Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Dichiarazioni fiscali – presentazione

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Dichiarazioni fiscali – presentazione - la presentazione delle dichiarazioni fiscali è disciplinata dal DPR 322/1998, che fissa termini diversi per tipo di contribuente e di dichiarazione, regole speciali per le operazioni straordinarie e le liquidazioni, e le conseguenze dei ritardi. Per le imprese le dichiarazioni principali sono il modello Redditi, il modello IRAP, la dichiarazione IVA e il modello 770 dei sostituti d’imposta, oltre alla Certificazione Unica per i compensi corrisposti. Tutte si trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Termini ordinari

Gli imprenditori individuali e le società di persone presentano i modelli Redditi e IRAP entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento. I soggetti IRES li presentano entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. La dichiarazione IVA annuale si presenta tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo; il modello 770 entro il 31 ottobre. La Certificazione Unica si trasmette entro il 16 marzo, con termini diversi per alcune tipologie di reddito.

Dichiarazioni tardive e omesse

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza sono valide, salva l’applicazione di una sanzione ridotta; oltre questo termine si considerano omesse, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte che ne risultano. L’omessa dichiarazione comporta sanzioni amministrative rilevanti e, oltre determinate soglie di imposta evasa, rilevanza penale. Gli errori delle dichiarazioni presentate si correggono con la dichiarazione integrativa.

Operazioni straordinarie

Nelle fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni i termini si calcolano in modo autonomo, con riferimento alla data di efficacia dell’operazione o all’inizio della liquidazione, per la frazione di periodo interessata.

Profilo civilistico

Il termine di presentazione della dichiarazione non incide sul bilancio: le imposte si rilevano per competenza nell’esercizio a cui si riferiscono, sulla base del calcolo effettuato alla chiusura, anche se la dichiarazione sarà presentata mesi dopo. Le sanzioni per omessa o tardiva presentazione si rilevano quando divengono probabili e stimabili, e non sono deducibili.

Punti di attenzione

Occorre tenere uno scadenzario delle dichiarazioni, verificare la ricevuta di trasmissione dell’intermediario e conservare l’impegno alla trasmissione. Le differenze tra imposte stimate in bilancio e imposte dichiarate si rilevano nell’esercizio successivo come imposte relative a esercizi precedenti.

Informativa

Se esistono dichiarazioni omesse o contestate con rischio di sanzioni, la nota integrativa ne dà conto tra i fondi o le passività potenziali.

Dichiarazioni fiscali – presentazione: esempio di contabilizzazione

Una Srl con esercizio solare deve presentare il modello Redditi 2026 per il 2025 entro il 30 novembre 2026. Se lo trasmette il 20 gennaio 2027, entro novanta giorni, la dichiarazione è valida e si applica una sanzione ridotta per il ritardo.

Se invece la trasmettesse dopo novanta giorni, la dichiarazione sarebbe considerata omessa, con sanzioni più elevate.

Regola Fondamentale & Ratio

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza sono valide, con sanzioni ridotte; oltre, si considerano omesse. Le imposte si rilevano comunque in bilancio per competenza.

Riferimenti Normativi Primari:
D.P.R. 322/1998

🏛️Principi contabili (OIC)

Neutralità del termine dichiarativo sulla rappresentazione di bilancio

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo successivo alla data di approvazione del bilancio nella generalità dei casi, non incide sui valori e sui criteri di rappresentazione del bilancio stesso: le imposte correnti dell’esercizio sono comunque stimate e rilevate in bilancio secondo il principio di competenza, sulla base della normativa fiscale vigente alla data di chiusura, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione sia presentata prima o dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea.

Sanzioni per omessa o tardiva presentazione: natura e classificazione

Le sanzioni amministrative eventualmente dovute per l’omessa o la tardiva presentazione della dichiarazione, quando divenute definitive o comunque ragionevolmente prevedibili alla data di redazione del bilancio, sono rilevate nella voce B.14 (oneri diversi di gestione) del conto economico, quale componente non ricorrente ma ordinario a tutti gli effetti (l’area E del conto economico non esiste più dopo la riforma OIC del 2016), distinto dalle imposte correnti dell’esercizio a cui accedono: la loro rilevazione segue il principio generale di competenza e di prudenza, con iscrizione di un fondo rischi quando l’obbligazione è probabile ma non ancora certa nell’ammontare.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Contenziosi fiscali senza fondo. Le motivazioni per cui non è stato iscritto un fondo imposte pur in presenza di accertamenti o contenziosi con l’amministrazione finanziaria. Principio contabile: OIC 25, par. 93.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Termini ordinari di presentazione

Ai sensi dell’articolo 2 del DPR 322/1998, gli imprenditori individuali e le società di persone presentano il modello Redditi e il modello IRAP entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; i soggetti IRES presentano le medesime dichiarazioni entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, termine che coincide con il 31 ottobre per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. La dichiarazione IVA annuale va presentata in via autonoma dal 1° febbraio al 30 aprile, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del medesimo decreto. Il modello 770, relativo alle ritenute operate, va presentato entro il 31 ottobre.

Certificazione Unica: termini differenziati per tipologia di reddito

La Certificazione Unica va trasmessa telematicamente entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo occasionale, i redditi diversi e i redditi da locazioni brevi; il termine è differito al 30 aprile per i redditi di lavoro autonomo abituale, ed è ulteriormente esteso al 31 ottobre quando la Certificazione Unica contiene esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. La consegna delle certificazioni ai percipienti segue, di regola, lo stesso termine del 16 marzo, ridotto a dodici giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno.

Termini nelle operazioni straordinarie delle società di capitali

Nelle operazioni straordinarie, il termine ordinario di presentazione è sostituito da un termine autonomo per la frazione di periodo d’imposta precedente all’operazione: nella liquidazione, il modello Redditi iniziale va presentato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di iscrizione della delibera di messa in liquidazione, e quello finale entro l’ultimo giorno del nono mese successivo al deposito del bilancio finale di liquidazione; nella trasformazione e nella fusione, il termine per la frazione di periodo precedente l’operazione è fissato all’ultimo giorno del nono mese successivo alla data dell’ultima delle iscrizioni rilevanti; nella scissione totale si applica il medesimo termine, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi dell’operazione, mentre nella scissione parziale la società scissa continua a presentare la propria dichiarazione dei redditi secondo le regole e i termini ordinari.

Omessa presentazione e finestra di tolleranza

Si considerano regolarmente presentate, ai sensi del DPR 322/1998, anche le dichiarazioni trasmesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (sessanta giorni per la Certificazione Unica), fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per la tardività; le dichiarazioni presentate oltre questo ulteriore termine si considerano omesse a tutti gli effetti, pur costituendo comunque titolo per la riscossione dell’imposta risultante dovuta. Le dichiarazioni integrative, sia a favore sia a sfavore del contribuente, possono essere presentate entro il termine di decadenza per l’attività di accertamento.

Obblighi degli intermediari abilitati

Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica devono rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere la dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o all’assunzione dell’incarico di predisporla, e devono consegnare al contribuente, entro trenta giorni dal termine previsto per l’invio telematico, l’originale della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione di ricezione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, quale unico documento valido a comprovare l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Quando il termine di scadenza cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, esso è posticipato al primo giorno lavorativo utile.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Dichiarazione presentata in ritardo e ravvedimento

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Rho Srl presenta la dichiarazione dei redditi il 9 dicembre 2025, con un ritardo di quaranta giorni rispetto al termine del 31 ottobre, entro i novanta giorni che rendono la dichiarazione valida. Non risultano imposte non versate. La sanzione per la tardività, 250 euro, si riduce a un decimo, 25 euro, con il ravvedimento operoso.

1. Versamento della sanzione ridotta - 9 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Oneri diversi di gestione – Sanzioni (B.14) 25,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 25,00
Totale 25,00 25,00

La sanzione è indeducibile: in dichiarazione si opera una variazione in aumento. Se a fine anno la sanzione non fosse stata pagata, si iscriverebbe un debito tributario, e non un fondo, perché l’importo è certo.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Termine applicabile. Verificare il corretto termine ordinario di presentazione in funzione della natura del soggetto (persone fisiche e società di persone, soggetti IRES) e della tipologia di dichiarazione.
  • Operazioni straordinarie. Verificare l’applicazione del termine autonomo, ancorato alla data di iscrizione dell’operazione, in luogo del termine ordinario per la frazione di periodo precedente a liquidazione, trasformazione, fusione o scissione.
  • Finestra di tolleranza. Distinguere la dichiarazione tardiva ma regolarmente presentata, entro novanta giorni (sessanta per la CU), da quella omessa a tutti gli effetti oltre tale termine.
  • Prova della presentazione. Verificare di aver ricevuto dall’intermediario, entro trenta giorni dal termine di trasmissione, l’originale della dichiarazione e la comunicazione di ricezione dell’Agenzia delle Entrate.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Ricevuta dell'Agenzia non controllata dopo l'invio

La dichiarazione si considera presentata solo quando il file è stato accettato. Un invio scartato per errori formali, se non ritrasmesso nei termini di tolleranza previsti, equivale a omessa presentazione. Limitarsi a verificare che il file sia partito, senza controllare l'esito dell'elaborazione, è una delle cause più frequenti di dichiarazioni omesse involontarie.

Errore ricorrente

Dichiarazione integrativa a sfavore trasmessa senza il versamento

Per correggere errori che hanno ridotto l'imposta occorre presentare una dichiarazione integrativa e versare contestualmente imposta, interessi e sanzioni ridotte mediante ravvedimento. Trasmettere l'integrativa senza il versamento espone al controllo automatico con sanzioni piene, vanificando il beneficio della correzione spontanea.

Errore ricorrente

Visto di conformità omesso sulla dichiarazione con crediti compensati

La compensazione orizzontale di crediti d'imposta oltre le soglie previste richiede il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono. Presentare la dichiarazione senza visto e poi utilizzare il credito in F24 configura un'indebita compensazione, con recupero del credito e sanzioni.