Inquadramento generale
Il commercio elettronico comprende le vendite di beni e servizi concluse attraverso internet. La distinzione fondamentale è tra e-commerce indiretto, in cui l’ordine avviene online ma il bene viene consegnato fisicamente, e e-commerce diretto, in cui anche la consegna avviene per via telematica, come per software, e-book, musica, corsi online e servizi digitali. Le due forme hanno regole diverse per l’IVA e per la certificazione dei corrispettivi, mentre in bilancio seguono i criteri ordinari di rilevazione dei ricavi.
Profilo civilistico
Il ricavo si rileva quando la prestazione è eseguita: per i beni, al trasferimento dei rischi, di regola con la consegna o la spedizione secondo le condizioni di vendita; per i servizi digitali, quando il servizio è reso o, per gli abbonamenti, lungo la durata del contratto. Le commissioni trattenute dalle piattaforme e dai sistemi di pagamento sono costi per servizi; i resi attesi si stimano secondo l’OIC 34. I crediti verso le piattaforme e i gestori dei pagamenti si iscrivono tra i crediti fino all’accredito.
Profilo IVA
L’e-commerce indiretto verso consumatori è assimilato alle vendite per corrispondenza: non richiede l’emissione del documento commerciale né della fattura, se non richiesta dal cliente, ma le vendite vanno annotate nel registro dei corrispettivi. Dal 1° luglio 2021, se le vendite a distanza intracomunitarie verso consumatori superano complessivamente 10.000 euro annui, l’IVA è dovuta nel paese del cliente. Per non aprire una posizione IVA in ogni Stato si può aderire al regime OSS, che consente di dichiarare e versare l’imposta estera tramite l’Agenzia delle Entrate. L’e-commerce diretto è una prestazione di servizi elettronici, tassata nel paese del committente e soggetta alle ordinarie regole di certificazione.
Imposte sui redditi
I ricavi concorrono al reddito per competenza, come quelli delle vendite tradizionali. Per le vendite tramite marketplace, i dati trasmessi dalle piattaforme al fisco rendono indispensabile la riconciliazione tra incassi, commissioni e ricavi registrati.
Punti di attenzione
Occorre monitorare in corso d’anno il superamento della soglia di 10.000 euro, perché dal momento del superamento cambia il paese di imposizione. L’IVA dovuta tramite OSS non transita nelle liquidazioni periodiche italiane e va gestita con conti separati.
Informativa
La nota integrativa ripartisce i ricavi per categorie di attività e aree geografiche; per chi vende online in più paesi la ripartizione geografica è un’informazione rilevante.
Commercio elettronico: esempio di contabilizzazione
Un’impresa italiana vende online abbigliamento a consumatori di altri Stati UE per 25.000 euro l’anno. Superata la soglia di 10.000 euro, applica l’IVA dei singoli paesi e la versa trimestralmente con il regime OSS. In bilancio il debito per IVA estera è distinto da quello verso l’erario italiano.
Se le vendite restassero sotto la soglia, la società potrebbe applicare l’IVA italiana, salvo opzione per l’imposizione nel paese del cliente.
Le vendite a clienti con partita IVA di altri Stati UE restano invece cessioni intracomunitarie non imponibili, con fattura e elenchi Intrastat.
Nelle vendite online a consumatori UE oltre 10.000 euro annui l'IVA è dovuta nel Paese di destinazione: il regime OSS evita di aprire posizioni IVA estere e va gestito fuori dalle liquidazioni periodiche.
Principi contabili (OIC)
E-commerce indiretto
Nell’e-commerce indiretto il canale telematico è utilizzato solo per effettuare l’ordine, ma il bene viene consegnato secondo i canali tradizionali: l’operazione è assimilabile, ai fini della rilevazione contabile, a una normale vendita a distanza, con rilevazione del ricavo alla consegna o spedizione del bene secondo le regole ordinarie dell’OIC 12 e dell’OIC 15 per il credito verso il cliente.
E-commerce diretto
Nell’e-commerce diretto tutte le fasi della transazione avvengono in rete: il bene o servizio è fornito direttamente via internet, come nel caso di e-book, software, siti web, web hosting e servizi di insegnamento a distanza. Si tratta di cessioni di beni immateriali e di servizi informativi forniti tramite il canale telematico, il cui ricavo è rilevato per competenza al momento dell’ultimazione della prestazione o della messa a disposizione del bene digitale, secondo le regole generali sui servizi.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Ripartizione dei ricavi. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 10, c.c.; OIC 12, par. 114.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
IVA nell’e-commerce indiretto
Ai fini IVA, l’e-commerce indiretto è assimilato alle vendite a distanza: vige, di conseguenza, l’esonero dall’emissione di documento commerciale e di fattura se non richiesta dal cliente. A decorrere dal 1° luglio 2021, se l’ammontare complessivo delle vendite a distanza intracomunitarie verso consumatori finali non supera la soglia di 10.000 euro, l’IVA si applica nel Paese dell’impresa cedente; al superamento della soglia si applica l’imposizione IVA nel Paese di destinazione dei beni o servizi, con possibilità per il cedente di evitare l’obbligo di apertura di una posizione IVA in ciascuno Stato membro aderendo al sistema OSS (One Stop Shop), che consente di assolvere l’imposta dovuta in tutta l’Unione europea con la sola posizione IVA italiana. L’adesione al sistema OSS non è obbligatoria ma risulta di indubbio vantaggio operativo.
Per facilitare le transazioni tramite il canale del commercio elettronico sono stati introdotti, dal decreto legislativo 83/2021, tre regimi IVA speciali: il regime OSS UE, dedicato alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme digitali; il regime OSS non UE, per i servizi offerti da fornitori extra-UE a consumatori finali dell’Unione; il regime IOSS, per la vendita a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro. In alcuni casi le piattaforme digitali che facilitano le vendite (come i marketplace) possono essere considerate responsabili del versamento dell’IVA in luogo del venditore effettivo.
E-commerce diretto e obblighi di certificazione
L’e-commerce diretto, qualificandosi come cessione di beni immateriali e prestazione di servizi resi per via elettronica, non gode dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi previsto per le vendite a distanza; ai fini IVA segue, quanto alla territorialità, le norme previste per le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, con applicazione dell’imposta nel Paese del committente quando il destinatario è un consumatore finale, salvo l’adesione ai regimi OSS.
Adempimenti di segnalazione: DAC7 e KYC
Dal 1° gennaio 2023 è applicabile la direttiva dell’Unione europea denominata DAC7, che impone alle piattaforme digitali l’obbligo di comunicare alle autorità fiscali nazionali i dettagli sulle transazioni dei venditori che operano tramite la piattaforma, inclusi l’identità del venditore, il numero delle operazioni concluse e l’importo totale delle vendite effettuate. I gestori delle piattaforme sono inoltre tenuti a implementare procedure di verifica dell’identità e della conformità dei venditori registrati (Know Your Customer).
Vendita a distanza a un consumatore di un altro Stato UE con regime OSS
Alfa Srl, che ha superato la soglia di 10.000 euro annui di vendite a distanza verso consumatori UE e aderisce al regime OSS, vende il 10 novembre 2025 tramite il proprio sito un bene a un consumatore francese per 100 euro più IVA francese al 20%, pagati con carta. L’IVA estera si dichiara e si versa trimestralmente con la dichiarazione OSS, entro la fine del mese successivo al trimestre. Il circuito di pagamento trattiene una commissione di 2 euro.
1. Vendita e incasso tramite il circuito di pagamento - 10 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso altri – Circuito di pagamento (C.II.5-quater) | 120,00 | - |
| Ricavi delle vendite (A.1) | - | 100,00 |
| Debiti tributari – IVA OSS (D.12) | - | 20,00 |
| Totale | 120,00 | 120,00 |
Non è obbligatoria la fattura per le vendite a distanza a consumatori; l’operazione si annota nel registro dei corrispettivi o in un registro dedicato.
2. Accredito del circuito al netto delle commissioni - 12 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 118,00 | - |
| Costi per servizi – Commissioni di incasso (B.7) | 2,00 | - |
| Crediti verso altri – Circuito di pagamento (C.II.5-quater) | - | 120,00 |
| Totale | 120,00 | 120,00 |
3. Versamento dell’IVA OSS del quarto trimestre - 31 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari – IVA OSS (D.12) | 20,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 20,00 |
| Totale | 20,00 | 20,00 |
Il versamento avviene con la dichiarazione trimestrale OSS, che ripartisce l’imposta tra gli Stati di destinazione.
Vendita di un libro elettronico a un consumatore italiano
Nello stesso periodo Alfa Srl vende a un consumatore italiano un libro elettronico con codice ISBN per 10 euro più IVA. I libri digitali identificati da ISBN scontano l’aliquota del 4%, come quelli cartacei.
1. Corrispettivo incassato con carta - 20 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso altri – Circuito di pagamento (C.II.5-quater) | 10,40 | - |
| Ricavi delle vendite (A.1) | - | 10,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 0,40 |
| Totale | 10,40 | 10,40 |
Il servizio elettronico reso a un consumatore italiano è tassato in Italia; per i servizi elettronici a consumatori di altri Stati UE si applicherebbe l’IVA del Paese del cliente, anch’essa tramite OSS.
2. Accredito del circuito - 22 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 10,20 | - |
| Costi per servizi – Commissioni di incasso (B.7) | 0,20 | - |
| Crediti verso altri – Circuito di pagamento (C.II.5-quater) | - | 10,40 |
| Totale | 10,40 | 10,40 |
Controlli prima della dichiarazione
- Soglia delle vendite a distanza. Monitorare il superamento della soglia complessiva di 10.000 euro di vendite a distanza intracomunitarie verso consumatori finali di tutti gli Stati membri.
- Regime OSS/IOSS. Verificare la corretta adesione al regime appropriato (OSS UE, OSS non UE, IOSS) in base alla natura dell’operazione e alla provenienza del venditore.
- Certificazione dei corrispettivi. Distinguere l’e-commerce indiretto, esonerato salvo richiesta del cliente, dall’e-commerce diretto, sempre soggetto a certificazione.
- Obblighi DAC7. Per le piattaforme digitali, verificare l’adempimento degli obblighi di comunicazione e di verifica dell’identità dei venditori.
Errori ricorrenti
Vendite OSS incluse nelle liquidazioni IVA periodiche
Le vendite a distanza verso consumatori di altri Stati membri gestite con il regime OSS si dichiarano e si versano con l'apposita dichiarazione trimestrale, con l'imposta del Paese di destinazione. Registrarle anche nelle liquidazioni periodiche italiane duplica l'imposta, mentre la detrazione dell'IVA sugli acquisti resta affidata alla dichiarazione nazionale.
Incassi della piattaforma registrati al netto delle commissioni
Il marketplace accredita il netto delle vendite dopo aver trattenuto commissioni e servizi logistici. Rilevare come ricavo l'importo accreditato sottostima i ricavi e fa sparire i costi del servizio, che hanno una propria fatturazione e, se resi da un fornitore comunitario, vanno integrati con il meccanismo dell'inversione contabile.
Resi attesi ignorati alla chiusura dell'esercizio
Le vendite online ai consumatori sono soggette al diritto di recesso e i resi dei primi giorni dell'anno successivo riguardano spesso ricavi già rilevati. Chiudere il bilancio senza stimare i resi attesi, sulla base dell'esperienza storica, sovrastima i ricavi e i crediti dell'esercizio.
