Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Rivalutazioni e ripristini di valore di partecipazioni

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Rivalutazioni e ripristini di valore di partecipazioni - è l’aumento di valore di una partecipazione iscritto in bilancio: il ripristino di una svalutazione fatta negli anni precedenti, quando ne sono venuti meno i motivi, oppure la quota di utile della partecipata per chi valuta con il metodo del patrimonio netto.

La rivalutazione di una partecipazione in bilancio non è una scelta ma la conseguenza di una regola: dopo una svalutazione per perdita durevole, se le ragioni della svalutazione cessano, la partecipazione non può restare al valore ridotto. La stessa voce accoglie la quota di utile della partecipata per le società che valutano le controllate e le collegate con il patrimonio netto, invece che al costo.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Ripristino di valore di una controllata tornata in utile; quota di utile di una collegata valutata a patrimonio netto.

Come riconoscerlo nei documenti

Bilancio della partecipata e valutazione di fine anno; il ripristino non può superare il costo originario.

Differenze con conti simili

  • Dividendi. Sono in C.15 (proventi da partecipazioni).
  • Plusvalenze da cessione. Sono in C.15 (proventi da partecipazioni).

Collocazione in bilancio

D.18.a (rivalutazioni di partecipazioni).

Metodo del patrimonio netto

Le partecipazioni in controllate e collegate possono valutarsi con il metodo del patrimonio netto (art. 2426, n. 4, c.c.; OIC 17 per il bilancio consolidato, OIC 21 per il bilancio d’esercizio): la partecipazione varia della quota dell’utile o della perdita dell’esercizio. La quota di utile si iscrive come rivalutazione in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie) e gli utili non distribuiti dalla partecipata si destinano a una riserva non distribuibile.

Ripristino e costo originario

Il ripristino non può superare il valore che la partecipazione avrebbe avuto senza la svalutazione, cioè il costo originario; se il costo comprendeva un avviamento, la parte relativa non si ripristina.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Poiché le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili, i successivi ripristini non sono tassati: in dichiarazione si fa una variazione in diminuzione.
  • IRAP. Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA.

Rivalutazioni e ripristini di valore di partecipazioni: esempio di contabilizzazione

Una società ha una partecipazione con costo di 100.000 euro, svalutata a 60.000 euro nel 2023 per perdita durevole. A fine 2025 la controllata è tornata in utile e il piano è credibile: la partecipazione si ripristina a 80.000 euro, entro il costo originario. Il 30 giugno 2026 la partecipazione è ceduta a 95.000 euro con incasso il 31 luglio.

Regola Fondamentale & Ratio

Documentare perché la perdita durevole è cessata, verificare il limite del costo e indicare la variazione in diminuzione per il ripristino non imponibile, mantenendo il costo fiscale separato.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, art. 2426TUIR, artt. 87 e 101D.Lgs. 446/1997, art. 5

🏛️Principi contabili (OIC)

Classificazione nell’area D

Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie si articolano in a) partecipazioni, b) immobilizzazioni finanziarie che non sono partecipazioni, c) titoli dell’attivo circolante che non sono partecipazioni, d) strumenti finanziari derivati (art. 2425 c.c.; OIC 12). Le sole voci di rettifica per valutazione stanno qui; gli utili e le perdite realizzati con la cessione stanno in C.

Ripristino di valore

Se in un esercizio successivo vengono meno i motivi della svalutazione, il valore si ripristina, nei limiti del costo originario o del costo ammortizzato, con imputazione a conto economico in D.18 (art. 2426, n. 3, c.c.; OIC 20; OIC 21). Non si ripristina l’avviamento incluso nel costo di una partecipazione.

Perdita durevole superata

Alla chiusura si valuta se i motivi della perdita durevole sono venuti meno: risultati economici tornati positivi, piani credibili, recupero delle quotazioni o del patrimonio netto (OIC 21).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Poiché le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili, i successivi ripristini non sono tassati: in dichiarazione si fa una variazione in diminuzione. Anche le rivalutazioni da metodo del patrimonio netto non hanno rilevanza fiscale: conta il costo della partecipazione.

IRAP

Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.

Ripristino e costo fiscale

Le svalutazioni delle partecipazioni non sono deducibili, quindi il ripristino non è tassato e in dichiarazione si fa una variazione in diminuzione di pari importo; anche le rivalutazioni derivanti dal metodo del patrimonio netto non hanno rilevanza fiscale, perché il costo fiscale resta quello di acquisto, aumentato dei soli versamenti dei soci (art. 94, c. 7, TUIR, dal 2027 art. 103, c. 7).

Requisiti dell’esenzione

L’esenzione delle plusvalenze e l’indeducibilità delle minusvalenze sulle partecipazioni dipendono dai requisiti dell’art. 87 TUIR (dal 2027 art. 96): possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza non in un paradiso fiscale e svolgimento di un’attività commerciale.

IRAP

Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali, che è la differenza tra A e B del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): non serve alcuna variazione.

Testo unico dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate sono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 87 diventa l’art. 96 (partecipazioni esenti), l’art. 94 l’art. 103 (valutazione dei titoli), l’art. 101 l’art. 110 (minusvalenze e perdite), l’art. 112 l’art. 121 (derivati).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Ripristino di valore di una controllata svalutata, poi ceduta

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha una partecipazione con costo di 100.000 euro, svalutata a 60.000 euro nel 2023 per perdita durevole. A fine 2025 la controllata è tornata in utile e il piano è credibile: la partecipazione si ripristina a 80.000 euro, entro il costo originario. Il 30 giugno 2026 la partecipazione è ceduta a 95.000 euro con incasso il 31 luglio.

1. Ripristino di valore - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Partecipazioni (B.III.1) 20.000,00 -
Ripristini di valore di partecipazioni (D.18.a) - 20.000,00
Totale 20.000,00 20.000,00

Il valore sale da 60.000 a 80.000 euro: 20.000 euro si iscrivono in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie). In dichiarazione si fa una variazione in diminuzione di 20.000 euro.

2. Cessione della partecipazione - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Altri crediti (C.II.5-quater) 95.000,00 -
Partecipazioni (B.III.1) - 80.000,00
Plusvalenze da cessione di partecipazioni (C.15) - 15.000,00
Totale 95.000,00 95.000,00

Il prezzo di 95.000 euro supera il valore di 80.000 euro: la plusvalenza contabile di 15.000 euro va in C.15 (proventi da partecipazioni). Fiscalmente il costo è 100.000 euro: con l’esenzione PEX il risultato, negativo per 5.000 euro, è indeducibile e la plusvalenza contabile si sottrae per intero.

3. Incasso del prezzo - 31 luglio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 95.000,00 -
Altri crediti (C.II.5-quater) - 95.000,00
Totale 95.000,00 95.000,00

L’incasso chiude il credito verso l’acquirente.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Motivi della svalutazione. Documentare perché le ragioni della perdita durevole sono venute meno.
  • Limite del costo. Calcolare il tetto del ripristino sul costo originario, al netto dell’avviamento.
  • Metodo di valutazione. Applicare il metodo del patrimonio netto o del costo in modo costante e con l’informativa richiesta.
  • Variazione in diminuzione. Riportare il ripristino nel prospetto delle variazioni: non è tassato.
  • Prospetto delle partecipazioni. Aggiornare l’elenco delle partecipazioni in nota integrativa con il nuovo valore.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Ripristino oltre il costo

Il valore non può superare il costo originario: l’eccedenza sarebbe un utile non realizzato.

Errore ricorrente

Ripristino tassato

Se la svalutazione non era stata dedotta, il ripristino non concorre al reddito.

Errore ricorrente

Dividendi nella rivalutazione

I dividendi incassati sono proventi in C.15 (proventi da partecipazioni); nel patrimonio netto riducono il valore della partecipazione.

Errore ricorrente

Ripristino dell’avviamento

La parte del costo che rappresenta avviamento non si ripristina.