Inquadramento generale
Partecipazioni in imprese collegate - sono le partecipazioni in società su cui l’impresa esercita un’influenza notevole, presunta quando dispone di almeno un quinto dei voti in assemblea ordinaria, un decimo se la società è quotata (art. 2359 c.c.).
L’influenza notevole è la possibilità di partecipare alle decisioni finanziarie e operative della partecipata senza controllarla: una joint venture paritetica è l’esempio tipico.
Cosa ci rientra
- Esempi. Quota del 30% di una società fornitrice; joint venture paritetica con un partner.
- Cosa non ci rientra. Partecipazioni di controllo; piccole quote di investimento (altre imprese).
Come riconoscerlo nei documenti
Atto di acquisto, patti parasociali, visura della partecipata.
Differenze con conti simili
- Controllate. C’è maggioranza o influenza dominante.
- Altre imprese. Sotto la soglia dell’influenza notevole.
Collocazione in bilancio
Attivo B.III.1.b (partecipazioni in imprese collegate).
Trasparenza
Le società di capitali con partecipazioni tra il 10% e il 50% possono optare per la trasparenza fiscale: il reddito della partecipata si imputa ai soci in proporzione alle quote.
Svalutazione e imposte anticipate
Poiché anche la minusvalenza da cessione sarebbe indeducibile con i requisiti PEX, sulla svalutazione di norma non si iscrivono imposte anticipate.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. I dividendi delle partecipazioni concorrono al reddito della società di capitali per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR).
- IRAP. Dividendi, plusvalenze e svalutazioni delle partecipazioni sono componenti finanziari (voci C e D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
- IVA. L’acquisto e la cessione di partecipazioni sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e i dividendi sono fuori campo: non c’è IVA da detrarre.
Partecipazioni in imprese collegate: esempio di contabilizzazione
Una società acquista il 25% di una società fornitrice per 80.000 euro.
La partecipazione in una collegata si iscrive al costo o con il metodo del patrimonio netto; le svalutazioni non sono deducibili e i dividendi seguono le regole PEX e la soglia 2026.
Principi contabili (OIC)
Partecipazioni immobilizzate
L’OIC 21 iscrive le partecipazioni destinate a restare durevolmente nel patrimonio al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori; il costo si riduce solo per perdite durevoli di valore e si ripristina se ne vengono meno i motivi.
Dividendi e cessione
I dividendi si rilevano in C.15 (proventi da partecipazioni) quando sorge il diritto alla riscossione, cioè alla delibera di distribuzione della partecipata. La plusvalenza da cessione va in C.15 (proventi da partecipazioni), la minusvalenza in C.17 (interessi e altri oneri finanziari); la svalutazione per perdita durevole in D.19.a (svalutazioni di partecipazioni).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
- Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
I dividendi delle partecipazioni concorrono al reddito della società di capitali per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR). Dal 2026 l’esclusione spetta solo se la partecipazione è almeno del 5% del capitale o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro; sotto soglia il dividendo è tassato per intero (L. 199/2025). Le plusvalenze da cessione sono esenti al 95% con i requisiti della participation exemption: possesso da almeno dodici mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, residenza non privilegiata e commercialità della partecipata, e dal 2026 la stessa soglia del 5% o 500.000 euro (art. 87 TUIR). Le svalutazioni non sono deducibili; le minusvalenze realizzate su partecipazioni con i requisiti PEX sono indeducibili. Per le collegate con almeno il 10% dei voti e del capitale è possibile optare per la trasparenza fiscale nelle S.r.l. Con soci società di capitali (art. 115 TUIR).
IRAP
Dividendi, plusvalenze e svalutazioni delle partecipazioni sono componenti finanziari (voci C e D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
IVA
L’acquisto e la cessione di partecipazioni sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e i dividendi sono fuori campo: non c’è IVA da detrarre. Per le holding che fanno solo operazioni esenti o fuori campo l’IVA sui costi generali può non essere detraibile. L’imposta di registro sulla cessione di quote di S.r.l. Si applica in misura fissa; l’atto di trasferimento di azioni non quotate sconta la Tobin tax (imposta sulle transazioni finanziarie) dello 0,2%.
Partecipazione del 25% in una società fornitrice
Una società acquista il 25% di una società fornitrice per 80.000 euro.
1. Acquisto della quota - 1° luglio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Partecipazioni in imprese collegate (B.III.1.b) | 80.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 80.000,00 |
| Totale | 80.000,00 | 80.000,00 |
2. Svalutazione per perdita durevole - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Svalutazioni di partecipazioni (D.19.a) | 20.000,00 | - |
| Partecipazioni in imprese collegate (B.III.1.b) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
La collegata ha perdite strutturali; la svalutazione non è deducibile e si riprende in dichiarazione.
3. Dividendo della collegata - 30 giugno 2027
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 5.000,00 | - |
| Proventi da partecipazioni in imprese collegate (C.15) | - | 5.000,00 |
| Totale | 5.000,00 | 5.000,00 |
La quota del 25% supera la soglia del 5%: il dividendo concorre al reddito per il 5%.
Controlli prima della dichiarazione
- Influenza notevole. Verificare voti e patti parasociali.
- Perdita durevole. Documentare il test di valore.
- Soglia 2026. Verificare quota e valore fiscale.
Errori ricorrenti
Svalutazione dedotta
Non è deducibile.
Collegata classificata tra le altre imprese
L’influenza notevole impone la voce b.
Imposte anticipate su svalutazioni PEX
Non sono recuperabili.
