Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Finanziamenti a imprese controllate e collegate

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Finanziamenti a imprese controllate e collegate - sono i prestiti a medio e lungo termine erogati dall’impresa alle società controllate o collegate, fruttiferi o infruttiferi. Si valutano al costo ammortizzato, salvo per le imprese che redigono il bilancio abbreviato, e si svalutano se non sono recuperabili.

Finanziare una controllata o versare capitale sono scelte diverse: il finanziamento va restituito e produce interessi, il versamento in conto capitale no.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Finanziamento fruttifero a una controllata per un investimento; prestito infruttifero a una collegata in avvio.
  • Cosa non ci rientra. Crediti commerciali verso controllate (C.II.2); versamenti in conto capitale, che aumentano la partecipazione.

Come riconoscerlo nei documenti

Contratto di finanziamento con importo, tasso, durata e piano di rimborso; delibere degli organi.

Differenze con conti simili

  • Versamenti in conto capitale. Non vanno restituiti e aumentano il costo della partecipazione.
  • Crediti commerciali. Nascono da vendite.

Collocazione in bilancio

Attivo B.III.2.a (crediti immobilizzati verso imprese controllate) o b, con indicazione della quota esigibile entro l’esercizio successivo.

Finanziamenti infruttiferi

Tra società italiane il finanziamento infruttifero è di norma ammesso se la gratuità risulta da un atto scritto con data certa; con società estere del gruppo il tasso deve essere di mercato per le regole sul transfer pricing.

Postergazione

Se la controllata è una S.r.l. E il finanziamento è concesso in situazione di squilibrio, il rimborso è postergato agli altri creditori (art. 2467 c.c.).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza e riducono il limite dell’art. 96 per gli interessi passivi.
  • IRAP. Interessi e svalutazioni sono componenti finanziari: non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
  • IVA. La concessione di finanziamenti e gli interessi sono esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972).

Finanziamenti a imprese controllate e collegate: esempio di contabilizzazione

Una società presta 100.000 euro a una controllata per cinque anni al 4%.

Regola Fondamentale & Ratio

Il finanziamento alla controllata o collegata è un credito immobilizzato; gli interessi si rilevano per competenza e le svalutazioni non sono deducibili.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 88, c. 4-bis, 96, 101 e 110 TUIR; art. 2467 c.c.; OIC 15

🏛️Principi contabili (OIC)

Crediti immobilizzati

L’OIC 15 valuta i crediti finanziari al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale; le imprese che redigono il bilancio abbreviato e le micro-imprese possono iscriverli al valore nominale. La parte esigibile entro l’esercizio successivo va indicata separatamente.

Interessi

Gli interessi attivi maturano per competenza e si rilevano in C.16.a (proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni); quelli maturati e non ancora incassati a fine anno aumentano il credito o si iscrivono tra i crediti a breve.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
  • Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza e riducono il limite dell’art. 96 per gli interessi passivi. Le svalutazioni dei crediti finanziari non sono deducibili; le perdite lo sono con elementi certi e precisi o con procedure concorsuali (art. 101, c. 5, TUIR). Con società estere del gruppo il tasso deve essere di mercato (transfer pricing, art. 110, c. 7).

IRAP

Interessi e svalutazioni sono componenti finanziari: non entrano nella base IRAP delle società di capitali.

IVA

La concessione di finanziamenti e gli interessi sono esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Prestito quinquennale al 4% a una controllata

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società presta 100.000 euro a una controllata per cinque anni al 4%.

1. Erogazione del finanziamento - 1° aprile 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Finanziamenti a imprese controllate (B.III.2.a) 100.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 100.000,00
Totale 100.000,00 100.000,00

2. Interessi maturati - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso imprese controllate (C.II.2) 3.000,00 -
Interessi attivi da imprese controllate (C.16.a) - 3.000,00
Totale 3.000,00 3.000,00

100.000 × 4% × 9/12 = 3.000 euro.

3. Incasso di interessi e prima rata - 31 marzo 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 24.000,00 -
Finanziamenti a imprese controllate (B.III.2.a) - 20.000,00
Crediti verso imprese controllate (C.II.2) - 3.000,00
Interessi attivi da imprese controllate (C.16.a) - 1.000,00
Totale 24.000,00 24.000,00

Gli interessi del primo anno sono 4.000 euro: 3.000 di competenza 2025, 1.000 del 2026.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Contratto. Formalizzarlo con data certa.
  • Quota a breve. Indicare la parte esigibile entro l’esercizio successivo.
  • Tasso. Documentare il tasso con le società estere.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Finanziamento confuso con versamento in conto capitale

Hanno effetti diversi.

Errore ricorrente

Svalutazione dedotta

Non è deducibile.

Errore ricorrente

Interessi rilevati all’incasso

Seguono la competenza.