Inquadramento generale
I crediti verso clienti nascono dalle vendite di beni e dalle prestazioni di servizi dell’attività caratteristica. Sono spesso la voce più rilevante dell’attivo circolante e quella in cui si concentrano le stime più delicate: quanti crediti verranno davvero incassati, quando e con quali perdite. Il bilancio deve esporli al valore che si prevede di realizzare, mentre la dichiarazione segue regole proprie sulla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite.
Profilo civilistico
Secondo l’articolo 2426, numero 8, del codice civile e l’OIC 15, i crediti si valutano con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo. Il costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti con scadenza entro dodici mesi, quando gli effetti sono irrilevanti, e dalle società in bilancio abbreviato e dalle micro-imprese. La svalutazione si stima analiticamente per i crediti con perdite già individuate e in modo forfettario per il rischio generico, e si rileva con un fondo svalutazione crediti a rettifica del valore nominale. Il credito si iscrive quando il ricavo è maturato, cioè alla consegna o all’ultimazione del servizio.
Profilo fiscale
L’articolo 106 del TUIR consente di dedurre ogni anno le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti nel limite dello 0,5% del valore nominale dei crediti commerciali, finché il fondo fiscale non raggiunge il 5% dei crediti. Le perdite su crediti sono deducibili solo se ricorrono le condizioni dell’articolo 101, comma 5: elementi certi e precisi, procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione, crediti di modesto importo scaduti da oltre sei mesi, prescrizione o cancellazione dal bilancio secondo i principi contabili. L’eccedenza della svalutazione civilistica rispetto ai limiti fiscali genera imposte anticipate.
Ricevute bancarie e fatture da emettere
Le ricevute bancarie presentate all’incasso non cambiano la natura del credito, che resta tra i crediti verso clienti fino al buon fine. Le fatture da emettere per beni consegnati o servizi resi e non ancora fatturati sono anch’esse crediti verso clienti.
Punti di attenzione
A fine esercizio occorre analizzare lo scadenzario dei crediti, individuare gli insoluti datati e verificare le procedure di recupero avviate. I crediti verso clienti esteri vanno adeguati al cambio di chiusura. Un fondo svalutazione non aggiornato è tra i rilievi più frequenti del revisore.
Informativa
La nota integrativa indica i criteri di valutazione, le variazioni dei crediti e del fondo, i crediti oltre cinque anni e la ripartizione geografica, e, se rilevanti, la concentrazione dei crediti e quelli dati in garanzia.
Clienti: esempio di contabilizzazione
Una società ha crediti commerciali per 1.000.000 euro e stima perdite per 30.000 euro. In bilancio accantona 30.000 euro al fondo; in dichiarazione può dedurne solo 5.000, pari allo 0,5%, e riprende in aumento 25.000 euro, iscrivendo le relative imposte anticipate.
Se l’anno successivo un cliente viene dichiarato in liquidazione giudiziale, la perdita diventa deducibile dalla data della sentenza e si utilizza il fondo tassato.
I crediti verso clienti si iscrivono al valore che si prevede di incassare: la svalutazione civilistica riflette il rischio effettivo, mentre la deduzione fiscale segue i limiti dell'articolo 106 e le condizioni dell'articolo 101.
Principi contabili (OIC)
Criterio di valutazione
Ai sensi dell’articolo 2426, numero 8, c.c. e dell’OIC 15, i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. L’OIC 15 ammette tuttavia che la valutazione avvenga al valore di presumibile realizzo, senza applicare il costo ammortizzato, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: nei bilanci in forma abbreviata e nei bilanci delle microimprese; per i crediti a breve termine, con scadenza inferiore a dodici mesi; quando i costi di transazione, le commissioni e le altre differenze tra valore iniziale e valore a scadenza dei crediti sono irrilevanti.
I crediti verso clienti sono iscritti in bilancio al netto di resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni e delle altre eventuali cause di minor realizzo. I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono rilevati nelle apposite voci B.III.2 (crediti immobilizzati), lettere a), b), c) e d), se di natura finanziaria, oppure nelle voci C.II (crediti dell’attivo circolante), numeri 2), 3), 4) e 5), se di natura commerciale, e non genericamente tra i crediti verso clienti.
Ricevute bancarie
L’emissione di ricevute bancarie non fa cambiare natura al credito, che rimane pertanto iscritto tra i crediti verso clienti fino al momento dell’effettivo incasso. La presentazione delle ricevute bancarie all’incasso può avvenire secondo due modalità: l’accredito al dopo incasso, con accredito bancario solo a incasso avvenuto, oppure l’accredito salvo buon fine, con anticipazione da parte della banca al netto di una percentuale di sconto predeterminata, analoga nella sostanza allo sconto cambiario. Nella prassi contabile occorre prestare attenzione a non estinguere il credito verso il cliente al momento della presentazione salvo buon fine, senza rilevare correttamente il debito verso la banca per l’anticipazione ricevuta: un simile errore comporta la redazione di un bilancio non conforme ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza, e può determinare, come ulteriore conseguenza, la redazione impropria del bilancio in forma abbreviata per mancato superamento dei limiti dimensionali.
Verifiche di fine esercizio
In sede di redazione del bilancio occorre verificare se tra i crediti verso clienti risultano importi insoluti da diversi anni per vari motivi (cessazione dell’attività del debitore, cambio di residenza, contestazioni, irreperibilità), valutando l’opportunità del loro stralcio; se vi sono partite aperte per modesti importi relativi ad arrotondamenti o ad abbuoni passivi non contabilizzati, da stornare; se vi sono partite aperte con saldo Avere anomalo, da analizzare per individuarne la causa: un’errata imputazione del codice cliente richiede uno storno, un’errata contabilizzazione di abbuoni per somme modeste in sospeso richiede lo storno a sopravvenienza, mentre l’imputazione al cliente di un acconto ricevuto richiede di girare l’importo a un conto specifico di anticipi dal cliente.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
- Altre informazioni sui crediti. Se rilevanti: tasso di interesse effettivo e scadenze, crediti con condizioni di pagamento modificate, crediti dati in garanzia di propri debiti, interessi di mora compresi nei crediti scaduti, concentrazione dei crediti, composizione dei crediti verso altri. Principio contabile: OIC 15, par. 78.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; scadenze e garanzie (solo per i debiti, senza ripartizione geografica); applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Svalutazione forfettaria e perdite su crediti
La svalutazione dei crediti verso clienti è deducibile, entro i limiti e secondo le modalità dell’articolo 106 del TUIR, in base al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, indipendentemente dal criterio di valutazione civilistico adottato; la deduzione forfettaria dello 0,5% dei crediti risultanti in bilancio, fino al raggiungimento del 5% del loro valore nominale, opera per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione. Le perdite su crediti sono deducibili secondo le condizioni dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, quando risultano da elementi certi e precisi, ovvero automaticamente nei casi di procedure concorsuali del debitore o di crediti di modesto importo (non superiori a 5.000 euro per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro e a 2.500 euro per le altre) scaduti da almeno sei mesi, oltre che in caso di prescrizione o di cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
Fondo eccedente il limite fiscale
Quando l’accantonamento civilistico al fondo svalutazione crediti supera, nel singolo esercizio o cumulativamente, i limiti dello 0,5% e del 5% previsti dall’articolo 106, l’eccedenza non dedotta genera una differenza temporanea deducibile negli esercizi successivi, fino al momento in cui il fondo fiscale raggiunge quello civilistico o in cui il credito viene stralciato in presenza degli elementi certi e precisi richiesti dall’articolo 101, comma 5: la corretta tenuta di un prospetto extracontabile che tracci separatamente il fondo civilistico e quello fiscalmente dedotto è la condizione pratica per gestire senza errori questo disallineamento negli anni successivi.
Ricevute bancarie
Alfa Srl presenta all’incasso una ricevuta bancaria di 1.000 euro emessa verso un cliente, con commissioni d’incasso di 5 euro.
1. Invio della ricevuta bancaria all’incasso
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Effetti s.b.f. Presso banca (C.II.1) | 1.000,00 | - |
| Clienti (C.II.1) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
2a. Accredito al dopo incasso (alla data di effettivo incasso)
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 995,00 | - |
| Commissioni d’incasso (B.7) | 5,00 | - |
| Effetti s.b.f. Presso banca (C.II.1) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
2b. Accredito salvo buon fine (alla presentazione, anticipazione bancaria)
In alternativa all’accredito al dopo incasso, la banca può anticipare l’importo già alla presentazione della ricevuta bancaria, trattenendo commissioni di 15 euro; l’anticipazione ricevuta costituisce un debito finanziario verso la banca, mentre il credito verso il cliente resta iscritto (nella forma dell’effetto s.b.f.) fino all’incasso effettivo:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 985,00 | - |
| Commissioni d’incasso (B.7) | 15,00 | - |
| Debiti verso banche per anticipi s.b.f. (D.4) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
All’incasso effettivo della ricevuta bancaria, il debito verso la banca per l’anticipo si estingue contro il credito verso il cliente:
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso banche per anticipi s.b.f. (D.4) | 1.000,00 | - |
| Effetti s.b.f. Presso banca (C.II.1) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Un errore diffuso nella prassi contabile consiste nell’estinguere subito il credito verso il cliente al momento della presentazione salvo buon fine, senza rilevare il debito finanziario verso la banca: ne deriva un bilancio non conforme ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza, con il rischio ulteriore di una redazione impropria del bilancio in forma abbreviata per mancato superamento dei limiti dimensionali, se l’effetto scontato avrebbe fatto emergere un attivo patrimoniale superiore alla soglia di legge.
3. Storno di un abbuono passivo non contabilizzato in precedenza
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Abbuoni su vendite, rettifica dei ricavi (A.1) | 50,00 | - |
| Clienti (C.II.1) | - | 50,00 |
| Totale | 50,00 | 50,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Classificazione infragruppo. Verificare che i crediti verso controllate, collegate e controllanti siano esposti nelle voci specifiche, non genericamente tra i crediti verso clienti.
- Ricevute bancarie salvo buon fine. Verificare che l’anticipazione bancaria sia rilevata come debito finanziario e non come estinzione anticipata del credito verso il cliente.
- Partite anomale. Analizzare i crediti insoluti da anni, le partite aperte per piccoli importi e i saldi Avere anomali, individuandone la causa e procedendo alle necessarie regolarizzazioni.
- Svalutazione e perdite. Verificare il rispetto dei limiti dell’articolo 106 TUIR per la svalutazione e delle condizioni dell’articolo 101, comma 5, per la deduzione delle perdite su crediti.
Errori ricorrenti
Svalutazione forfettaria estesa ai crediti assicurati
La svalutazione fiscalmente deducibile nei limiti previsti non si calcola sui crediti coperti da garanzia assicurativa. Applicare la percentuale all'intero saldo dei clienti, compresi quelli assicurati, produce una deduzione eccedente da riprendere a tassazione. Il perimetro dei crediti rilevanti va ricostruito partendo dall'elenco delle posizioni assicurate.
Nota di variazione IVA emessa per il solo mancato pagamento
Il recupero dell'IVA su un credito non incassato è ammesso dall'apertura di una procedura concorsuale o dopo un'esecuzione individuale rimasta infruttuosa, non per il semplice ritardo del cliente. Emettere la nota di variazione su un credito solo difficile da riscuotere comporta una detrazione indebita; al contrario, attendere la chiusura della procedura fa perdere tempo prezioso.
Crediti in valuta non adeguati al cambio di chiusura
I crediti in valuta sono poste monetarie e vanno convertiti al cambio di fine esercizio, con rilevazione degli utili e delle perdite su cambi. Mantenerli al cambio storico altera il risultato; l'eventuale utile netto non realizzato va inoltre accantonato in una riserva non distribuibile fino al realizzo.
