento bancario garantito dalla cessione di crediti commerciali

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Alfa Srl ottiene da una banca un finanziamento di 80.000 euro, garantito dalla cessione di crediti commerciali verso clienti per un valore nominale corrispondente; la banca non assume il rischio di insolvenza dei debitori ceduti, che resta interamente in capo ad Alfa Srl.

1. Erogazione del finanziamento garantito dalla cessione dei crediti

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 80.000,00 -
Debiti v/banche per anticipazioni su crediti ceduti in garanzia (D.4) - 80.000,00
Totale 80.000,00 80.000,00

I crediti commerciali ceduti in garanzia restano iscritti nell’attivo di Alfa Srl, riclassificati quali crediti vincolati, senza alcuna variazione del loro valore né alcuna rilevazione di provento: il finanziamento ricevuto è iscritto per intero come debito finanziario.

1-bis. Interessi sul finanziamento - addebito trimestrale

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi verso banche (C.17) 800,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 800,00
Totale 800,00 800,00

La banca addebita trimestralmente gli interessi sul finanziamento, qui 800 euro. A fine esercizio gli interessi maturati e non ancora addebitati si rilevano con un rateo passivo.

2. Incasso dei crediti ceduti e rimborso del finanziamento

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti v/banche per anticipazioni su crediti ceduti in garanzia (D.4) 80.000,00 -
Crediti v/clienti ceduti in garanzia (C.II.1) - 80.000,00
Totale 80.000,00 80.000,00

Con l’incasso da parte della banca dei crediti ceduti, si estinguono contestualmente sia il credito commerciale sia il debito finanziario correlato, senza alcun effetto sul conto economico oltre agli interessi passivi maturati e già rilevati per competenza nel corso del finanziamento.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Qualificazione dell’operazione. Verificare se la cessione trasferisce sostanzialmente il rischio di insolvenza del debitore ceduto (cessione pro-soluto, con eliminazione del credito) oppure lo lascia in capo al cedente (cessione in garanzia o pro-solvendo, con mantenimento del credito in bilancio).
  • Iscrizione del finanziamento. Verificare che la liquidità ricevuta sia iscritta quale debito finanziario e non quale provento o riduzione dei crediti.
  • Informativa in nota integrativa. Verificare l’indicazione dell’ammontare dei crediti vincolati a garanzia e della natura del vincolo, ai sensi dell’articolo 2427, numeri 6 e 9, del codice civile.
  • Svalutazione dei crediti ceduti. Verificare che i crediti ceduti in garanzia continuino a essere assoggettati alle ordinarie valutazioni di fine esercizio, incluso l’eventuale accantonamento al fondo svalutazione crediti.
  • Pro rata IVA. Verificare l’incidenza dell’operazione, se non meramente occasionale, sul calcolo del pro rata di detraibilità dell’IVA.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Cessione non notificata al debitore ceduto

La cessione del credito è opponibile al debitore solo dopo la notifica o l'accettazione. Senza questo passaggio il cliente paga validamente il cedente, che incassa somme destinate alla banca e spesso le registra come normale incasso commerciale. Ne derivano saldi non riconciliati con l'istituto e contestazioni sul rispetto del contratto di finanziamento.

Errore ricorrente

Incasso diretto della banca registrato solo in parte

Quando il debitore ceduto paga direttamente la banca, il cedente deve chiudere il credito verso il cliente e ridurre contestualmente il debito verso l'istituto. Registrare solo la riduzione del finanziamento, o solo l'incasso del credito, lascia in bilancio una partita doppia che non esiste più e altera sia il circolante sia la posizione finanziaria netta.

Errore ricorrente

Oneri bancari portati a riduzione del credito

Commissioni, interessi e spese addebitati dalla banca per l'operazione sono oneri finanziari dell'esercizio. Detrarli dal credito verso il cliente, come se il debitore avesse pagato meno, confonde la gestione commerciale con quella finanziaria, sottostima gli oneri finanziari rilevanti ai fini del limite di deducibilità e rende inattendibile la riconciliazione con il cliente.