Inquadramento generale
Partecipazioni non immobilizzate in controllate e collegate - sono le azioni o quote di società controllate o collegate che l’impresa non intende tenere durevolmente: per esempio una partecipazione acquistata con l’obiettivo di rivenderla entro breve, o la parte di un pacchetto destinata alla cessione. Si valutano al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato.
È una situazione meno comune del possesso durevole: capita quando si acquista una società per rivenderla a un partner, in un’operazione di ristrutturazione o per un breve periodo di transizione.
Cosa ci rientra
- Esempi. Controllata messa in vendita con trattativa avviata; quota di una collegata acquistata per essere ceduta a un investitore; parte eccedente di un pacchetto di controllo destinata al mercato.
- Cosa non ci rientra. Partecipazioni di controllo destinate a restare (B.III.1, partecipazioni immobilizzate); finanziamenti alle partecipate (B.III.2, crediti immobilizzati, o C.II, crediti dell’attivo circolante).
Come riconoscerlo nei documenti
Atto di acquisto, verbale del consiglio che stabilisce la destinazione alla vendita, eventuali mandati a intermediari.
Differenze con conti simili
- Partecipazioni immobilizzate. La destinazione durevole le porta in B.III.1 (partecipazioni immobilizzate).
- Crediti verso controllate. Sono rapporti commerciali o finanziari, non quote di capitale.
Collocazione in bilancio
Attivo C.III.1 (partecipazioni in imprese controllate del circolante) per le controllate e C.III.2 (partecipazioni in imprese collegate del circolante) per le collegate. Svalutazioni in D.19.a (svalutazioni di partecipazioni) e ripristini in D.18.a (rivalutazioni di partecipazioni); dividendi e plusvalenze da cessione in C.15 (proventi da partecipazioni), minusvalenze in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Plusvalenze tassate per intero
Le partecipazioni iscritte nel circolante non hanno la participation exemption, perché manca l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso (art. 87, c. 1, lett. b, TUIR): la plusvalenza da cessione concorre per intero al reddito e la minusvalenza realizzata è deducibile, salvo il limite antielusivo dell’art. 109, c. 3-bis, per i dividendi esclusi percepiti nei trentasei mesi precedenti. Le svalutazioni di azioni e quote non sono deducibili: si riprendono in aumento e si recuperano alla cessione, quando il costo fiscale resta quello originario.
Dividendi dal 2026
I dividendi incassati da società di capitali sono esclusi dal reddito per il 95% solo se la partecipazione è almeno del 5% del capitale o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro (art. 89 TUIR, come modificato dalla L. 199/2025, per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2026); sotto soglia concorrono per intero. Tra società residenti il dividendo è incassato senza ritenuta.
Imposta sulle transazioni finanziarie
L’acquisto di azioni di società italiane sconta l’imposta sulle transazioni finanziarie (0,1% sui mercati regolamentati, 0,2% negli altri casi); le quote di S.r.l. Ne sono escluse, come le azioni di società quotate con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro. L’imposta si somma al costo.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. I dividendi concorrono al reddito della società di capitali per il 5% (art. 89 TUIR); dal 2026 l’esclusione spetta solo per partecipazioni di almeno il 5% del capitale o di valore fiscale di almeno 500.000 euro (L. 199/2025).
- IRAP. Proventi e oneri finanziari (voci C) e rettifiche di valore di attività finanziarie (voci D) stanno sotto la differenza tra valore e costi della produzione: non entrano nella base IRAP delle società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. La compravendita di azioni, quote, obbligazioni e altri titoli è esente da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e dividendi e interessi sono fuori campo o esenti: non c’è IVA da detrarre.
Partecipazioni non immobilizzate in controllate e collegate: esempio di contabilizzazione
Una società acquista il 60% di una S.r.l. Per 90.000 euro con l’obiettivo, deliberato dal consiglio, di rivenderlo entro l’anno a un partner. Prima della cessione incassa un dividendo di 5.000 euro.
Le partecipazioni di controllo o di collegamento destinate alla vendita stanno nel circolante: si valutano al minore tra costo e mercato e la plusvalenza da cessione è tassata per intero.
Principi contabili (OIC)
Immobilizzate o circolanti
L’OIC 21 e l’OIC 20 classificano partecipazioni e titoli in base alla destinazione decisa dagli amministratori: nel circolante vanno quelli detenuti per essere venduti, anche oltre i dodici mesi, se manca la volontà e la capacità di tenerli durevolmente. La classificazione si decide all’acquisto e si cambia solo con una modifica documentata della destinazione.
Valutazione
Le partecipazioni e i titoli del circolante si valutano al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, c. 1, n. 9, c.c.); il costo si determina con i metodi previsti per le rimanenze. Se i motivi della svalutazione vengono meno, il valore si ripristina nei limiti del costo.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
I dividendi concorrono al reddito della società di capitali per il 5% (art. 89 TUIR); dal 2026 l’esclusione spetta solo per partecipazioni di almeno il 5% del capitale o di valore fiscale di almeno 500.000 euro (L. 199/2025). Le plusvalenze da cessione delle partecipazioni del circolante sono tassate per intero, perché manca il requisito PEX dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso (art. 87 TUIR); le minusvalenze realizzate sono deducibili, salvo le regole antielusive sul dividend washing (art. 109, c. 3-bis). Le svalutazioni di azioni e quote non sono deducibili (art. 94 e art. 101 TUIR).
IRAP
Proventi e oneri finanziari (voci C) e rettifiche di valore di attività finanziarie (voci D) stanno sotto la differenza tra valore e costi della produzione: non entrano nella base IRAP delle società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
IVA
La compravendita di azioni, quote, obbligazioni e altri titoli è esente da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e dividendi e interessi sono fuori campo o esenti: non c’è IVA da detrarre. Le commissioni di custodia e amministrazione dei titoli sono invece imponibili.
Acquisto, dividendo e cessione di una controllata destinata alla vendita
Una società acquista il 60% di una S.r.l. Per 90.000 euro con l’obiettivo, deliberato dal consiglio, di rivenderlo entro l’anno a un partner. Prima della cessione incassa un dividendo di 5.000 euro.
1. Acquisto della partecipazione - 10 febbraio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate (C.III.1) | 90.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 90.000,00 |
| Totale | 90.000,00 | 90.000,00 |
La delibera di destinazione alla vendita giustifica l’iscrizione nel circolante.
2. Incasso del dividendo - 20 maggio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 5.000,00 | - |
| Dividendi da imprese controllate (C.15) | - | 5.000,00 |
| Totale | 5.000,00 | 5.000,00 |
Tra società residenti non c’è ritenuta; il dividendo è imponibile solo per il 5%, 250 euro. Dal 2026 l’esclusione richiede anche la soglia del 5% del capitale, qui ampiamente superata.
3. Cessione al partner - 30 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 100.000,00 | - |
| Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate (C.III.1) | - | 90.000,00 |
| Plusvalenze da cessione di partecipazioni (C.15) | - | 10.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
La plusvalenza di 10.000 euro è tassata per intero ai fini IRES: senza iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie non c’è esenzione.
Controlli prima della dichiarazione
- Destinazione. Verbalizzare la destinazione al circolante e i motivi.
- Plusvalenze. Tassare per intero le plusvalenze da cessione.
- Elenco partecipazioni. Indicare la partecipata in nota integrativa.
Errori ricorrenti
PEX applicata a una partecipazione del circolante
Manca il requisito dell’iscrizione tra le immobilizzazioni.
Riclassificazione di fine anno per scegliere il regime fiscale
La destinazione si decide all’acquisto.
Svalutazione dedotta
Le svalutazioni di azioni e quote non sono deducibili.
