Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Accantonamento per perdite previste su commesse

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Accantonamento per perdite previste su commesse - è lo stanziamento per la perdita complessiva prevista su un lavoro su ordinazione, quando i costi totali stimati superano i ricavi contrattuali: la perdita si rileva tutta nell’anno in cui diventa prevedibile.

In un appalto a prezzo chiuso o in una commessa a corpo, l’impresa incassa un corrispettivo fissato prima e sostiene costi che possono lievitare. Quando dalle stime aggiornate emerge che i costi complessivi supereranno il prezzo, la perdita non si attende di sostenerla: si rileva tutta subito, altrimenti il bilancio darebbe una rappresentazione troppo ottimistica di un’opera già destinata a chiudere in perdita.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Appalto edile a prezzo chiuso con costi lievitati; commessa di impiantistica in perdita.

Come riconoscerlo nei documenti

Preventivo aggiornato dei costi a finire e confronto con il corrispettivo.

Differenze con conti simili

  • Lavori in corso. La valutazione dei lavori eseguiti è in A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) e nelle rimanenze.
  • Contratti onerosi. Per le forniture non su commessa c’è un conto in B.12 (accantonamenti per rischi).

Collocazione in bilancio

B.13 (altri accantonamenti); il fondo nel passivo in B (fondi per rischi e oneri).

Rettifica dei lavori in corso o fondo

Se sono già state eseguite lavorazioni e iscritti lavori in corso, la perdita attesa riduce prima il loro valore, con la rettifica in A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione); l’eccedenza sopra il valore dei lavori si accantona in questo fondo. Se la commessa è appena iniziata e non ci sono lavori in corso da ridurre, come nell’esempio, la perdita intera va nel fondo.

Contratti onerosi diversi dalle commesse

Le perdite attese sui contratti di fornitura non riferiti a lavori su ordinazione hanno un conto proprio in B.12 (accantonamenti per rischi); questo riguarda solo le commesse.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate.
  • IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
  • IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.

Accantonamento per perdite previste su commesse: esempio di contabilizzazione

Una società ha vinto un appalto a prezzo chiuso di 400.000 euro più IVA al 22% e a fine 2025, all’inizio delle lavorazioni, stima costi totali di 450.000 euro più IVA con un subappaltatore: perdita attesa di 50.000 euro. Il 30 aprile 2026 il subappaltatore fattura l’opera per 450.000 euro; il committente è fatturato il 30 giugno 2026 per 400.000 euro.

Regola Fondamentale & Ratio

Aggiornare il preventivo a finire, confrontarlo con i ricavi contrattuali e rettificare i lavori in corso prima di accantonare la perdita residua, senza dedurre subito il fondo.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, artt. 2424-bis e 2426TUIR, artt. 92, 93 e 107

🏛️Principi contabili (OIC)

Condizioni di iscrizione

L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.

Perdita su commessa

Se la stima dei costi a finire indica una perdita, si rileva nell’esercizio in cui diventa prevedibile, indipendentemente dallo stato di avanzamento: per prima cosa si riducono i lavori in corso, poi si accantona l’eccedenza in un fondo (OIC 23; OIC 31).

Fondo per oneri

Gli oneri futuri di esistenza certa o probabile, con importo stimabile, si accantonano in B.13 (altri accantonamenti) quando non hanno una voce più specifica; il fondo va nel passivo tra gli altri fondi (B.4, altri fondi per rischi e oneri). I costi sostenuti si imputano al fondo con utilizzo diretto (OIC 31; OIC 12).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate. Quando l’onere si manifesta davvero e si utilizza il fondo, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Se il fondo risulta eccedente, il rilascio non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.

IRAP

Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.

IVA

L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.

Perdita fiscale e costi effettivi

L’accantonamento per perdite su commesse non è tra quelli ammessi dall’art. 107 TUIR e si riprende in aumento nell’anno di stanziamento; i costi che lo utilizzano sono deducibili quando sono sostenuti. Per le opere ultrannuali il reddito segue i corrispettivi pattuiti (art. 93 TUIR, dal 2027 art. 102), senza riconoscere la perdita attesa.

IRAP

Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.

Testo unico dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Appalto a prezzo chiuso di 400.000 euro con costi stimati per 450.000

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha vinto un appalto a prezzo chiuso di 400.000 euro più IVA al 22% e a fine 2025, all’inizio delle lavorazioni, stima costi totali di 450.000 euro più IVA con un subappaltatore: perdita attesa di 50.000 euro. Il 30 aprile 2026 il subappaltatore fattura l’opera per 450.000 euro; il committente è fatturato il 30 giugno 2026 per 400.000 euro.

1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Accantonamento per perdite previste su commesse (B.13) 50.000,00 -
Fondo oneri (B.4 del passivo) - 50.000,00
Totale 50.000,00 50.000,00

La perdita complessiva di 50.000 euro, differenza tra costi stimati e corrispettivo, si rileva tutta nel 2025. Non ci sono lavori in corso da ridurre: la perdita intera va nel fondo.

2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) 12.000,00 -
Imposte anticipate (20) - 12.000,00
Totale 12.000,00 12.000,00

L’accantonamento non è deducibile: variazione in aumento di 50.000 euro e imposte anticipate IRES al 24%, 12.000 euro.

3. Fattura del subappaltatore, con utilizzo del fondo - 30 aprile 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo oneri (B.4 del passivo) 50.000,00 -
Subappalti (B.7) 400.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 99.000,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 549.000,00
Totale 549.000,00 549.000,00

La fattura del subappaltatore, 450.000 euro più IVA, si copre con il fondo per i 50.000 euro di perdita attesa; il costo imputato a conto economico è di 400.000 euro, pari al corrispettivo. L’IVA di 99.000 euro è detraibile.

4. Fattura al committente - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti (C.II.1) 488.000,00 -
Ricavi delle vendite e delle prestazioni – commesse (A.1) - 400.000,00
IVA a debito (D.12) - 88.000,00
Totale 488.000,00 488.000,00

Alla consegna dell’opera si fattura il corrispettivo di 400.000 euro più IVA al 22%.

5. Pagamento - 30 luglio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 549.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 549.000,00
Totale 549.000,00 549.000,00

Si paga il subappaltatore.

6. Incasso dal committente - 30 settembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 488.000,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 488.000,00
Totale 488.000,00 488.000,00

Il committente paga la fattura.

7. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte anticipate (20) 12.000,00 -
Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) - 12.000,00
Totale 12.000,00 12.000,00

Il costo sostenuto oltre il corrispettivo è ora deducibile: si riassorbono le imposte anticipate.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Stima dei costi a finire. Aggiornare a ogni chiusura la stima dei costi residui e confrontarla con il corrispettivo.
  • Distinzione dalla rettifica dei lavori in corso. Verificare se esistono lavori in corso da ridurre prima di accantonare.
  • Riserve e varianti. Considerare solo le maggiorazioni definitivamente stabilite, con la prudenza dell’OIC 23.
  • Utilizzo diretto. Imputare i costi eccedenti al fondo con l’utilizzo, non a nuova perdita.
  • Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Perdita rilevata alla chiusura della commessa

La perdita prevedibile si rileva subito, non al termine dei lavori.

Errore ricorrente

Costi a finire non aggiornati

Una stima ferma al preventivo iniziale nasconde perdite già emerse.

Errore ricorrente

Perdita dedotta subito

L’accantonamento è indeducibile: il costo si deduce quando è sostenuto.

Errore ricorrente

Fondo e rettifica sovrapposti

Per la parte già coperta dalla rettifica dei lavori in corso non si accantona due volte.