Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Accantonamento per garanzia prodotti

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Accantonamento per garanzia prodotti - è lo stanziamento per i costi di riparazione o sostituzione in garanzia dei prodotti venduti nell’anno, stimato in base all’esperienza passata. È un costo legato ai ricavi dell’anno, anche se la spesa arriverà dopo.

La garanzia legale di conformità e quella convenzionale espongono il venditore a costi futuri che dipendono da vendite già avvenute. Il ricavo è dell’esercizio in cui il bene è consegnato, e con esso deve esserlo anche la stima dei costi di garanzia: altrimenti il margine dell’anno sarebbe sovrastimato e quello degli anni successivi sottostimato.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Garanzia legale e convenzionale su elettrodomestici venduti; garanzia sugli impianti installati; richiami di prodotti difettosi.

Come riconoscerlo nei documenti

Statistiche degli interventi in garanzia degli anni precedenti e vendite dell’anno.

Differenze con conti simili

  • Riparazioni in garanzia già eseguite. Sono costi dell’anno.
  • Resi. I resi riducono i ricavi.

Collocazione in bilancio

B.12 (accantonamenti per rischi) o B.13 (altri accantonamenti) secondo la natura; il fondo nel passivo in B.4 (altri fondi per rischi e oneri).

Stima statistica e classificazione

L’importo si ricava dalla percentuale storica di interventi in garanzia applicata alle vendite dell’anno ancora coperte. Il piano colloca l’accantonamento in B.12 (accantonamenti per rischi); la scelta tra B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) segue la natura data alla passività, di rischio o di onere, e va tenuta ferma negli anni.

Garanzie a pagamento

L’estensione di garanzia venduta al cliente a parte è un ricavo con la sua competenza, che si rinvia per la parte relativa agli anni futuri; non è un accantonamento.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate.
  • IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
  • IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.

Accantonamento per garanzia prodotti: esempio di contabilizzazione

Un produttore vende nel 2025 prodotti per 1.000.000 di euro con garanzia biennale e stima interventi pari all’1% delle vendite: 10.000 euro. Nel 2026 un centro di assistenza esegue interventi in garanzia per 6.000 euro più IVA al 22%; a fine 2026 la garanzia sul lotto è scaduta.

Regola Fondamentale & Ratio

Calcolare il fondo sulle vendite ancora garantite usando statistiche per prodotto, imputare gli interventi al fondo e rilasciare le eccedenze quando termina la copertura.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, artt. 1490 e 2424-bisTUIR, art. 107D.Lgs. 446/1997, art. 5

🏛️Principi contabili (OIC)

Condizioni di iscrizione

L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.

Garanzia sui prodotti venduti

L’onere per interventi in garanzia sui prodotti venduti si stima sulla base dell’esperienza e della durata della garanzia, e si accantona nell’esercizio della vendita; i costi sostenuti si imputano al fondo, non al conto economico (OIC 31; OIC 34 per la competenza dei ricavi).

Utilizzo e rilascio

Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate. Quando l’onere si manifesta davvero e si utilizza il fondo, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Se il fondo risulta eccedente, il rilascio non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.

IRAP

Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.

IVA

L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.

Accantonamento e costi di garanzia

L’accantonamento per garanzia prodotti non è tra quelli ammessi dall’art. 107 TUIR e si riprende in aumento nell’anno di stanziamento; i costi degli interventi, quando sono sostenuti, sono deducibili e la variazione in diminuzione riassorbe le imposte anticipate. Il rilascio di un fondo non dedotto non è tassato.

IRAP

Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.

IVA

L’accantonamento è una stima interna senza IVA. Le riparazioni eseguite da terzi in garanzia sono fatturate con IVA, detraibile secondo le regole generali.

Testo unico dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Garanzia dell’1% sulle vendite dell’anno

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un produttore vende nel 2025 prodotti per 1.000.000 di euro con garanzia biennale e stima interventi pari all’1% delle vendite: 10.000 euro. Nel 2026 un centro di assistenza esegue interventi in garanzia per 6.000 euro più IVA al 22%; a fine 2026 la garanzia sul lotto è scaduta.

1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Accantonamento per garanzia prodotti (B.12) 10.000,00 -
Fondo rischi (B.4 del passivo) - 10.000,00
Totale 10.000,00 10.000,00

L’1% delle vendite di 1.000.000 di euro, 10.000 euro, è di competenza dell’esercizio delle vendite e si iscrive in B.12 (accantonamenti per rischi).

2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) 2.400,00 -
Imposte anticipate (20) - 2.400,00
Totale 2.400,00 2.400,00

L’accantonamento è indeducibile: variazione in aumento di 10.000 euro e imposte anticipate IRES al 24%, 2.400 euro.

3. Fattura degli interventi in garanzia, con utilizzo del fondo - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo rischi (B.4 del passivo) 6.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 1.320,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 7.320,00
Totale 7.320,00 7.320,00

La fattura del centro di assistenza per gli interventi in garanzia si copre con il fondo, in modo diretto; l’IVA di 1.320 euro è detraibile.

4. Pagamento - 30 luglio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 7.320,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 7.320,00
Totale 7.320,00 7.320,00

Si paga il centro di assistenza.

5. Rilascio dell’eccedenza - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo rischi (B.4 del passivo) 4.000,00 -
Altri ricavi e proventi – Rilascio fondi eccedenti (A.5) - 4.000,00
Totale 4.000,00 4.000,00

La garanzia è scaduta: i 4.000 euro non utilizzati si rilasciano in A.5 (altri ricavi e proventi). Poiché non erano stati dedotti, il rilascio non è tassato.

6. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte anticipate (20) 2.400,00 -
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) - 2.400,00
Totale 2.400,00 2.400,00

Si riassorbono le imposte anticipate: 1.440 euro per i 6.000 euro sostenuti, deducibili, e 960 euro per i 4.000 euro rilasciati, che non saranno mai dedotti.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Serie storica. Conservare le statistiche degli interventi in garanzia per prodotto e per anno.
  • Vendite garantite. Calcolare l’accantonamento sulle vendite ancora coperte alla data di bilancio.
  • Interventi sostenuti. Imputare al fondo i costi degli interventi, distinguendoli dalle sostituzioni commerciali.
  • Aggiornamento. Rivedere la percentuale a ogni chiusura e rilasciare l’eccedenza alla scadenza.
  • Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Costi di garanzia spesati per cassa

Il costo è di competenza dell’esercizio delle vendite: senza il fondo il margine è sovrastimato.

Errore ricorrente

Resi trattati come garanzia

I resi riducono i ricavi, non si coprono con questo fondo.

Errore ricorrente

Fondo mai rilasciato

Scaduta la garanzia l’eccedenza va riportata a conto economico.

Errore ricorrente

Accantonamento dedotto

Fuori dai casi dell’art. 107 TUIR l’accantonamento è indeducibile: va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.