Inquadramento generale
Accantonamento per perdite previste su commesse - è lo stanziamento per la perdita complessiva prevista su un lavoro su ordinazione, quando i costi totali stimati superano i ricavi contrattuali: la perdita si rileva tutta nell’anno in cui diventa prevedibile.
In un appalto a prezzo chiuso o in una commessa a corpo, l’impresa incassa un corrispettivo fissato prima e sostiene costi che possono lievitare. Quando dalle stime aggiornate emerge che i costi complessivi supereranno il prezzo, la perdita non si attende di sostenerla: si rileva tutta subito, altrimenti il bilancio darebbe una rappresentazione troppo ottimistica di un’opera già destinata a chiudere in perdita.
Cosa ci rientra
- Esempi. Appalto edile a prezzo chiuso con costi lievitati; commessa di impiantistica in perdita.
Come riconoscerlo nei documenti
Preventivo aggiornato dei costi a finire e confronto con il corrispettivo.
Differenze con conti simili
- Lavori in corso. La valutazione dei lavori eseguiti è in A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) e nelle rimanenze.
- Contratti onerosi. Per le forniture non su commessa c’è un conto in B.12 (accantonamenti per rischi).
Collocazione in bilancio
B.13 (altri accantonamenti); il fondo nel passivo in B (fondi per rischi e oneri).
Rettifica dei lavori in corso o fondo
Se sono già state eseguite lavorazioni e iscritti lavori in corso, la perdita attesa riduce prima il loro valore, con la rettifica in A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione); l’eccedenza sopra il valore dei lavori si accantona in questo fondo. Se la commessa è appena iniziata e non ci sono lavori in corso da ridurre, come nell’esempio, la perdita intera va nel fondo.
Contratti onerosi diversi dalle commesse
Le perdite attese sui contratti di fornitura non riferiti a lavori su ordinazione hanno un conto proprio in B.12 (accantonamenti per rischi); questo riguarda solo le commesse.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate.
- IRAP. Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile.
- IVA. L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Accantonamento per perdite previste su commesse: esempio di contabilizzazione
Una società ha vinto un appalto a prezzo chiuso di 400.000 euro più IVA al 22% e a fine 2025, all’inizio delle lavorazioni, stima costi totali di 450.000 euro più IVA con un subappaltatore: perdita attesa di 50.000 euro. Il 30 aprile 2026 il subappaltatore fattura l’opera per 450.000 euro; il committente è fatturato il 30 giugno 2026 per 400.000 euro.
Aggiornare il preventivo a finire, confrontarlo con i ricavi contrattuali e rettificare i lavori in corso prima di accantonare la perdita residua, senza dedurre subito il fondo.
Principi contabili (OIC)
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Perdita su commessa
Se la stima dei costi a finire indica una perdita, si rileva nell’esercizio in cui diventa prevedibile, indipendentemente dallo stato di avanzamento: per prima cosa si riducono i lavori in corso, poi si accantona l’eccedenza in un fondo (OIC 23; OIC 31).
Fondo per oneri
Gli oneri futuri di esistenza certa o probabile, con importo stimabile, si accantonano in B.13 (altri accantonamenti) quando non hanno una voce più specifica; il fondo va nel passivo tra gli altri fondi (B.4, altri fondi per rischi e oneri). I costi sostenuti si imputano al fondo con utilizzo diretto (OIC 31; OIC 12).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR non sono deducibili (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento in dichiarazione e si rilevano le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che saranno recuperate. Quando l’onere si manifesta davvero e si utilizza il fondo, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Se il fondo risulta eccedente, il rilascio non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) non concorrono alla base IRAP (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non è deducibile. Quando l’onere si manifesta e il fondo viene utilizzato, il costo è deducibile ai fini IRAP se, per la sua natura, sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato.
IVA
L’accantonamento è una stima interna senza IVA; l’IVA segue le fatture dei costi quando si sostengono.
Perdita fiscale e costi effettivi
L’accantonamento per perdite su commesse non è tra quelli ammessi dall’art. 107 TUIR e si riprende in aumento nell’anno di stanziamento; i costi che lo utilizzano sono deducibili quando sono sostenuti. Per le opere ultrannuali il reddito segue i corrispettivi pattuiti (art. 93 TUIR, dal 2027 art. 102), senza riconoscere la perdita attesa.
IRAP
Per le società di capitali le voci B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 (altri accantonamenti) sono escluse dalla base imponibile (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997): l’accantonamento non ha rilievo, né in aumento né in diminuzione. Quando il fondo si usa, il costo effettivo entra nella base IRAP solo se è iscritto a conto economico in una voce che vi concorre; se l’utilizzo è diretto, non passa dal conto economico e non si deduce.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme sugli accantonamenti passano al nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 107 TUIR diventa l’art. 116, e il suo comma 4, che esclude ogni accantonamento non previsto espressamente, resta invariato; l’art. 106 diventa l’art. 115 e l’art. 102 l’art. 111.
Appalto a prezzo chiuso di 400.000 euro con costi stimati per 450.000
Una società ha vinto un appalto a prezzo chiuso di 400.000 euro più IVA al 22% e a fine 2025, all’inizio delle lavorazioni, stima costi totali di 450.000 euro più IVA con un subappaltatore: perdita attesa di 50.000 euro. Il 30 aprile 2026 il subappaltatore fattura l’opera per 450.000 euro; il committente è fatturato il 30 giugno 2026 per 400.000 euro.
1. Accantonamento al fondo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per perdite previste su commesse (B.13) | 50.000,00 | - |
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | - | 50.000,00 |
| Totale | 50.000,00 | 50.000,00 |
La perdita complessiva di 50.000 euro, differenza tra costi stimati e corrispettivo, si rileva tutta nel 2025. Non ci sono lavori in corso da ridurre: la perdita intera va nel fondo.
2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 12.000,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 12.000,00 |
| Totale | 12.000,00 | 12.000,00 |
L’accantonamento non è deducibile: variazione in aumento di 50.000 euro e imposte anticipate IRES al 24%, 12.000 euro.
3. Fattura del subappaltatore, con utilizzo del fondo - 30 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | 50.000,00 | - |
| Subappalti (B.7) | 400.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 99.000,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 549.000,00 |
| Totale | 549.000,00 | 549.000,00 |
La fattura del subappaltatore, 450.000 euro più IVA, si copre con il fondo per i 50.000 euro di perdita attesa; il costo imputato a conto economico è di 400.000 euro, pari al corrispettivo. L’IVA di 99.000 euro è detraibile.
4. Fattura al committente - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 488.000,00 | - |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni – commesse (A.1) | - | 400.000,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 88.000,00 |
| Totale | 488.000,00 | 488.000,00 |
Alla consegna dell’opera si fattura il corrispettivo di 400.000 euro più IVA al 22%.
5. Pagamento - 30 luglio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 549.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 549.000,00 |
| Totale | 549.000,00 | 549.000,00 |
Si paga il subappaltatore.
6. Incasso dal committente - 30 settembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 488.000,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 488.000,00 |
| Totale | 488.000,00 | 488.000,00 |
Il committente paga la fattura.
7. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 12.000,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 12.000,00 |
| Totale | 12.000,00 | 12.000,00 |
Il costo sostenuto oltre il corrispettivo è ora deducibile: si riassorbono le imposte anticipate.
Controlli prima della dichiarazione
- Stima dei costi a finire. Aggiornare a ogni chiusura la stima dei costi residui e confrontarla con il corrispettivo.
- Distinzione dalla rettifica dei lavori in corso. Verificare se esistono lavori in corso da ridurre prima di accantonare.
- Riserve e varianti. Considerare solo le maggiorazioni definitivamente stabilite, con la prudenza dell’OIC 23.
- Utilizzo diretto. Imputare i costi eccedenti al fondo con l’utilizzo, non a nuova perdita.
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
Errori ricorrenti
Perdita rilevata alla chiusura della commessa
La perdita prevedibile si rileva subito, non al termine dei lavori.
Costi a finire non aggiornati
Una stima ferma al preventivo iniziale nasconde perdite già emerse.
Perdita dedotta subito
L’accantonamento è indeducibile: il costo si deduce quando è sostenuto.
Fondo e rettifica sovrapposti
Per la parte già coperta dalla rettifica dei lavori in corso non si accantona due volte.
