Inquadramento generale
Accantonamento per garanzie prestate - è lo stanziamento per il rischio che l’impresa debba pagare per una garanzia data a favore di altri: fideiussioni per debiti di società del gruppo o di terzi, lettere di patronage, avalli. Si accantona quando l’escussione è probabile.
Chi presta una garanzia a favore di un altro soggetto assume un’obbligazione che non compare nello stato patrimoniale finché il garantito paga regolarmente: l’impegno è un conto d’ordine, oggi da indicare in nota integrativa. Quando la situazione del debitore garantito peggiora fino a rendere probabile che la banca escuta la garanzia, la società deve stanziare la perdita che ne conseguirà, al netto di quanto potrà recuperare dal garantito.
Cosa ci rientra
- Esempi. Fideiussione a favore di una controllata in difficoltà; avallo di cambiali di un cliente; lettera di patronage forte.
Come riconoscerlo nei documenti
Documentazione della garanzia e informazioni sulla situazione del debitore garantito.
Differenze con conti simili
- Garanzie sui prodotti. Hanno un conto proprio.
- Impegni e garanzie in nota integrativa. Se il rischio non è probabile, basta l’informativa.
Collocazione in bilancio
B.12 (accantonamenti per rischi); il fondo nel passivo in B (fondi per rischi e oneri).
Rischio probabile, possibile e remoto
Il fondo si stanzia se l’escussione è probabile; se è solo possibile, l’impresa non accantona ma indica la garanzia e la natura del rischio nella nota integrativa; se è remoto, non dice nulla oltre all’importo della garanzia tra gli impegni (OIC 31; art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.).
Regresso verso il garantito
Pagata la garanzia, il garante acquisisce un credito di regresso verso il garantito. Il credito si iscrive solo per la parte ragionevolmente recuperabile: nelle crisi conclamate il recupero è nullo e la perdita coincide con il pagamento.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate.
- IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
- IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento per garanzie prestate: esempio di contabilizzazione
Una società ha rilasciato una fideiussione di 200.000 euro a favore della banca che ha finanziato una controllata. Al 31 dicembre 2025 la controllata è in crisi e la banca ha chiesto il rientro: la società stima probabile una perdita di 80.000 euro. Il 15 marzo 2026 la banca escute la garanzia per 70.000 euro; il 30 giugno 2026 la vicenda si chiude e il rischio residuo viene meno.
Aggiornare la situazione del debitore garantito, stimare la perdita probabile entro la garanzia e distinguere i rischi da accantonare da quelli da descrivere soltanto in nota integrativa.
Principi contabili (OIC)
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Stima dell’importo
L’importo è la miglior stima dell’onere alla data di bilancio, fondata sulle informazioni disponibili fino alla redazione del bilancio, comprese quelle successive alla chiusura. Per gli oneri con scadenza lontana l’OIC 31 consente l’attualizzazione quando l’effetto è rilevante.
Utilizzo e rilascio
Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.
- Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate. Quando l’onere si manifesta davvero e si utilizza il fondo, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Se il fondo risulta eccedente, il rilascio non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.
IVA
L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento e utilizzo
L’accantonamento per garanzie prestate non è tra quelli che l’art. 107 TUIR ammette in deduzione, quindi si riprende in aumento nell’anno dello stanziamento; l’onere diventa deducibile quando l’escussione è certa e l’importo determinabile e il fondo si utilizza, con una variazione in diminuzione. Il rilascio dell’eccedenza non è tassato per la parte non dedotta.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.
Garanzia a favore di una controllata in crisi, dall’accantonamento all’escussione
Una società ha rilasciato una fideiussione di 200.000 euro a favore della banca che ha finanziato una controllata. Al 31 dicembre 2025 la controllata è in crisi e la banca ha chiesto il rientro: la società stima probabile una perdita di 80.000 euro. Il 15 marzo 2026 la banca escute la garanzia per 70.000 euro; il 30 giugno 2026 la vicenda si chiude e il rischio residuo viene meno.
1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per garanzie prestate (B.12) | 80.000,00 | - |
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | - | 80.000,00 |
| Totale | 80.000,00 | 80.000,00 |
La perdita probabile di 80.000 euro si iscrive in B.12 (accantonamenti per rischi) contro il fondo rischi, tra gli altri fondi del passivo (B.4, altri fondi per rischi e oneri).
2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 19.200,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 19.200,00 |
| Totale | 19.200,00 | 19.200,00 |
L’accantonamento è indeducibile: si fa una variazione in aumento di 80.000 euro e si iscrivono imposte anticipate IRES al 24%, 19.200 euro, se è ragionevolmente certo il recupero.
3. Utilizzo del fondo per l’onere sostenuto - 15 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | 70.000,00 | - |
| Altri debiti (D.14) | - | 70.000,00 |
| Totale | 70.000,00 | 70.000,00 |
La banca escute la garanzia: l’obbligazione è certa e il fondo si utilizza in modo diretto, senza passare dal conto economico. Il debito verso la banca è di 70.000 euro.
4. Pagamento - 30 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri debiti (D.14) | 70.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 70.000,00 |
| Totale | 70.000,00 | 70.000,00 |
Il pagamento estingue il debito verso la banca.
5. Rilascio dell’eccedenza - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | 10.000,00 | - |
| Altri ricavi e proventi – Rilascio fondi eccedenti (A.5) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
Il rischio residuo è venuto meno: i 10.000 euro non utilizzati si rilasciano in A.5 (altri ricavi e proventi). Per la parte mai dedotta il rilascio non è tassato.
6. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 19.200,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 19.200,00 |
| Totale | 19.200,00 | 19.200,00 |
Si riassorbono le imposte anticipate: 16.800 euro per i 70.000 euro utilizzati, che diventano deducibili, e 2.400 euro per i 10.000 euro rilasciati, che non saranno mai dedotti.
Controlli prima della dichiarazione
- Documentazione della garanzia. Conservare il contratto di garanzia, gli importi garantiti e le comunicazioni della banca.
- Situazione del garantito. Documentare i bilanci, i piani e le trattative che sostengono la probabilità di escussione.
- Regresso. Valutare la recuperabilità del credito verso il garantito prima di iscriverlo.
- Informativa. Indicare le garanzie tra gli impegni in nota integrativa, distinguendo quelle verso le imprese del gruppo.
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
Errori ricorrenti
Garanzia rimasta solo tra gli impegni
Se l’escussione è probabile la perdita si accantona; l’informativa non basta.
Fondo per l’intero importo garantito
Si stanzia la perdita attesa, non il valore nominale della garanzia.
Accantonamento dedotto
Fuori dai casi dell’art. 107 TUIR l’accantonamento è indeducibile: va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.
Credito di regresso iscritto per intero
Se il garantito è insolvente il credito non è recuperabile e non va iscritto.
