Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate - alcune scelte contabili e alcuni regimi fiscali producono effetti solo se vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate nei modi e nei termini previsti. Non basta applicarli in bilancio o in dichiarazione: la comunicazione è la condizione perché il fisco li riconosca. Rientrano in questa categoria il cambiamento del criterio di valutazione delle rimanenze, l’adozione del metodo del prezzo al dettaglio, le opzioni per i regimi speciali come il consolidato fiscale, la trasparenza, la tonnage tax e il gruppo IVA, e diverse altre comunicazioni legate alle agevolazioni.

Scelte contabili con effetti fiscali

Il mutamento totale o parziale del criterio di valutazione delle rimanenze è una scelta regolata dall’OIC 13, ma produce effetti fiscali solo se l’impresa ne dà comunicazione, secondo l’articolo 110, comma 6, del TUIR, nella dichiarazione dei redditi dell’esercizio in cui il cambiamento avviene, indicandone i motivi. La valutazione delle rimanenze con il metodo del dettaglio, usato soprattutto nella grande distribuzione, richiede un documento che ne illustri i criteri, da allegare o conservare secondo le istruzioni della dichiarazione.

Profilo civilistico

Il principio di continuità dei criteri di valutazione dell’articolo 2423-bis del codice civile consente di cambiare criterio solo in casi eccezionali, motivando la deroga in nota integrativa e indicandone l’influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. L’OIC 29 disciplina gli effetti del cambiamento di principio contabile, di regola applicato retroattivamente con rettifica del patrimonio netto d’apertura. La comunicazione al fisco non sostituisce l’informativa di bilancio, e viceversa.

Opzioni fiscali

Le opzioni per consolidato fiscale, trasparenza, gruppo IVA e altri regimi si esercitano di norma con la dichiarazione o con un’apposita comunicazione telematica, e vincolano per un periodo minimo, spesso un triennio. La scelta va pianificata prima della scadenza, perché incide sulla determinazione del reddito dell’intero periodo.

Remissione in bonis

Se una comunicazione o un’opzione è stata omessa, la remissione in bonis consente di sanarla entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando una sanzione fissa di 250 euro, a condizione che i requisiti sostanziali fossero posseduti alla scadenza originaria e che la violazione non sia già stata contestata. Non si applica agli adempimenti per i quali la comunicazione è un requisito sostanziale del beneficio.

Punti di attenzione

Occorre tenere uno scadenzario delle comunicazioni e delle opzioni, con la loro durata e i rinnovi. Un cambiamento di criterio non comunicato fa sì che il fisco continui a valutare le rimanenze con il vecchio criterio, con differenze da gestire in dichiarazione.

Informativa

La nota integrativa illustra i cambiamenti di criteri e i loro effetti sulle voci dell’esercizio e di quello precedente. Per i regimi opzionali che incidono sulle imposte, come consolidato e trasparenza, indica i rapporti con le altre società e i criteri di contabilizzazione.

Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate: esempio di contabilizzazione

Un’impresa passa dal FIFO al costo medio ponderato per le rimanenze di merci. In bilancio motiva il cambiamento e ne indica gli effetti; nella dichiarazione dell’esercizio indica il mutamento del criterio. Se dimentica la comunicazione, può sanarla entro la dichiarazione successiva con la remissione in bonis.

Senza comunicazione, il valore fiscale delle rimanenze resterebbe determinato con il vecchio criterio, con una differenza da recuperare in dichiarazione.

Regola Fondamentale & Ratio

Alcune scelte producono effetti fiscali solo se comunicate nei termini: cambio di criteri, metodo del dettaglio, opzioni per regimi speciali. La remissione in bonis sana le omissioni formali se i requisiti c'erano.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 13D.P.R. 441/1997D.P.R. 100/1998D.Lgs. 471/1997D.L. 78/2010D.L. 16/2012

🏛️Principi contabili (OIC)

Scelte contabili soggette a comunicazione

Il mutamento totale o parziale del criterio di valutazione delle rimanenze e la valutazione delle rimanenze con il metodo al dettaglio sono scelte contabili disciplinate dall’OIC 13, ma producono pieno riconoscimento fiscale solo se accompagnate dagli adempimenti dichiarativi corrispondenti: il primo va comunicato barrando l’apposita casella nella dichiarazione dei redditi (art. 110, comma 6, TUIR); il secondo richiede un documento integrativo alla dichiarazione, da conservare, che illustri le modalità seguite con riferimento all’oggetto e alla struttura dell’impresa (art. 92, comma 8, TUIR).

Continuità dei criteri e onere della motivazione

Il principio generale di continuità dei criteri di valutazione, richiamato dall’articolo 2423-bis c.c., impone di motivare in nota integrativa ogni deroga rispetto all’esercizio precedente, illustrando l’influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica: la comunicazione fiscale prevista dall’articolo 110 non sostituisce questo obbligo informativo civilistico, che resta autonomo e riguarda l’intero bilancio, non solo il dato dichiarativo.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Cambiamenti di principi contabili. Le motivazioni del cambiamento, i suoi effetti sulle voci dell’esercizio e di quello precedente e l’uso delle eventuali semplificazioni. Obbligo di legge: art. 2423-bis, c. 2, c.c.; OIC 29, par. 23-25.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Principali comunicazioni e i relativi termini

Le principali situazioni per cui il contribuente ha l’obbligo di informare espressamente l’Agenzia delle Entrate comprendono, tra le altre: il mutamento del criterio di valutazione delle rimanenze, da comunicare nella dichiarazione dei redditi (art. 110.6 TUIR); la valutazione con il metodo del dettaglio, da documentare in un documento integrativo alla dichiarazione (art. 92.8 TUIR); la distruzione o trasformazione non ricorrente di beni merce e di beni strumentali, da comunicare almeno cinque giorni prima dell’operazione qualunque sia il valore dei beni, con verbale di un pubblico ufficiale o di un notaio sostituibile da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio quando il costo dei beni non supera 10.000 euro (presunzioni di cessione, DPR 441/1997, art. 2.4); la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate (CFC), da indicare nella dichiarazione (art. 167.11 TUIR); l’esercizio dell’opzione o la revoca del consolidato fiscale, da comunicare nella dichiarazione presentata nel periodo d’imposta dal quale si intende esercitare l’opzione o la revoca (art. 119 TUIR).

Vanno inoltre indicate nel quadro RS della dichiarazione dei redditi le minusvalenze di importo superiore a 5 milioni di euro realizzate su partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, e le minusvalenze ex articolo 109, comma 3-bis, TUIR superiori a 50.000 euro realizzate su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati (comunicato dell’Agenzia delle Entrate del luglio 2013). L’esercizio dell’opzione per la contabilità presso terzi va comunicato nella prima dichiarazione annuale IVA presentata nell’anno successivo alla scelta operata (art. 1.3 DPR 100/1998). La cessione del credito chiesto a rimborso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, notificata all’Agenzia delle Entrate mediante invio di copia autentica dell’atto tramite ufficiale giudiziario, prima che sia stato emanato l’ordinativo di pagamento (C.M. 8 luglio 1997, n. 192).

L’esercizio dell’opzione o la revoca della trasparenza fiscale va comunicato nella dichiarazione presentata nel periodo d’imposta dal quale si intende esercitare l’opzione o la revoca (C.A.E. N. 31/14; artt. 115 e 116 TUIR). In tema di transfer pricing, l’articolo 110, comma 7, TUIR richiede l’indicazione, in sede di dichiarazione dei redditi, del possesso della documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali (D.Lgs. 471/1997, art. 1-ter; D.L. 78/2010, art. 26; provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010; D.M. 14 maggio 2018, art. 8).

Remissione in bonis

La remissione in bonis è una sorta di ravvedimento operoso che consente di sanare il mancato esercizio di un’opzione o il mancato invio di una comunicazione mediante il pagamento di una sanzione fissa di 250 euro, non riducibile secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso e non compensabile con crediti disponibili, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (D.L. 16/2012, art. 2, comma 1). Per accedere alla sanatoria, l’errore non deve essere già stato contestato dal Fisco e non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività accertative, ad eccezione di quelle aventi a oggetto comparti impositivi diversi da quelli cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale interessato; il richiedente deve inoltre essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per l’invio della comunicazione o per l’adempimento formale propedeutico alla fruizione del regime opzionale richiesto.

La remissione in bonis è applicabile ai soli obblighi di comunicazione e agli adempimenti formali previsti a pena di decadenza dal beneficio fiscale o dal regime opzionale: tra gli esempi tipici rientrano il regime di tassazione per trasparenza fiscale, il consolidato fiscale, le disposizioni di favore per gli enti di tipo associativo, il regime di liquidazione e versamento dell’IVA di gruppo, la determinazione della base imponibile IRAP secondo il principio di derivazione dal bilancio, e le comunicazioni delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative ai bonus edilizi. La remissione in bonis non può invece essere utilizzata con riferimento alle comunicazioni e agli adempimenti tributari la cui non tempestiva esecuzione assume natura di mera irregolarità, e dalla cui mancata o tardiva osservanza discende la sola irrogazione di sanzioni.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Sanatoria di un’omessa comunicazione con remissione in bonis

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Alfa Srl si accorge, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, di non aver comunicato tempestivamente l’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale, pur possedendo tutti i requisiti sostanziali richiesti fin dalla scadenza originaria del termine. Provvede quindi al pagamento della sanzione fissa di 250 euro entro il termine di presentazione della dichiarazione, avvalendosi della remissione in bonis.

1. Versamento della sanzione per la remissione in bonis

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Sanzioni e penalità (B.14) 250,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 250,00
Totale 250,00 250,00

Il pagamento tramite modello F24 ELIDE con il codice tributo dedicato, unito al possesso dei requisiti sostanziali fin dalla scadenza originaria e all’assenza di contestazioni già avviate dal Fisco sul medesimo comparto impositivo, consente il pieno riconoscimento dell’opzione per il consolidato fiscale sanata.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Mappatura delle comunicazioni. Verificare, per ciascuna scelta contabile o regime opzionale adottato nell’esercizio, la sussistenza del corrispondente obbligo di comunicazione o indicazione in dichiarazione.
  • Requisiti sostanziali. Per la remissione in bonis, verificare che i requisiti sostanziali del regime interessato fossero già posseduti alla scadenza originaria del termine.
  • Assenza di contestazioni. Verificare che non siano già iniziate attività di controllo sul medesimo comparto impositivo prima di avvalersi della remissione in bonis.
  • Ambito di applicazione. Verificare che l’adempimento omesso rientri tra quelli sanabili con remissione in bonis, distinguendoli dalle mere irregolarità sanzionabili senza effetto sul beneficio fiscale.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Distruzione di beni comunicata a operazione avvenuta

La distruzione o trasformazione non ricorrente di beni va comunicata almeno cinque giorni prima dell'operazione, qualunque sia il loro valore; sotto i 10.000 euro di costo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sostituisce soltanto il verbale del pubblico ufficiale, non la comunicazione. Comunicarla dopo, o non documentarla, lascia operare la presunzione di cessione, per cui i beni non rinvenuti si considerano venduti, con recupero dei relativi ricavi e dell'IVA.

Errore ricorrente

Remissione in bonis confusa con un ravvedimento senza scadenza

La remissione in bonis consente di sanare l'omessa comunicazione di un'opzione o di un adempimento formale, con il versamento della sanzione fissa, solo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Rinviare la regolarizzazione oltre quel termine fa perdere definitivamente il beneficio o il regime opzionale per il periodo interessato.

Errore ricorrente

Cessione del credito IVA chiesto a rimborso senza notifica

La cessione di un credito IVA chiesto a rimborso è opponibile all'Amministrazione solo se risulta da atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata all'ufficio competente prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento. Una cessione con semplice scrittura privata, o notificata in ritardo, non vincola l'Amministrazione, che eroga il rimborso al cedente, mentre il cessionario resta privo di tutela nei confronti dell'Erario.