Inquadramento generale
Accantonamento per contratti onerosi - è lo stanziamento per la perdita attesa su contratti a esecuzione differita in cui i costi per adempiere superano i ricavi: forniture a prezzo fisso con materie prime rincarate, contratti di acquisto a prezzi superiori al mercato con obbligo di ritiro.
In un contratto di fornitura o di acquisto a lungo termine il prezzo è fissato all’inizio. Se poi i costi di produzione salgono o il prezzo di mercato scende, l’impresa può trovarsi obbligata a eseguire a condizioni che le fanno perdere denaro. La perdita non aspetta la consegna: quando diventa probabile, si iscrive subito, perché deriva da un’obbligazione già assunta.
Cosa ci rientra
- Esempi. Fornitura a prezzo bloccato con costi aumentati; impegno di acquisto di materie a prezzo superiore al mercato.
Come riconoscerlo nei documenti
Analisi del contratto con il confronto tra costi da sostenere e ricavi.
Differenze con conti simili
- Perdite su commesse. Per i lavori su ordinazione il fondo ha un conto proprio in B.13 (altri accantonamenti).
Collocazione in bilancio
B.12 (accantonamenti per rischi); il fondo nel passivo in B (fondi per rischi e oneri).
Costi inevitabili
La perdita si misura confrontando i benefici attesi con i costi inevitabili per adempiere, cioè il minore tra il costo di esecuzione e l’eventuale penale o costo di risoluzione. Non conta il margine che l’impresa avrebbe voluto ottenere, ma la differenza tra ciò che incasserà e ciò che dovrà comunque spendere.
Commesse su ordinazione
Per le commesse di lavori su ordinazione la perdita prevista sull’intera commessa ha un conto proprio in B.13 (altri accantonamenti); questo conto raccoglie le altre forniture e gli impegni di acquisto, come un acquisto a prezzo bloccato di materie prime o di energia che il mercato ha svalutato.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate.
- IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
- IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento per contratti onerosi: esempio di contabilizzazione
Una società si è impegnata ad acquistare 1.000 tonnellate di materia prima a 115 euro la tonnellata, mentre a fine 2025 il mercato quota 100 euro e i suoi ordini non assorbono il materiale a prezzi maggiori: la perdita attesa è di 15.000 euro. Il 15 aprile 2026 il fornitore consegna il lotto e fattura 115.000 euro più IVA al 22%.
Confrontare benefici contrattuali, costi inevitabili e penali di uscita, documentando la perdita effettiva; aggiornare il fondo e utilizzarlo all'esecuzione del contratto.
Principi contabili (OIC)
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Contratti onerosi
Il fondo è ammesso quando il contratto è già in essere, la perdita è probabile e l’importo si stima con ragionevolezza: la sola aspettativa di una minor redditività non basta. Alla chiusura si rivede la stima con le informazioni disponibili fino alla redazione del bilancio (OIC 31; OIC 12).
Utilizzo e rilascio
Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate. Quando l’onere si manifesta davvero e si utilizza il fondo, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Se il fondo risulta eccedente, il rilascio non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.
IVA
L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento e costo effettivo
L’accantonamento è indeducibile perché non previsto tra quelli ammessi dall’art. 107 TUIR: il costo che ne è coperto diventa deducibile per competenza quando il contratto è eseguito. Se il fondo si utilizza in modo diretto, la variazione in diminuzione di pari importo riassorbe le imposte anticipate.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.
Acquisto di materie a prezzo fisso oltre il mercato
Una società si è impegnata ad acquistare 1.000 tonnellate di materia prima a 115 euro la tonnellata, mentre a fine 2025 il mercato quota 100 euro e i suoi ordini non assorbono il materiale a prezzi maggiori: la perdita attesa è di 15.000 euro. Il 15 aprile 2026 il fornitore consegna il lotto e fattura 115.000 euro più IVA al 22%.
1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per contratti onerosi (B.12) | 15.000,00 | - |
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | - | 15.000,00 |
| Totale | 15.000,00 | 15.000,00 |
La perdita attesa di 15.000 euro, differenza tra prezzo contrattuale e prezzo di mercato, si iscrive in B.12 (accantonamenti per rischi).
2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 3.600,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 3.600,00 |
| Totale | 3.600,00 | 3.600,00 |
L’accantonamento è indeducibile: variazione in aumento di 15.000 euro e imposte anticipate IRES al 24%, 3.600 euro.
3. Fattura del fornitore, con utilizzo del fondo - 15 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | 15.000,00 | - |
| Acquisti di materie prime (B.6) | 100.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 25.300,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 140.300,00 |
| Totale | 140.300,00 | 140.300,00 |
Il materiale entra al valore di mercato, 100.000 euro in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci); i 15.000 euro pagati oltre il mercato sono coperti dal fondo, che si utilizza in modo diretto. L’IVA di 25.300 euro si calcola sul prezzo pattuito.
4. Pagamento - 15 maggio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 140.300,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 140.300,00 |
| Totale | 140.300,00 | 140.300,00 |
Si paga il fornitore per 115.000 euro più IVA.
5. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 3.600,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 3.600,00 |
| Totale | 3.600,00 | 3.600,00 |
Il maggior prezzo pagato è ora un costo sostenuto: la variazione in diminuzione riassorbe le imposte anticipate.
Controlli prima della dichiarazione
- Contratto e prezzi. Conservare il contratto e le quotazioni che dimostrano la perdita attesa.
- Costi inevitabili. Calcolare il confronto tra ricavi e costi inevitabili, incluse penali di risoluzione.
- Aggiornamento. Rivedere la stima a ogni chiusura, con i prezzi noti fino alla redazione del bilancio.
- Distinzione dalle commesse. Verificare che le commesse su ordinazione siano trattate in B.13 (altri accantonamenti).
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
Errori ricorrenti
Minor margine trattato come perdita
Il fondo copre solo la perdita, non l’utile mancato.
Fondo su contratti non ancora vincolanti
Serve un’obbligazione già assunta: le trattative non bastano.
Mancato utilizzo diretto
A esecuzione avvenuta il fondo si consuma: non lasciarlo in bilancio.
Accantonamento dedotto
Fuori dai casi dell’art. 107 TUIR l’accantonamento è indeducibile: va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.
