Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Accantonamento per effetti scontati e crediti ceduti non scaduti

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Accantonamento per effetti scontati e crediti ceduti non scaduti - è lo stanziamento per il rischio di dover restituire alla banca o al factor gli importi anticipati su effetti o crediti ceduti che non sono più in bilancio, se il debitore non paga alla scadenza.

Con lo sconto di una cambiale o la cessione di un credito l’impresa incassa in anticipo. Il credito lascia il bilancio quando i rischi e i benefici sono trasferiti al cessionario; se l’impresa risponde comunque dell’insoluto, con una garanzia di solvenza o con un obbligo di riacquisto, resta esposta a un rischio residuo che il bilancio deve rappresentare. Lo strumento è il fondo rischi, perché non si può svalutare un credito che non è più iscritto.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Cambiali scontate in banca non ancora scadute; crediti ceduti con garanzia di solvenza non più iscritti in bilancio.

Come riconoscerlo nei documenti

Distinta degli effetti scontati e informazioni sui debitori.

Differenze con conti simili

  • Svalutazione crediti ceduti ancora in bilancio. Va in B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide).

Collocazione in bilancio

B.12 (accantonamenti per rischi); il fondo nel passivo in B (fondi per rischi e oneri).

Quando il credito esce dal bilancio

L’OIC 15 prevede la cancellazione del credito solo se ne sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi. Le cessioni pro solvendo e lo sconto di effetti salvo buon fine, in cui il rischio resta all’impresa, lasciano di regola il credito in bilancio con un debito verso la banca: in quel caso il rischio di insoluto si rappresenta con la svalutazione del credito in B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide), non con questo fondo. Il fondo serve per le cessioni in cui il credito è uscito ma resta una garanzia, per esempio pro soluto con clausole di rivalsa parziale.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli accantonamenti per rischi su crediti rientrano nel limite dello 0,50% dei crediti risultanti in bilancio, con tetto complessivo del 5% (art. 106, c. 1, TUIR): per i crediti già ceduti, che in bilancio non ci sono più, la deducibilità entro quel limite non è pacifica; se non si applica, vale la regola generale dell’art. 107, c. 4, con variazione in aumento e deduzione della perdita quando è certa (art. 101, c. 5).
  • IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
  • IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.

Accantonamento per effetti scontati e crediti ceduti non scaduti: esempio di contabilizzazione

Una società ha ceduto effetti per 50.000 euro con clausole di garanzia che non ne consentono la cancellazione definitiva dal rischio. A fine 2025 uno dei debitori è in difficoltà e la società stima probabile una perdita di 6.000 euro. A febbraio 2026 un effetto di 10.000 euro torna insoluto e la banca lo riaddebita; il debitore ne pagherà solo 4.000 euro.

Regola Fondamentale & Ratio

Verificare contratto per contratto la cancellazione del credito e i rischi trattenuti; usare il fondo solo per obblighi residui e documentare la scelta fiscale senza duplicare la svalutazione.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, art. 2424-bisTUIR, artt. 106 e 107D.Lgs. 446/1997, art. 5

🏛️Principi contabili (OIC)

Condizioni di iscrizione

L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.

Rischio residuo sui crediti ceduti

L’accantonamento misura la perdita probabile che l’impresa dovrà sopportare per gli insoluti dei crediti ceduti: si stima sull’esperienza degli anni precedenti e sulla situazione dei singoli debitori. Se il rischio è solo possibile, si indica il volume dei crediti ceduti con garanzia tra gli impegni e le garanzie (art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 15).

Utilizzo e rilascio

Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli accantonamenti per rischi su crediti rientrano nel limite dello 0,50% dei crediti risultanti in bilancio, con tetto complessivo del 5% (art. 106, c. 1, TUIR): per i crediti già ceduti, che in bilancio non ci sono più, la deducibilità entro quel limite non è pacifica; se non si applica, vale la regola generale dell’art. 107, c. 4, con variazione in aumento e deduzione della perdita quando è certa (art. 101, c. 5).

IRAP

Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.

IVA

L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.

Fondo, perdita e limite dello 0,50%

Gli accantonamenti per rischi su crediti rientrano nel limite dello 0,50% dei crediti risultanti in bilancio, con tetto complessivo del 5% (art. 106, c. 1, TUIR, dal 2027 art. 115): se il rischio riguarda crediti già ceduti, che in bilancio non ci sono più, la deducibilità entro quel limite non è pacifica, e chi non la applica riprende l’accantonamento in aumento (art. 107, c. 4). In questo caso si assume la ripresa. Se l’insoluto si verifica, la perdita è deducibile quando risulta da elementi certi e precisi (art. 101, c. 5, TUIR, dal 2027 art. 110, c. 9).

IRAP

Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.

Testo unico dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Effetti scontati non scaduti e insoluto di un debitore

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha ceduto effetti per 50.000 euro con clausole di garanzia che non ne consentono la cancellazione definitiva dal rischio. A fine 2025 uno dei debitori è in difficoltà e la società stima probabile una perdita di 6.000 euro. A febbraio 2026 un effetto di 10.000 euro torna insoluto e la banca lo riaddebita; il debitore ne pagherà solo 4.000 euro.

1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Accantonamento per effetti scontati e crediti ceduti non scaduti (B.12) 6.000,00 -
Fondo rischi (B.4 del passivo) - 6.000,00
Totale 6.000,00 6.000,00

La perdita probabile sugli insoluti si iscrive in B.12 (accantonamenti per rischi) contro il fondo rischi in B.4 (altri fondi per rischi e oneri).

2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) 1.440,00 -
Imposte anticipate (20) - 1.440,00
Totale 1.440,00 1.440,00

L’accantonamento si assume non dedotto: variazione in aumento di 6.000 euro e imposte anticipate IRES al 24%, 1.440 euro.

3. Insoluto riaddebitato dalla banca - 20 febbraio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti (C.II.1) 10.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 10.000,00
Totale 10.000,00 10.000,00

La banca addebita l’effetto insoluto: il credito verso il cliente rientra nel bilancio per 10.000 euro.

4. Utilizzo del fondo per la perdita - 30 settembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo rischi (B.4 del passivo) 6.000,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 6.000,00
Totale 6.000,00 6.000,00

Il debitore concorda un pagamento di 4.000 euro: la perdita di 6.000 euro si copre con il fondo, senza passare dal conto economico.

5. Incasso della parte recuperata - 15 ottobre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 4.000,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 4.000,00
Totale 4.000,00 4.000,00

L’incasso chiude il credito residuo.

6. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte anticipate (20) 1.440,00 -
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) - 1.440,00
Totale 1.440,00 1.440,00

La perdita di 6.000 euro risulta da elementi certi e precisi (accordo con il debitore) ed è deducibile: si riassorbono le imposte anticipate.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Distinta dei crediti ceduti. Tenere l’elenco dei crediti e degli effetti ceduti, con scadenza e debitore.
  • Cancellazione o mantenimento del credito. Verificare, contratto per contratto, se il credito ceduto può uscire dal bilancio.
  • Stima del rischio. Basarla sugli insoluti storici e sulle informazioni sui debitori.
  • Informativa. Indicare in nota integrativa i crediti ceduti con garanzia.
  • Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Fondo su crediti ancora in bilancio

Se il credito è iscritto, il rischio si copre con la svalutazione in B.10.d (svalutazioni dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide), non con questo fondo.

Errore ricorrente

Nessuna informativa sui crediti ceduti

Il volume dei crediti ceduti con garanzia va indicato tra gli impegni.

Errore ricorrente

Fondo generico su tutto il portafoglio

Servono debitori identificati o dati storici documentati.

Errore ricorrente

Accantonamento dedotto

Fuori dai casi dell’art. 107 TUIR l’accantonamento è indeducibile: va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.