Inquadramento generale
Accantonamento per rischi diversi - è il conto per altri rischi specifici, probabili e stimabili che non rientrano nei conti precedenti: sanzioni contrattuali, contestazioni con enti, rischi ambientali già emersi.
È il conto residuale della sezione B.12 (accantonamenti per rischi). La residualità non lo rende meno vincolato: ogni accantonamento deve riferirsi a una passività determinata, di esistenza probabile, con importo stimabile, e va descritto in nota integrativa. Se il rischio ha un conto proprio, come le garanzie prestate o i contratti onerosi, si usa quel conto; se riguarda imposte, va nel fondo imposte.
Cosa ci rientra
- Esempi. Contestazione di un ente pubblico su un contributo ricevuto; penale contrattuale probabile; rischio di restituzione di un’agevolazione.
Come riconoscerlo nei documenti
Documentazione del rischio e stima dell’importo.
Differenze con conti simili
- Fondi generici. Non sono ammessi.
- Imposte. I rischi fiscali vanno nel fondo imposte.
Collocazione in bilancio
B.12 (accantonamenti per rischi); il fondo nel passivo in B (fondi per rischi e oneri).
Fondi generici e riserve occulte
L’OIC 31 non ammette accantonamenti per rischi generici, cioè non associati a un evento e a un importo stimabili: sarebbero riserve occulte che riducono in modo improprio il risultato. Se una perdita è solo possibile, si dà notizia in nota integrativa senza accantonare.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate.
- IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
- IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento per rischi diversi: esempio di contabilizzazione
Un ente contesta a una società un contributo di 20.000 euro ricevuto per un progetto: al 31 dicembre 2025 la restituzione di 12.000 euro è probabile. Il 10 aprile 2026 l’ente emette il provvedimento di revoca per 9.000 euro, che la società paga il 30 aprile; le altre contestazioni cadono.
Aprire per ogni fondo un fascicolo con evento, controparte, probabilità e stima; escludere rischi generici e riprendere fiscalmente gli accantonamenti non espressamente deducibili.
Principi contabili (OIC)
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Stima dell’importo
L’importo è la miglior stima dell’onere alla data di bilancio, fondata sulle informazioni disponibili fino alla redazione del bilancio, comprese quelle successive alla chiusura. Per gli oneri con scadenza lontana l’OIC 31 consente l’attualizzazione quando l’effetto è rilevante.
Utilizzo e rilascio
Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.
- Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate. Quando l’onere si manifesta davvero e si utilizza il fondo, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Se il fondo risulta eccedente, il rilascio non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.
IVA
L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Contributi da restituire e sopravvenienze
L’accantonamento non è deducibile (art. 107, c. 4, TUIR). Se il rischio si concretizza con la restituzione di un contributo già imputato a ricavo, la somma restituita è una sopravvenienza passiva deducibile nell’esercizio in cui il debito diventa certo (art. 101, c. 4, TUIR, dal 2027 art. 110, c. 8): con l’utilizzo del fondo si fa la variazione in diminuzione.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.
Contributo contestato da un ente
Un ente contesta a una società un contributo di 20.000 euro ricevuto per un progetto: al 31 dicembre 2025 la restituzione di 12.000 euro è probabile. Il 10 aprile 2026 l’ente emette il provvedimento di revoca per 9.000 euro, che la società paga il 30 aprile; le altre contestazioni cadono.
1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per rischi diversi (B.12) | 12.000,00 | - |
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | - | 12.000,00 |
| Totale | 12.000,00 | 12.000,00 |
La restituzione probabile del contributo si iscrive in B.12 (accantonamenti per rischi).
2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 2.880,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 2.880,00 |
| Totale | 2.880,00 | 2.880,00 |
L’accantonamento è indeducibile: variazione in aumento di 12.000 euro e imposte anticipate IRES al 24%, 2.880 euro.
3. Provvedimento di revoca del contributo - 10 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | 9.000,00 | - |
| Altri debiti (D.14) | - | 9.000,00 |
| Totale | 9.000,00 | 9.000,00 |
Il provvedimento di revoca rende certo il debito di 9.000 euro: il fondo si utilizza in modo diretto.
4. Pagamento - 30 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri debiti (D.14) | 9.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 9.000,00 |
| Totale | 9.000,00 | 9.000,00 |
Si restituisce il contributo all’ente.
5. Rilascio dell’eccedenza - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | 3.000,00 | - |
| Altri ricavi e proventi – Rilascio fondi eccedenti (A.5) | - | 3.000,00 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
Il rischio residuo è venuto meno: i 3.000 euro non utilizzati si rilasciano in A.5 (altri ricavi e proventi). Poiché non erano stati dedotti, il rilascio non è tassato.
6. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 2.880,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 2.880,00 |
| Totale | 2.880,00 | 2.880,00 |
Si riassorbono le imposte anticipate: 2.160 euro per i 9.000 euro restituiti, deducibili, e 720 euro per i 3.000 euro rilasciati, che non saranno mai dedotti.
Controlli prima della dichiarazione
- Descrizione del rischio. Individuare per ogni fondo l’evento, la controparte e l’importo stimato.
- Documentazione. Conservare le contestazioni, la corrispondenza e i pareri che sostengono la probabilità.
- Confine con gli altri conti. Verificare che il rischio non abbia un conto proprio, per esempio garanzie, cause o imposte.
- Informativa. Descrivere in nota integrativa i fondi e le variazioni dell’anno.
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
Errori ricorrenti
Fondo generico
Un fondo senza una passività determinata e probabile non è ammesso: riduce in modo improprio l’utile e il patrimonio netto.
Stima non documentata
Senza un parere, un preventivo o dati storici che sostengano l’importo, il revisore e il fisco contestano lo stanziamento.
Rischi imposte nel fondo rischi diversi
I rischi fiscali vanno nel fondo imposte.
Accantonamento dedotto
Fuori dai casi dell’art. 107 TUIR l’accantonamento è indeducibile: va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.
