Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Accantonamento per contratti onerosi

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Accantonamento per contratti onerosi - è lo stanziamento per la perdita attesa su contratti a esecuzione differita in cui i costi per adempiere superano i ricavi: forniture a prezzo fisso con materie prime rincarate, contratti di acquisto a prezzi superiori al mercato con obbligo di ritiro.

In un contratto di fornitura o di acquisto a lungo termine il prezzo è fissato all’inizio. Se poi i costi di produzione salgono o il prezzo di mercato scende, l’impresa può trovarsi obbligata a eseguire a condizioni che le fanno perdere denaro. La perdita non aspetta la consegna: quando diventa probabile, si iscrive subito, perché deriva da un’obbligazione già assunta.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Fornitura a prezzo bloccato con costi aumentati; impegno di acquisto di materie a prezzo superiore al mercato.

Come riconoscerlo nei documenti

Analisi del contratto con il confronto tra costi da sostenere e ricavi.

Differenze con conti simili

  • Perdite su commesse. Per i lavori su ordinazione il fondo ha un conto proprio in B.13 (altri accantonamenti).

Collocazione in bilancio

B.12 (accantonamenti per rischi); il fondo nel passivo in B (fondi per rischi e oneri).

Costi inevitabili

La perdita si misura confrontando i benefici attesi con i costi inevitabili per adempiere, cioè il minore tra il costo di esecuzione e l’eventuale penale o costo di risoluzione. Non conta il margine che l’impresa avrebbe voluto ottenere, ma la differenza tra ciò che incasserà e ciò che dovrà comunque spendere.

Commesse su ordinazione

Per le commesse di lavori su ordinazione la perdita prevista sull’intera commessa ha un conto proprio in B.13 (altri accantonamenti); questo conto raccoglie le altre forniture e gli impegni di acquisto, come un acquisto a prezzo bloccato di materie prime o di energia che il mercato ha svalutato.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate.
  • IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
  • IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.

Accantonamento per contratti onerosi: esempio di contabilizzazione

Una società si è impegnata ad acquistare 1.000 tonnellate di materia prima a 115 euro la tonnellata, mentre a fine 2025 il mercato quota 100 euro e i suoi ordini non assorbono il materiale a prezzi maggiori: la perdita attesa è di 15.000 euro. Il 15 aprile 2026 il fornitore consegna il lotto e fattura 115.000 euro più IVA al 22%.

Regola Fondamentale & Ratio

Confrontare benefici contrattuali, costi inevitabili e penali di uscita, documentando la perdita effettiva; aggiornare il fondo e utilizzarlo all'esecuzione del contratto.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, art. 2424-bisTUIR, art. 107D.Lgs. 446/1997, art. 5

🏛️Principi contabili (OIC)

Condizioni di iscrizione

L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.

Contratti onerosi

Il fondo è ammesso quando il contratto è già in essere, la perdita è probabile e l’importo si stima con ragionevolezza: la sola aspettativa di una minor redditività non basta. Alla chiusura si rivede la stima con le informazioni disponibili fino alla redazione del bilancio (OIC 31; OIC 12).

Utilizzo e rilascio

Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate. Quando l’onere si manifesta davvero e si utilizza il fondo, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Se il fondo risulta eccedente, il rilascio non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.

IRAP

Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.

IVA

L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.

Accantonamento e costo effettivo

L’accantonamento è indeducibile perché non previsto tra quelli ammessi dall’art. 107 TUIR: il costo che ne è coperto diventa deducibile per competenza quando il contratto è eseguito. Se il fondo si utilizza in modo diretto, la variazione in diminuzione di pari importo riassorbe le imposte anticipate.

IRAP

Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.

Testo unico dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Acquisto di materie a prezzo fisso oltre il mercato

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società si è impegnata ad acquistare 1.000 tonnellate di materia prima a 115 euro la tonnellata, mentre a fine 2025 il mercato quota 100 euro e i suoi ordini non assorbono il materiale a prezzi maggiori: la perdita attesa è di 15.000 euro. Il 15 aprile 2026 il fornitore consegna il lotto e fattura 115.000 euro più IVA al 22%.

1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Accantonamento per contratti onerosi (B.12) 15.000,00 -
Fondo rischi (B.4 del passivo) - 15.000,00
Totale 15.000,00 15.000,00

La perdita attesa di 15.000 euro, differenza tra prezzo contrattuale e prezzo di mercato, si iscrive in B.12 (accantonamenti per rischi).

2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) 3.600,00 -
Imposte anticipate (20) - 3.600,00
Totale 3.600,00 3.600,00

L’accantonamento è indeducibile: variazione in aumento di 15.000 euro e imposte anticipate IRES al 24%, 3.600 euro.

3. Fattura del fornitore, con utilizzo del fondo - 15 aprile 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo rischi (B.4 del passivo) 15.000,00 -
Acquisti di materie prime (B.6) 100.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 25.300,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 140.300,00
Totale 140.300,00 140.300,00

Il materiale entra al valore di mercato, 100.000 euro in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci); i 15.000 euro pagati oltre il mercato sono coperti dal fondo, che si utilizza in modo diretto. L’IVA di 25.300 euro si calcola sul prezzo pattuito.

4. Pagamento - 15 maggio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 140.300,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 140.300,00
Totale 140.300,00 140.300,00

Si paga il fornitore per 115.000 euro più IVA.

5. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte anticipate (20) 3.600,00 -
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) - 3.600,00
Totale 3.600,00 3.600,00

Il maggior prezzo pagato è ora un costo sostenuto: la variazione in diminuzione riassorbe le imposte anticipate.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Contratto e prezzi. Conservare il contratto e le quotazioni che dimostrano la perdita attesa.
  • Costi inevitabili. Calcolare il confronto tra ricavi e costi inevitabili, incluse penali di risoluzione.
  • Aggiornamento. Rivedere la stima a ogni chiusura, con i prezzi noti fino alla redazione del bilancio.
  • Distinzione dalle commesse. Verificare che le commesse su ordinazione siano trattate in B.13 (altri accantonamenti).
  • Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Minor margine trattato come perdita

Il fondo copre solo la perdita, non l’utile mancato.

Errore ricorrente

Fondo su contratti non ancora vincolanti

Serve un’obbligazione già assunta: le trattative non bastano.

Errore ricorrente

Mancato utilizzo diretto

A esecuzione avvenuta il fondo si consuma: non lasciarlo in bilancio.

Errore ricorrente

Accantonamento dedotto

Fuori dai casi dell’art. 107 TUIR l’accantonamento è indeducibile: va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.