Inquadramento generale
Accantonamento per operazioni e concorsi a premio - è lo stanziamento per i premi che l’impresa dovrà consegnare in operazioni e concorsi a premio già avviati: raccolte punti, bollini, premi certi a chi acquista, estrazioni tra i clienti.
Una raccolta punti che dà diritto a un premio, un buono sconto, un premio certo a chi acquista o un’estrazione tra i clienti sono impegni che l’impresa assume con la vendita: il costo dei premi è di competenza dell’esercizio in cui maturano i diritti, non di quello in cui i clienti li ritirano. Per questo a fine anno si stima quanti premi saranno riscattati e si accantona il costo.
Cosa ci rientra
- Esempi. Raccolta punti con catalogo premi; premio certo a chi acquista un certo quantitativo; concorso con estrazione di premi.
Come riconoscerlo nei documenti
Regolamento dell’operazione, punti o bollini distribuiti e stima dei premi che saranno richiesti.
Differenze con conti simili
- Sconti. Gli sconti immediati riducono i ricavi.
- Premi già consegnati. Sono costi dell’anno.
Collocazione in bilancio
B.13 (altri accantonamenti); il fondo nel passivo in B (fondi per rischi e oneri).
Stima dei premi riscattati
Non tutti i clienti riscattano i premi. Il fondo si stima sul valore dei premi promessi per i punti già distribuiti, ridotto della quota che statisticamente non sarà richiesta, sui dati storici di analoghe iniziative o sulla scadenza del regolamento.
Sconti immediati e premi certi
Lo sconto applicato subito al cliente riduce il ricavo e non richiede fondi. Il premio consegnato con l’acquisto è un costo già sostenuto. Il fondo riguarda solo i premi che dovranno essere consegnati dopo la chiusura.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio sono deducibili nel limite del 30% degli impegni assunti nell’esercizio per le operazioni a premio e del 70% per i concorsi a premio, distinti per esercizio di formazione (art. 107, c. 3, TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
- IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento per operazioni e concorsi a premio: esempio di contabilizzazione
Nel 2025 un’impresa distribuisce punti che danno diritto a premi per 60.000 euro di valore promesso e stima che la metà sarà riscattata: accantona 30.000 euro. Il limite fiscale del 30% degli impegni è 18.000 euro. A marzo 2026 il fornitore dei premi fattura i beni consegnati ai clienti per 22.000 euro più IVA al 22%. Alla scadenza dell’operazione, a fine 2026, restano 8.000 euro non richiesti.
Separare i fondi per anno di formazione, documentare il tasso atteso di riscatto e applicare il limite fiscale pertinente, controllando i residui al terzo esercizio successivo.
Principi contabili (OIC)
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Operazioni a premio
Il costo dei premi da consegnare ai clienti si rileva nell’esercizio in cui maturano i diritti, con contropartita il fondo; alla consegna il fondo si utilizza. Se il regolamento scade senza riscatto, il fondo residuo si rilascia (OIC 31; OIC 34 per la competenza dei ricavi).
Fondo per oneri
Gli oneri futuri di esistenza certa o probabile, con importo stimabile, si accantonano in B.13 (altri accantonamenti) quando non hanno una voce più specifica; il fondo va nel passivo tra gli altri fondi (B.4, altri fondi per rischi e oneri). I costi sostenuti si imputano al fondo con utilizzo diretto (OIC 31; OIC 12).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio sono deducibili nel limite del 30% degli impegni assunti nell’esercizio per le operazioni a premio e del 70% per i concorsi a premio, distinti per esercizio di formazione (art. 107, c. 3, TUIR). I premi erogati riducono il fondo; il fondo non utilizzato entro il terzo esercizio successivo concorre al reddito.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.
IVA
L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Limiti di deduzione e fondi distinti
Gli accantonamenti a fronte degli oneri delle operazioni a premio sono deducibili in misura non superiore al 30% dell’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio, quelli dei concorsi a premio al 70%, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. L’utilizzo si imputa ai fondi dell’esercizio di formazione, sul valore unitario di formazione: le differenze sono sopravvenienze attive o passive. Il fondo non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre al reddito (art. 107, c. 3, TUIR, dal 2027 art. 116, c. 3).
Adempimenti dei concorsi
Per le manifestazioni a premio valgono gli adempimenti del D.P.R. 430/2001, compresa la ritenuta sui premi a chi non è impresa; l’IVA sull’acquisto dei premi va valutata secondo il tipo di operazione (l’esempio ipotizza l’IVA detraibile, senza averla verificata sulla prassi).
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.
Raccolta punti con premi promessi per 60.000 euro
Nel 2025 un’impresa distribuisce punti che danno diritto a premi per 60.000 euro di valore promesso e stima che la metà sarà riscattata: accantona 30.000 euro. Il limite fiscale del 30% degli impegni è 18.000 euro. A marzo 2026 il fornitore dei premi fattura i beni consegnati ai clienti per 22.000 euro più IVA al 22%. Alla scadenza dell’operazione, a fine 2026, restano 8.000 euro non richiesti.
1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per operazioni e concorsi a premio (B.13) | 30.000,00 | - |
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
La stima dei premi che saranno riscattati, 30.000 euro, è un onere dell’esercizio in cui i punti sono distribuiti.
2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 2.880,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 2.880,00 |
| Totale | 2.880,00 | 2.880,00 |
Fiscalmente si deduce il 30% dei 60.000 euro di impegni, 18.000 euro: si riprendono in aumento 12.000 euro e si iscrivono imposte anticipate IRES al 24%, 2.880 euro.
3. Fattura del fornitore dei premi, con utilizzo del fondo - 15 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | 22.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 4.840,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 26.840,00 |
| Totale | 26.840,00 | 26.840,00 |
La fattura del fornitore dei premi si copre con il fondo, in modo diretto; l’IVA di 4.840 euro, calcolata su 22.000 euro, è ipotizzata detraibile.
4. Pagamento - 15 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 26.840,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 26.840,00 |
| Totale | 26.840,00 | 26.840,00 |
Si paga il fornitore dei premi.
5. Rilascio dell’eccedenza - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | 8.000,00 | - |
| Altri ricavi e proventi – Rilascio fondi eccedenti (A.5) | - | 8.000,00 |
| Totale | 8.000,00 | 8.000,00 |
L’operazione è scaduta: i 8.000 euro non utilizzati si rilasciano in A.5 (altri ricavi e proventi).
6. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 2.880,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 2.880,00 |
| Totale | 2.880,00 | 2.880,00 |
Il costo sostenuto, 22.000 euro, supera per 4.000 euro la parte dedotta e diventa deducibile; il rilascio di 8.000 euro è la parte mai dedotta e non è tassato. Le due variazioni in diminuzione, 12.000 euro in tutto, riassorbono le imposte anticipate.
Controlli prima della dichiarazione
- Regolamento dell’iniziativa. Conservare il regolamento, le date e i premi promessi, distinti per esercizio.
- Fondi distinti per esercizio. Tenere un prospetto degli accantonamenti per anno di formazione, condizione per la deduzione.
- Tasso di riscatto. Basare la stima su dati storici e aggiornarla a ogni chiusura.
- Terzo esercizio successivo. Verificare a fine anno i fondi non utilizzati: dal terzo esercizio successivo concorrono al reddito.
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
Errori ricorrenti
Premi spesati alla consegna
Il costo matura con i punti distribuiti: senza fondo il costo va all’anno sbagliato.
Fondi non distinti per esercizio
La deduzione dipende dalla distinzione per esercizio di formazione.
Sconti immediati accantonati
Lo sconto riduce il ricavo e non si accantona.
Fondo mai rilasciato
Scaduta l’operazione l’eccedenza va riportata a conto economico.
