Inquadramento generale
Clausole di trasporto – Incoterms - le clausole di trasporto, codificate dalla Camera di commercio internazionale nelle regole Incoterms, stabiliscono in quale punto della catena logistica i costi e i rischi del trasporto passano dal venditore al compratore. Le regole Incoterms 2020 sono undici: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU e DDP valgono per qualsiasi modalità di trasporto; FAS, FOB, CFR e CIF solo per il trasporto marittimo e per vie navigabili interne. Gli Incoterms non regolano il trasferimento della proprietà, che dipende dal contratto e dalla legge applicabile.
Profilo civilistico
Secondo l’OIC 34 il ricavo per la vendita di beni si rileva quando i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono trasferiti al compratore. La clausola Incoterms è uno degli elementi principali per stabilire quando ciò avviene: con EXW il rischio passa al compratore quando la merce è messa a disposizione presso il venditore, con DDP solo alla consegna a destino, sdoganata. Nella maggior parte dei casi la consegna o la spedizione coincidono con il passaggio dei rischi, ma quando la clausola lo sposta in avanti il ricavo va rinviato. I costi di trasporto a carico del venditore sono costi per servizi.
Profilo fiscale
Ai fini IVA la cessione di beni mobili si considera effettuata alla consegna o spedizione, secondo l’articolo 6 del DPR 633/1972, a prescindere dalla clausola Incoterms. Ai fini delle imposte sui redditi l’articolo 109 del TUIR fa riferimento alla consegna o spedizione, ma per effetto della derivazione rafforzata prevale la competenza adottata in bilancio in base al trasferimento dei rischi. La clausola incide anche sul valore in dogana, che comprende i costi di trasporto e assicurazione fino al confine dell’Unione, e va indicata correttamente negli elenchi Intrastat.
Prova delle cessioni
Per le cessioni intracomunitarie e le esportazioni la clausola scelta condiziona anche chi organizza il trasporto e chi deve procurare i documenti che provano l’uscita della merce: con EXW, ad esempio, il venditore dipende dal compratore per ottenere la prova, con il rischio di perdere la non imponibilità.
Punti di attenzione
A fine esercizio le merci spedite e non ancora arrivate vanno analizzate secondo la clausola: se i rischi non sono passati, restano nelle rimanenze del venditore anche se già fatturate. La clausola indicata in fattura, nel contratto e negli elenchi Intrastat deve essere la stessa.
Informativa
La nota integrativa descrive i criteri di rilevazione dei ricavi, compreso il momento di trasferimento dei rischi, quando le clausole di consegna incidono in modo rilevante sulla competenza.
Clausole di trasporto – Incoterms: esempio di contabilizzazione
Il 28 dicembre un’impresa spedisce merce a un cliente estero con clausola DAP, che arriva a destino il 10 gennaio. I rischi passano all’arrivo: il ricavo è dell’esercizio successivo e la merce resta tra le rimanenze del venditore al 31 dicembre, anche se la fattura è stata emessa a dicembre per gli obblighi IVA legati alla spedizione.
Con la clausola FCA o EXW, invece, i rischi sarebbero passati al compratore alla consegna al vettore o presso il magazzino del venditore, e il ricavo sarebbe stato di dicembre.
La clausola Incoterms stabilisce dove passano rischi e costi del trasporto, non la proprietà: il ricavo si rileva quando rischi e benefici sono trasferiti, secondo il contratto nel suo insieme.
Principi contabili (OIC)
Competenza dei ricavi e dei costi
Indipendentemente dalla ripartizione di rischi e costi stabilita dalla clausola Incoterms, ai fini della competenza civilistica i ricavi si considerano conseguiti e i costi sostenuti alla consegna o alla spedizione del bene mobile, salvo che l’effetto traslativo della proprietà sia posticipato per pattuizione contrattuale. Per i beni che rientrano tra le rimanenze occorre inoltre tenere presente l’OIC 13: i beni devono essere rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene, che può non coincidere con il momento del trasferimento della proprietà né con quello indicato dalla clausola Incoterms selezionata, la quale disciplina propriamente il riparto di costi e rischi del trasporto, non la competenza contabile.
Undici regole Incoterms 2020
Le regole si dividono in due gruppi: sette applicabili a qualsiasi modalità di trasporto e quattro riservate al trasporto marittimo e per vie navigabili interne.
EXW - Franco fabbrica (Ex Works). Gli obblighi del venditore si esauriscono mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali; il compratore sostiene tutte le spese e i rischi del trasporto dai locali del venditore fino alla destinazione finale.
FCA - Franco vettore (Free Carrier). Il venditore assolve i propri obblighi mediante consegna della merce al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto; se la consegna deve avvenire presso uno spedizioniere anziché il vettore, la prassi commerciale considera adempiuta la consegna nel momento in cui la merce è rimessa a tale soggetto.
FAS - Franco lungo bordo (Free Alongside Ship), solo trasporto marittimo. Il venditore adempie l’obbligo di consegna ponendo la merce «sottobordo» della nave nel porto d’imbarco convenuto; da quel momento il compratore assume i rischi e i costi.
FOB - Franco a bordo (Free On Board), solo trasporto marittimo. L’obbligo di consegna è adempiuto quando la merce ha superato la murata della nave nel porto d’imbarco convenuto; da quel momento decorrono rischi e costi a carico del compratore. Lo sdoganamento all’esportazione compete al venditore.
CFR - Costo e nolo (Cost and Freight), solo trasporto marittimo. Il venditore sostiene le spese di trasporto fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o danno alla merce si trasferisce al compratore già al momento della consegna a bordo della nave nel porto di imbarco, come nel FOB.
CIF - Costo, assicurazione e nolo (Cost, Insurance and Freight), solo trasporto marittimo. Rispetto al CFR, il venditore ha l’obbligo aggiuntivo di stipulare un’assicurazione marittima e di pagarne il premio a copertura del rischio del compratore durante il trasporto; il momento di trasferimento del rischio resta quello della consegna a bordo della nave.
CPT - Trasporto pagato fino a (Carriage Paid To). Il venditore paga il prezzo del trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto, ma la responsabilità per rischi o danni si trasferisce al compratore già al momento della consegna al primo vettore.
CIP - Trasporto e assicurazione pagati fino a (Carriage and Insurance Paid To). Oltre agli obblighi del CPT, il venditore deve stipulare un’assicurazione contro il rischio di perdita o avaria delle merci durante il trasporto, con una copertura assicurativa più ampia rispetto a quella minima richiesta nel CIF.
DAP - Reso al luogo di destinazione (Delivered At Place). Il venditore sostiene tutti i rischi e i costi del trasporto fino al luogo di destinazione convenuto, senza obbligo di scarico della merce; lo sdoganamento all’importazione compete al compratore.
DPU - Reso al luogo di destinazione scaricato (Delivered At Place Unloaded). Unica regola che impone al venditore anche l’onere di scaricare la merce nel luogo di destinazione convenuto; per il resto segue la stessa ripartizione del DAP.
DDP - Reso sdoganato (Delivered Duty Paid). Massimo impegno per il venditore: la merce è messa a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione, nel luogo convenuto nel paese di destinazione, con dazi, tasse e altri oneri di importazione a carico del venditore.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Metodi di rilevazione dei ricavi. Se rilevanti: la stima dei corrispettivi variabili, il metodo di allocazione del prezzo alle singole prestazioni e la misura dello stato di avanzamento dei servizi. Principio contabile: OIC 34, par. 37.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Momento impositivo IVA e competenza fiscale del reddito
Ai fini IVA, l’operazione di cessione si considera effettuata al momento della consegna o della spedizione del bene mobile, ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972, indipendentemente dalla clausola Incoterms adottata: la scelta del termine di resa non sposta quindi, di per sé, il momento impositivo. L’effetto può tuttavia essere anticipato dal pagamento totale o parziale del corrispettivo, che anticipa a sua volta l’esigibilità dell’imposta nei limiti dell’importo incassato. Ai fini delle imposte dirette vale un principio analogo: l’articolo 109, comma 2, lettera a), TUIR ancora la competenza del ricavo alla data di consegna o spedizione dei beni mobili, salvo che l’effetto traslativo della proprietà sia differito a una data successiva e diversa, circostanza che la clausola Incoterms può contribuire a documentare ma non a sostituire.
Valore in dogana e clausole di resa
Nelle importazioni e nelle esportazioni la clausola Incoterms incide direttamente sulla determinazione del valore in dogana: il valore su cui si calcolano i dazi deve includere i costi di trasporto e di assicurazione sostenuti fino al luogo di introduzione della merce nel territorio doganale dell’Unione, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati fatturati separatamente o inclusi nel prezzo. Una fattura resa in clausola EXW o FCA, che non comprende i costi di trasporto internazionale, richiede quindi la loro aggiunta in dichiarazione doganale; una fattura resa in clausola CIF o DDP, che già li incorpora, può invece richiederne lo scorporo quando riferiti al tratto successivo all’introduzione nel territorio doganale. Un errore in questa fase, spesso trascurato perché la clausola sembra rilevare solo ai fini del rischio di trasporto, si traduce in un valore in dogana non corretto e in una conseguente errata liquidazione dei dazi.
Intrastat e prova dell’esportazione
Anche gli elenchi riepilogativi Intrastat, per le cessioni intracomunitarie, richiedono l’indicazione della condizione di consegna secondo la codifica delle clausole Incoterms: un disallineamento tra la clausola indicata in fattura e quella indicata nel modello espone a richieste di chiarimento in sede di controllo. Per le cessioni all’esportazione, la clausola di resa concorre inoltre a individuare chi cura materialmente l’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione, un elemento che si affianca, senza sostituirla, alla prova doganale dell’avvenuta esportazione richiesta per l’applicazione del regime di non imponibilità IVA.
Spedizione di fine anno con clausola FOB
Alfa Srl vende merci a un cliente extra-UE per 10.000 euro, con clausola FOB porto di imbarco italiano. Le merci sono caricate a bordo il 28 dicembre 2025 e arrivano a destinazione a gennaio. Con la clausola FOB rischi e benefici passano al compratore con la consegna a bordo: il ricavo è del 2025. L’esportazione è non imponibile IVA, e la prova dell’uscita dal territorio è il visto doganale elettronico.
1. Fattura di esportazione - 28 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 10.000,00 | - |
| Ricavi delle vendite (A.1) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
La merce non rientra tra le rimanenze finali di Alfa, anche se al 31 dicembre è ancora in viaggio.
2. Costo del trasporto fino al porto - 28 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Trasporti su vendite (B.7) | 300,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 300,00 |
| Totale | 300,00 | 300,00 |
Il trasporto fino all’imbarco è a carico del venditore; i servizi di trasporto collegati all’esportazione sono non imponibili IVA.
3. Incasso dal cliente - 15 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 10.000,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
Spedizione di fine anno con clausola DDP
Lo stesso giorno Alfa Srl spedisce a un altro cliente extra-UE merci per 10.000 euro con clausola DDP, reso sdoganato presso il magazzino del compratore. Le merci, con un costo di 6.000 euro, arrivano il 10 gennaio 2026. Con la clausola DDP il venditore sopporta rischi e costi fino alla consegna al compratore, compresi i dazi all’importazione: il ricavo è del 2026.
1. Rimanenze di merci in viaggio - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Rimanenze di merci (C.I.4) | 6.000,00 | - |
| Variazione delle rimanenze di merci (B.11) | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
Al 31 dicembre le merci sono ancora di Alfa: si iscrivono tra le rimanenze, anche se non sono più in magazzino. Se la fattura fosse già stata emessa a dicembre, il ricavo andrebbe comunque rinviato al 2026.
2. Fattura del trasportatore - 10 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Trasporti su vendite (B.7) | 500,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
3. Dazi e oneri di importazione pagati nel Paese del cliente - 10 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Oneri diversi di gestione – Dazi su vendite (B.14) | 300,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 300,00 |
| Totale | 300,00 | 300,00 |
I dazi all’importazione a carico del venditore sono un costo della vendita. Per semplicità si ignorano le eventuali imposte indirette del Paese di destinazione.
4. Consegna e fattura di esportazione - 10 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 10.000,00 | - |
| Ricavi delle vendite (A.1) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
Le rimanenze iscritte a fine anno diventano rimanenze iniziali del 2026, e il loro costo si confronta con il ricavo nello stesso esercizio.
Controlli prima della dichiarazione
- Clausola aggiornata. Verificare che i contratti richiamino le regole Incoterms 2020, non le versioni precedenti che includevano termini non più in uso come DAF, DES, DEQ e DDU, sostituiti da DAP e DPU.
- Competenza autonoma. La competenza civilistica e fiscale del ricavo segue la consegna o spedizione del bene secondo l’OIC 13, non necessariamente il momento di trasferimento del rischio indicato dalla clausola Incoterms.
- Adempimenti doganali. Verificare a chi competono, secondo la clausola pattuita, gli adempimenti di sdoganamento all’esportazione e all’importazione.
- Copertura assicurativa. Nelle clausole CIF e CIP, verificare l’adeguatezza della copertura assicurativa stipulata rispetto al rischio effettivo del compratore.
Errori ricorrenti
Esportazione franco fabbrica senza prova dell'uscita
Con la resa franco fabbrica il trasporto è organizzato dall'acquirente estero e il venditore rischia di non ottenere la prova dell'uscita dei beni dal territorio dell'Unione nei termini previsti. In mancanza del documento doganale di esportazione, la cessione perde la non imponibilità e l'IVA va recuperata. La consegna della prova va disciplinata nel contratto.
Cessione intracomunitaria senza documenti del trasporto
Quando la merce è ritirata dall'acquirente comunitario, la non imponibilità richiede la prova del trasporto in un altro Stato membro, di regola con la dichiarazione dell'acquirente e documenti di trasporto indipendenti. Accontentarsi del solo documento di consegna firmato presso il magazzino espone il cedente all'applicazione dell'imposta italiana con sanzioni.
Resa franco destino sdoganato senza valutare l'IVA estera
Con la clausola DDP il venditore si fa carico dei dazi e dell'IVA all'importazione nel Paese di destinazione, spesso con l'obbligo di identificarsi ai fini IVA in quello Stato. Accettare la clausola per ragioni commerciali senza stimare questi oneri e adempimenti erode il margine e può generare violazioni fiscali all'estero.
