Inquadramento generale
Il collegio sindacale, o il sindaco unico nelle Srl, è l’organo che vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società. Nelle società per azioni è sempre obbligatorio (articolo 2397 del codice civile). Nelle Srl diventa obbligatorio, secondo l’articolo 2477, se la società è tenuta al bilancio consolidato, se controlla una società obbligata alla revisione legale o se per due esercizi consecutivi supera anche uno solo dei limiti di 4 milioni di euro di attivo, 4 milioni di ricavi e 20 dipendenti medi.
Revisione legale
La revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale, se lo statuto lo prevede e la società non è tenuta al bilancio consolidato, oppure a un revisore o a una società di revisione. Nelle Srl obbligate ai sensi dell’articolo 2477 la società può scegliere tra organo di controllo e revisore. L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.
Profilo civilistico
Il compenso dei sindaci è determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo dell’incarico e si rileva per competenza tra i costi per servizi (B.7), nell’esercizio in cui l’attività è svolta. I compensi maturati e non pagati sono debiti verso i sindaci. La relazione del collegio al bilancio è un documento necessario: la sua mancanza può incidere sulla validità della delibera di approvazione.
Profilo fiscale
Il compenso è deducibile per competenza. Per il sindaco è reddito di lavoro autonomo se l’attività rientra nella professione abitualmente esercitata, come per i commercialisti, con fattura, IVA e ritenuta d’acconto; è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente negli altri casi. I rimborsi spese documentati analiticamente non sono reddito per il sindaco e sono deducibili per la società.
Nomina tempestiva
Quando l’obbligo sorge, l’assemblea deve nominare l’organo di controllo entro il termine per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui i limiti sono stati superati; in mancanza provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi interessato o del registro delle imprese.
Punti di attenzione
Occorre monitorare ogni anno i limiti dimensionali dell’articolo 2477, che sono diversi da quelli del bilancio abbreviato. I compensi vanno deliberati prima dell’inizio dell’incarico.
Informativa
La nota integrativa indica cumulativamente i compensi spettanti ai sindaci e, separatamente, i corrispettivi del revisore legale per la revisione e per gli altri servizi.
Collegio sindacale: esempio di contabilizzazione
Una Srl supera nel 2024 e nel 2025 il limite dei ricavi, con 4,5 milioni di euro. Deve nominare l’organo di controllo o il revisore con l’assemblea che approva il bilancio 2025; il compenso deliberato sarà un costo per servizi dall’esercizio 2026.
Responsabilità
I sindaci rispondono in solido con gli amministratori per i danni che si sarebbero evitati se avessero vigilato in conformità ai loro obblighi. La legge 35/2025 ha introdotto limiti alla responsabilità dei sindaci, commisurati a un multiplo del compenso annuo, salvo il caso di dolo. Le verifiche periodiche e i verbali del collegio documentano l’attività svolta e sono la prima difesa in caso di contestazione.
L'organo di controllo è obbligatorio nella Spa e, nella Srl, al superamento dei limiti dell'articolo 2477 per due esercizi: la nomina va fatta tempestivamente, perché la sua mancanza incide sulla validità degli atti.
Principi contabili (OIC)
Obbligo di nomina
Nelle società per azioni la nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria: assume la forma del collegio sindacale, composto da tre o cinque membri effettivi, con obbligo di nomina di due sindaci supplenti; al collegio sindacale può essere attribuita anche la funzione di revisione legale dei conti, ai sensi dell’articolo 2409-bis c.c.
Nelle società a responsabilità limitata, l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, in forma monocratica salvo diversa previsione statutaria; la nomina diventa tuttavia obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2477 c.c., per le Srl che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti, per le Srl tenute alla redazione del bilancio consolidato, e per le Srl che abbiano superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media nell’esercizio pari a 20 unità. L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Se l’assemblea che approva il bilancio in cui i limiti sono superati non provvede alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, vi provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Competenza e deducibilità del compenso
Per ciascuna attività svolta dai sindaci spetta uno specifico compenso, determinato dall’assemblea dei soci. Il compenso è iscritto in bilancio secondo il principio di competenza, nell’esercizio in cui sono eseguite le relative attività, tenendo conto che le prestazioni di servizi si considerano effettuate nell’esercizio in cui sono ultimate: gli onorari per verifiche periodiche di vigilanza, partecipazioni ad assemblee e consigli di amministrazione sono di regola deducibili nell’esercizio in cui i controlli sono eseguiti, mentre gli onorari per il controllo sul bilancio di esercizio e per la stesura della relativa relazione sono di competenza dell’esercizio successivo a quello oggetto di controllo, essendo ultimati solo con la relazione al bilancio.
Mancanza della relazione del collegio sindacale
L’eventuale mancanza della relazione dell’organo di controllo al bilancio d’esercizio incide sulla validità della delibera di approvazione: secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il mancato esercizio del controllo sindacale sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori rende nulla la relativa delibera per illiceità del suo oggetto (Corte d’appello di Milano, 26 maggio 1998); secondo un successivo orientamento, la mancanza della relazione dei sindaci determina la mera annullabilità, e non la nullità, della delibera di approvazione del bilancio (Tribunale di Latina, 23 marzo 2011).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Compensi di amministratori e sindaci. L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per categoria, con tasso, condizioni e importi rimborsati o rinunciati, e gli impegni assunti per loro conto. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 16, c.c.; OIC 12, par. 117.
- Corrispettivi del revisore. I corrispettivi spettanti al revisore legale per la revisione, per gli altri servizi di verifica, per la consulenza fiscale e per gli altri servizi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 16-bis, c.c.; OIC 12, par. 118.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: compensi di amministratori e sindaci (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Qualificazione del compenso e competenza fiscale
Il compenso ai sindaci, qualificato come reddito assimilato al lavoro dipendente quando l’attività non rientra nei compiti istituzionali di una professione esercitata abitualmente dal sindaco, ovvero come reddito professionale in caso contrario, segue quanto alla deducibilità per la società il principio di competenza già illustrato, non il principio di cassa proprio dei compensi degli amministratori: la deduzione non è quindi subordinata all’effettivo pagamento entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Sul compenso corrisposto al sindaco che agisce come libero professionista si applicano la ritenuta d’acconto e l’IVA secondo le regole ordinarie del lavoro autonomo.
Rimborsi spese e responsabilità del sindaco
I rimborsi delle spese sostenute dal sindaco per l’esercizio dell’incarico, quando analiticamente documentati e non forfettari, non concorrono a formare il suo reddito imponibile e sono deducibili per la società secondo le regole generali di inerenza; un rimborso forfettario privo di documentazione analitica, al contrario, si somma al compenso e ne segue integralmente il regime fiscale. Resta inoltre fermo che la responsabilità del sindaco per l’inosservanza dei propri doveri di vigilanza non incide sul trattamento fiscale del compenso già percepito, trattandosi di profili distinti e non comunicanti.
Compenso ai sindaci
Il collegio sindacale di Alfa Spa percepisce un compenso annuo di 2.080 euro per le verifiche periodiche, la partecipazione alle assemblee e ai consigli di amministrazione, di competenza dell’esercizio in cui i controlli sono eseguiti; nell’anno successivo perviene la fattura del sindaco, comprensiva anche del compenso per il controllo sul bilancio dell’esercizio precedente e per la relazione al bilancio, pari a 3.120 euro, oltre IVA, con ritenuta d’acconto del 20% sul compenso professionale.
1. Rilevazione al 31 dicembre delle competenze per verifiche periodiche, partecipazione ad assemblee e consigli
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Compenso sindaci (B.7) | 2.080,00 | - |
| Sindaci c/compensi (D.14) | - | 2.080,00 |
| Totale | 2.080,00 | 2.080,00 |
2. Ricevimento nell’esercizio successivo della fattura, comprensiva del controllo sul bilancio e della relazione
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Sindaci c/compensi (D.14) | 2.080,00 | - |
| Compenso sindaci (B.7) | 3.120,00 | - |
| IVA c/acquisti (C.II.5-bis) | 1.144,00 | - |
| Fornitori (D.7) | - | 6.344,00 |
| Totale | 6.344,00 | 6.344,00 |
3. Pagamento della fattura al netto della ritenuta d’acconto
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fornitori (D.7) | 6.344,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 5.304,00 |
| Erario c/ritenute lavoro autonomo (D.12) | - | 1.040,00 |
| Totale | 6.344,00 | 6.344,00 |
4. Versamento della ritenuta d’acconto
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute lavoro autonomo (D.12) | 1.040,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.040,00 |
| Totale | 1.040,00 | 1.040,00 |
I 3.120 euro relativi al controllo sul bilancio e alla relazione sono di competenza dell’esercizio in cui la relazione viene effettivamente redatta e presentata, non dell’esercizio oggetto di controllo, perché la prestazione si considera ultimata solo con il deposito della relazione stessa.
Controlli prima della dichiarazione
- Obbligo di nomina. Verificare per le Srl il superamento, per due esercizi consecutivi, di uno dei limiti dell’art. 2477 c.c. (attivo, ricavi, dipendenti) o la sussistenza degli altri presupposti che rendono obbligatoria la nomina.
- Competenza del compenso. Distinguere gli onorari per controlli periodici (di competenza dell’esercizio dei controlli) da quelli per il controllo sul bilancio e la relazione (di competenza dell’esercizio in cui la relazione è redatta).
- Relazione mancante. Verificare che il bilancio sia accompagnato dalla relazione dell’organo di controllo quando dovuta, per evitare vizi della delibera di approvazione.
- Sindaci supplenti. Nelle Spa, verificare la nomina di due sindaci supplenti insieme ai tre o cinque membri effettivi.
Errori ricorrenti
Nomina rinviata all'esercizio successivo
Quando la Srl supera i limiti che rendono obbligatorio l'organo di controllo, l'assemblea che approva il bilancio deve provvedere alla nomina entro un termine breve. Rimandarla all'anno seguente lascia la società priva di un organo obbligatorio, espone gli amministratori a responsabilità e consente a qualsiasi interessato di chiedere la nomina al tribunale.
Sindaco scelto tra i consulenti abituali della società
Non può essere sindaco chi è legato alla società da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne comprometta l'indipendenza. Nominare il professionista che tiene la contabilità o assiste la società in via ordinaria comporta la decadenza dall'ufficio e mette in discussione la validità dei controlli svolti.
Compenso dei sindaci stabilito dopo la nomina
La retribuzione annuale dei sindaci va determinata dall'assemblea al momento della nomina per l'intera durata dell'incarico. Deliberarla in seguito, oppure adeguarla di anno in anno, crea incertezza sul costo di competenza e può essere letta come elemento che incide sull'indipendenza del collegio.
