Inquadramento generale
Accantonamento per rischi non assicurati - è lo stanziamento per danni già avvenuti o molto probabili che l’assicurazione non copre, come franchigie o rischi esclusi dalla polizza. Non si possono stanziare fondi generici per rischi futuri non legati a eventi specifici.
Se un sinistro è già avvenuto, la parte che l’assicurazione non rimborsa è un onere dell’impresa. L’impresa lo stima e lo iscrive nell’esercizio in cui il sinistro si verifica, anche se la riparazione avverrà dopo. È diverso dal rischio generico di subire danni in futuro, che non dà luogo ad alcun fondo: la mancata stipula di una polizza non è un onere già maturato.
Cosa ci rientra
- Esempi. Franchigia su un sinistro già avvenuto; danni a terzi non coperti dalla polizza; autoassicurazione di un rischio specifico già manifestato.
Come riconoscerlo nei documenti
Denuncia del sinistro e comunicazioni dell’assicurazione sulla parte non coperta.
Differenze con conti simili
- Fondi generici. Non sono ammessi dall’OIC 31.
Collocazione in bilancio
B.12 (accantonamenti per rischi); il fondo nel passivo in B (fondi per rischi e oneri).
Autoassicurazione
Chi sceglie di non assicurare un rischio non può stanziare un fondo di autoassicurazione: il rischio non si è ancora manifestato e manca l’evento che rende l’onere probabile. Il fondo è ammesso solo dopo il fatto dannoso, per la parte non coperta.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate.
- IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
- IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento per rischi non assicurati: esempio di contabilizzazione
Il 30 novembre 2025 un incendio danneggia parte di un capannone. Il danno è stimato in 40.000 euro; la polizza prevede una franchigia di 10.000 euro e indennizzerà 30.000 euro. La riparazione è eseguita a febbraio 2026 con fattura di 40.000 euro più IVA al 22%; la compagnia accetta il sinistro a marzo e paga a maggio.
Confrontare perizia e polizza per quantificare franchigie e scoperti, documentare il sinistro e iscrivere separatamente l'indennizzo solo quando riconosciuto dalla compagnia.
Principi contabili (OIC)
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Indennizzo e danno
Il danno si rileva nell’esercizio in cui avviene l’evento, secondo la natura del bene colpito; l’indennizzo dell’assicurazione si iscrive come credito solo quando la sua liquidazione è certa o, comunque, ragionevolmente certa, cioè quando la compagnia ha accettato il sinistro o ne ha determinato l’importo (OIC 31).
Utilizzo e rilascio
Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate. Quando l’onere si manifesta davvero e si utilizza il fondo, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Se il fondo risulta eccedente, il rilascio non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.
IVA
L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento e sopravvenienze
L’accantonamento per la parte non assicurata non è deducibile (art. 107, c. 4, TUIR): il costo si dedurrà al momento della riparazione, con una variazione in diminuzione. L’indennizzo assicurativo è una sopravvenienza attiva imponibile se copre costi già dedotti (art. 88, c. 3, lett. a, TUIR, dal 2027 art. 97, c. 3), e va in A.5 (altri ricavi e proventi).
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.
Incendio parziale
Il 30 novembre 2025 un incendio danneggia parte di un capannone. Il danno è stimato in 40.000 euro; la polizza prevede una franchigia di 10.000 euro e indennizzerà 30.000 euro. La riparazione è eseguita a febbraio 2026 con fattura di 40.000 euro più IVA al 22%; la compagnia accetta il sinistro a marzo e paga a maggio.
1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per rischi non assicurati (B.12) | 10.000,00 | - |
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
La franchigia di 10.000 euro è già un onere dell’esercizio in cui si è verificato il sinistro: si iscrive in B.12 (accantonamenti per rischi).
2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 2.400,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 2.400,00 |
| Totale | 2.400,00 | 2.400,00 |
L’accantonamento non è deducibile: variazione in aumento di 10.000 euro e imposte anticipate IRES al 24%, 2.400 euro.
3. Fattura del riparatore, con utilizzo del fondo - 20 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | 10.000,00 | - |
| Manutenzioni e riparazioni (B.7) | 30.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 8.800,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 48.800,00 |
| Totale | 48.800,00 | 48.800,00 |
Il fondo copre la franchigia: la parte restante del costo di 40.000 euro, 30.000 euro, è manutenzione dell’anno in B.7 (costi per servizi). L’IVA di 8.800 euro è detraibile.
4. Indennizzo maturato con l’accettazione del sinistro - 15 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso assicurazioni (C.II.5-quater) | 30.000,00 | - |
| Indennizzi assicurativi (A.5) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
La compagnia ha accettato il sinistro e ha determinato l’importo: il credito e il ricavo sono certi e si rilevano in A.5 (altri ricavi e proventi). L’indennizzo è fuori campo IVA.
5. Pagamento - 30 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 48.800,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 48.800,00 |
| Totale | 48.800,00 | 48.800,00 |
Si paga il fornitore per l’importo intero, 40.000 euro più IVA.
6. Incasso dell’indennizzo - 20 maggio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 30.000,00 | - |
| Crediti verso assicurazioni (C.II.5-quater) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
Il credito verso la compagnia si chiude con l’incasso.
7. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 2.400,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 2.400,00 |
| Totale | 2.400,00 | 2.400,00 |
La franchigia è ora un costo sostenuto e deducibile: si riassorbono le imposte anticipate.
Controlli prima della dichiarazione
- Denuncia del sinistro. Conservare la denuncia e le comunicazioni della compagnia sull’importo indennizzabile.
- Franchigie e scoperti. Verificare nella polizza franchigie, scoperti e massimali per stimare la parte a carico.
- Perizia del danno. Raccogliere la perizia o il preventivo che sostiene l’importo.
- Certezza dell’indennizzo. Iscrivere l’indennizzo solo quando la compagnia lo ha riconosciuto.
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
Errori ricorrenti
Fondo per rischi futuri
Senza un evento già avvenuto non c’è passività da accantonare.
Indennizzo iscritto prima del riconoscimento
Senza un’accettazione della compagnia il ricavo non è ancora certo.
Danno e indennizzo compensati
Il danno e l’indennizzo si rilevano separatamente: è la compensazione a nascondere il costo.
Accantonamento dedotto
Fuori dai casi dell’art. 107 TUIR l’accantonamento è indeducibile: va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.
