Inquadramento generale
Accantonamento per garanzia prodotti - è lo stanziamento per i costi di riparazione o sostituzione in garanzia dei prodotti venduti nell’anno, stimato in base all’esperienza passata. È un costo legato ai ricavi dell’anno, anche se la spesa arriverà dopo.
La garanzia legale di conformità e quella convenzionale espongono il venditore a costi futuri che dipendono da vendite già avvenute. Il ricavo è dell’esercizio in cui il bene è consegnato, e con esso deve esserlo anche la stima dei costi di garanzia: altrimenti il margine dell’anno sarebbe sovrastimato e quello degli anni successivi sottostimato.
Cosa ci rientra
- Esempi. Garanzia legale e convenzionale su elettrodomestici venduti; garanzia sugli impianti installati; richiami di prodotti difettosi.
Come riconoscerlo nei documenti
Statistiche degli interventi in garanzia degli anni precedenti e vendite dell’anno.
Differenze con conti simili
- Riparazioni in garanzia già eseguite. Sono costi dell’anno.
- Resi. I resi riducono i ricavi.
Collocazione in bilancio
B.12 (accantonamenti per rischi) o B.13 (altri accantonamenti) secondo la natura; il fondo nel passivo in B.4 (altri fondi per rischi e oneri).
Stima statistica e classificazione
L’importo si ricava dalla percentuale storica di interventi in garanzia applicata alle vendite dell’anno ancora coperte. Il piano colloca l’accantonamento in B.12 (accantonamenti per rischi); la scelta tra B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) segue la natura data alla passività, di rischio o di onere, e va tenuta ferma negli anni.
Garanzie a pagamento
L’estensione di garanzia venduta al cliente a parte è un ricavo con la sua competenza, che si rinvia per la parte relativa agli anni futuri; non è un accantonamento.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate.
- IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
- IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento per garanzia prodotti: esempio di contabilizzazione
Un produttore vende nel 2025 prodotti per 1.000.000 di euro con garanzia biennale e stima interventi pari all’1% delle vendite: 10.000 euro. Nel 2026 un centro di assistenza esegue interventi in garanzia per 6.000 euro più IVA al 22%; a fine 2026 la garanzia sul lotto è scaduta.
Calcolare il fondo sulle vendite ancora garantite usando statistiche per prodotto, imputare gli interventi al fondo e rilasciare le eccedenze quando termina la copertura.
Principi contabili (OIC)
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Garanzia sui prodotti venduti
L’onere per interventi in garanzia sui prodotti venduti si stima sulla base dell’esperienza e della durata della garanzia, e si accantona nell’esercizio della vendita; i costi sostenuti si imputano al fondo, non al conto economico (OIC 31; OIC 34 per la competenza dei ricavi).
Utilizzo e rilascio
Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate. Quando l’onere si manifesta davvero e si utilizza il fondo, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Se il fondo risulta eccedente, il rilascio non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.
IVA
L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento e costi di garanzia
L’accantonamento per garanzia prodotti non è tra quelli ammessi dall’art. 107 TUIR e si riprende in aumento nell’anno di stanziamento; i costi degli interventi, quando sono sostenuti, sono deducibili e la variazione in diminuzione riassorbe le imposte anticipate. Il rilascio di un fondo non dedotto non è tassato.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.
IVA
L’accantonamento è una stima interna senza IVA. Le riparazioni eseguite da terzi in garanzia sono fatturate con IVA, detraibile secondo le regole generali.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.
Garanzia dell’1% sulle vendite dell’anno
Un produttore vende nel 2025 prodotti per 1.000.000 di euro con garanzia biennale e stima interventi pari all’1% delle vendite: 10.000 euro. Nel 2026 un centro di assistenza esegue interventi in garanzia per 6.000 euro più IVA al 22%; a fine 2026 la garanzia sul lotto è scaduta.
1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per garanzia prodotti (B.12) | 10.000,00 | - |
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
L’1% delle vendite di 1.000.000 di euro, 10.000 euro, è di competenza dell’esercizio delle vendite e si iscrive in B.12 (accantonamenti per rischi).
2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 2.400,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 2.400,00 |
| Totale | 2.400,00 | 2.400,00 |
L’accantonamento è indeducibile: variazione in aumento di 10.000 euro e imposte anticipate IRES al 24%, 2.400 euro.
3. Fattura degli interventi in garanzia, con utilizzo del fondo - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | 6.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 1.320,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 7.320,00 |
| Totale | 7.320,00 | 7.320,00 |
La fattura del centro di assistenza per gli interventi in garanzia si copre con il fondo, in modo diretto; l’IVA di 1.320 euro è detraibile.
4. Pagamento - 30 luglio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 7.320,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 7.320,00 |
| Totale | 7.320,00 | 7.320,00 |
Si paga il centro di assistenza.
5. Rilascio dell’eccedenza - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | 4.000,00 | - |
| Altri ricavi e proventi – Rilascio fondi eccedenti (A.5) | - | 4.000,00 |
| Totale | 4.000,00 | 4.000,00 |
La garanzia è scaduta: i 4.000 euro non utilizzati si rilasciano in A.5 (altri ricavi e proventi). Poiché non erano stati dedotti, il rilascio non è tassato.
6. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 2.400,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 2.400,00 |
| Totale | 2.400,00 | 2.400,00 |
Si riassorbono le imposte anticipate: 1.440 euro per i 6.000 euro sostenuti, deducibili, e 960 euro per i 4.000 euro rilasciati, che non saranno mai dedotti.
Controlli prima della dichiarazione
- Serie storica. Conservare le statistiche degli interventi in garanzia per prodotto e per anno.
- Vendite garantite. Calcolare l’accantonamento sulle vendite ancora coperte alla data di bilancio.
- Interventi sostenuti. Imputare al fondo i costi degli interventi, distinguendoli dalle sostituzioni commerciali.
- Aggiornamento. Rivedere la percentuale a ogni chiusura e rilasciare l’eccedenza alla scadenza.
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
Errori ricorrenti
Costi di garanzia spesati per cassa
Il costo è di competenza dell’esercizio delle vendite: senza il fondo il margine è sovrastimato.
Resi trattati come garanzia
I resi riducono i ricavi, non si coprono con questo fondo.
Fondo mai rilasciato
Scaduta la garanzia l’eccedenza va riportata a conto economico.
Accantonamento dedotto
Fuori dai casi dell’art. 107 TUIR l’accantonamento è indeducibile: va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.
