Inquadramento generale
Il CONAI, Consorzio nazionale imballaggi, è il sistema previsto dal Testo unico ambientale per finanziare il recupero e il riciclo degli imballaggi. Devono aderirvi, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, i produttori di imballaggi e gli utilizzatori, cioè le imprese che acquistano imballaggi pieni o vuoti per confezionare, commercializzare o importare prodotti. Il sistema si finanzia con il contributo ambientale, applicato alla prima cessione dell’imballaggio sul territorio nazionale e riportato in fattura, con importi diversi per ciascun materiale.
Quota di adesione
All’adesione l’impresa versa una quota consortile, calcolata in base alla categoria e al fatturato. Ha natura di quota di partecipazione al consorzio, non di costo: si iscrive tra le immobilizzazioni finanziarie, tra le partecipazioni in altre imprese, e non si ammortizza. Gli eventuali adeguamenti successivi seguono la stessa logica, mentre le quote annuali di funzionamento, se previste, sono costi dell’esercizio.
Contributo ambientale
Per chi acquista imballaggi dal produttore, il contributo addebitato in fattura è un onere accessorio del costo degli imballaggi e segue la loro contabilizzazione: materiali di consumo o rimanenze. Per il produttore che lo addebita ai clienti, il contributo fa parte del prezzo e costituisce un ricavo, con in contropartita il debito verso il CONAI da versare con le dichiarazioni periodiche; in alternativa può essere rilevato con conti transitori, in base alle prassi dell’impresa, purché il risultato netto sia corretto.
Profilo fiscale
Ai fini delle imposte sui redditi il contributo segue la natura del componente cui accede: è un costo deducibile per chi lo paga e un ricavo imponibile per chi lo addebita, compensato dal costo del versamento al consorzio. Ai fini IVA il contributo fa parte della base imponibile della cessione dell’imballaggio. La quota di adesione non è deducibile, perché è una partecipazione.
Adempimenti
Le fatture devono riportare la dicitura contributo CONAI assolto quando il contributo è già stato applicato a monte. Le imprese iscritte presentano dichiarazioni periodiche dei quantitativi di imballaggi ceduti o importati e comunicano ogni variazione intervenuta dopo l’iscrizione.
Punti di attenzione
Gli importatori di merci imballate devono dichiarare anche gli imballaggi contenuti nei prodotti importati. Le esportazioni danno diritto a procedure di esenzione o rimborso del contributo, da gestire con la documentazione prevista.
Informativa
La quota consortile è indicata tra le partecipazioni; se l’impresa è produttrice, la nota integrativa può illustrare il trattamento del contributo nei ricavi e nei debiti.
Conai: esempio di contabilizzazione
Un’impresa di prodotti alimentari acquista imballaggi in plastica per 10.000 euro più 800 euro di contributo CONAI indicato in fattura. Il costo degli imballaggi è 10.800 euro, deducibile per intero; se a fine esercizio una parte è ancora in magazzino, va valutata al costo comprensivo del contributo.
Se l’impresa produce imballaggi e li vende a un cliente, applica il contributo in fattura, lo rileva come ricavo o in un conto transitorio e lo versa al CONAI con la dichiarazione periodica.
Chi produce o utilizza imballaggi deve aderire al CONAI: la quota di adesione è una partecipazione nell'attivo, mentre il contributo ambientale segue il costo o il prezzo dell'imballaggio a cui accede.
Principi contabili (OIC)
Adesione al Consorzio
La quota versata all’atto dell’adesione al CONAI ha natura di quota di partecipazione: la quota versata, così come gli eventuali successivi adeguamenti, costituisce un contributo straordinario e va pertanto inserita nell’attivo dello stato patrimoniale del consorziato, nel conto «Partecipazioni in altre imprese», sezione B.III (immobilizzazioni finanziarie), voce 1, lettera d-bis), dell’articolo 2424 c.c. La quota versata non è cedibile, se non in caso di trasferimento d’azienda, fusione e scissione, né è trasferibile per atto tra vivi né a causa di morte, e non è divisibile.
Registrazione del contributo ambientale
Chi acquista imballaggi dal produttore degli stessi si vede addebitato in fattura il relativo contributo ambientale CONAI, che deve essere registrato in aumento del costo degli imballaggi acquistati, quale onere accessorio di diretta imputazione, e non come costo autonomo.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Obblighi di fatturazione e di comunicazione
Le imprese iscritte al CONAI devono indicare in fattura la dicitura «Contributo CONAI assolto» e comunicare al Consorzio, tramite l’apposita modulistica, tutte le variazioni intervenute dopo l’iscrizione (variazione di denominazione, di forma giuridica, cessazione dell’attività e simili). L’omessa iscrizione al CONAI è soggetta a sanzione, oltre all’obbligo di versamento delle quote non versate dal momento in cui sussisteva l’obbligo di iscrizione.
Deducibilità del contributo ambientale
Ai fini delle imposte sui redditi, il contributo ambientale CONAI, riaddebitato al cliente o corrisposto al fornitore di imballaggi, segue la natura di componente del costo o del prezzo di vendita del bene a cui accede, deducibile o imponibile secondo le regole ordinarie di competenza previste dall’articolo 109 del TUIR; non costituisce un tributo in senso proprio, ma un onere di natura privatistica riconducibile al sistema consortile, e non richiede pertanto alcun trattamento fiscale differenziato rispetto al restante costo dell’imballaggio o del prodotto.
Acquisto di imballaggi con contributo ambientale CONAI
Alfa Srl acquista imballaggi dal produttore per 950 euro, oltre a 50 euro di contributo ambientale CONAI addebitato in fattura; il totale imponibile è quindi di 1.000 euro, con IVA al 22% pari a 220 euro.
1. Registrazione della fattura d’acquisto comprensiva del contributo ambientale
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imballaggi c/acquisti (B.6) | 1.000,00 | - |
| IVA c/acquisti (C.II.5-bis) | 220,00 | - |
| Fornitore (D.7) | - | 1.220,00 |
| Totale | 1.220,00 | 1.220,00 |
Il contributo ambientale di 50 euro non è rilevato come costo autonomo, ma concorre a formare il costo complessivo degli imballaggi acquistati, esattamente come gli altri oneri accessori di diretta imputazione.
2. Pagamento del fornitore - 30 giorni data fattura
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fornitore (D.7) | 1.220,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.220,00 |
| Totale | 1.220,00 | 1.220,00 |
3. Imballaggi non utilizzati a fine esercizio - 31 dicembre
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Rimanenze di materie sussidiarie – Imballaggi (C.I.1) | 300,00 | - |
| Variazione delle rimanenze di materie (B.11) | - | 300,00 |
| Totale | 300,00 | 300,00 |
Gli imballaggi ancora in magazzino si iscrivono tra le rimanenze al costo, comprensivo della quota di contributo ambientale: qui 300 euro. All’inizio dell’esercizio successivo le rimanenze si stornano e il loro costo passa nell’esercizio in cui gli imballaggi sono utilizzati.
Controlli prima della dichiarazione
- Iscrizione al Consorzio. Verificare l’avvenuta iscrizione al CONAI entro trenta giorni dall’inizio dell’attività riferita agli imballaggi.
- Contributo ambientale. Verificare che il contributo addebitato in fattura sia registrato in aumento del costo degli imballaggi, non come costo autonomo.
- Dicitura in fattura. Verificare l’indicazione «Contributo CONAI assolto» nelle fatture di vendita di imballaggi.
- Comunicazione delle variazioni. Aggiornare tempestivamente il Consorzio in caso di variazione di denominazione, forma giuridica o cessazione dell’attività.
Errori ricorrenti
Contributo pagato anche sugli imballaggi esportati
Per gli imballaggi pieni destinati all'esportazione il sistema consortile prevede procedure di esenzione o di rimborso del contributo ambientale. Pagare il contributo su tutti gli imballaggi acquistati, senza attivare queste procedure per la quota esportata, genera un costo non dovuto che si ripete ogni anno. La quota esportata va documentata con le dichiarazioni doganali.
Dichiarazione periodica omessa dal produttore di imballaggi
Chi produce o cede per primo imballaggi sul territorio nazionale deve applicare il contributo in fattura e dichiararlo periodicamente al Consorzio. Limitarsi a indicare la dicitura sulle fatture, senza presentare le dichiarazioni e versare quanto addebitato ai clienti, espone al recupero delle somme e alle sanzioni previste dal regolamento consortile.
Contributo ambientale fatturato fuori campo IVA
Il contributo addebitato al cliente fa parte del corrispettivo della cessione e concorre alla base imponibile IVA. Indicarlo in fattura come importo escluso dall'imposta riduce indebitamente l'IVA a debito del cedente e crea difformità con le registrazioni del cliente, che ha correttamente capitalizzato il contributo nel costo degli imballaggi.
