Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Partecipazioni in altre imprese

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Partecipazioni in altre imprese - sono le partecipazioni durevoli che non danno controllo né influenza notevole: quote in consorzi, cooperative, banche di credito cooperativo, società partner. Si valutano al costo, svalutato in caso di perdita durevole.

Molte imprese hanno piccole partecipazioni legate all’attività, come la quota del consorzio di acquisto o le azioni della banca locale: sono partecipazioni vere, non costi.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Quota di un consorzio di imprese; azioni della banca di credito cooperativo; quota di minoranza in una start-up.
  • Cosa non ci rientra. Titoli di investimento temporaneo (C.III, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni).

Come riconoscerlo nei documenti

Atto di sottoscrizione o acquisto; ricevuta del consorzio.

Differenze con conti simili

  • Titoli. Le obbligazioni e i titoli di debito sono in B.III.3 (altri titoli immobilizzati).
  • Attivo circolante. Le partecipazioni da rivendere a breve.

Collocazione in bilancio

Attivo B.III.1.d-bis (partecipazioni in altre imprese).

Contributi consortili

Le quote annuali pagate al consorzio per i servizi resi sono costi dell’esercizio, distinti dalla quota di partecipazione al fondo consortile.

Recesso

Al recesso l’impresa riceve la quota di liquidazione: la differenza con il costo è una plusvalenza o una minusvalenza.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. I dividendi delle partecipazioni concorrono al reddito della società di capitali per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR).
  • IRAP. Dividendi, plusvalenze e svalutazioni delle partecipazioni sono componenti finanziari (voci C e D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
  • IVA. L’acquisto e la cessione di partecipazioni sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e i dividendi sono fuori campo: non c’è IVA da detrarre.

Partecipazioni in altre imprese: esempio di contabilizzazione

Un’impresa sottoscrive la quota di un consorzio per 2.500 euro.

Regola Fondamentale & Ratio

Le partecipazioni durevoli senza controllo né influenza notevole si iscrivono al costo in B.III.1.d-bis (partecipazioni in altre imprese); dal 2026 sotto il 5% e i 500.000 euro dividendi e plusvalenze sono tassati per intero.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 87 e 89 TUIR; L. 199/2025; OIC 21

🏛️Principi contabili (OIC)

Partecipazioni immobilizzate

L’OIC 21 iscrive le partecipazioni destinate a restare durevolmente nel patrimonio al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori; il costo si riduce solo per perdite durevoli di valore e si ripristina se ne vengono meno i motivi.

Dividendi e cessione

I dividendi si rilevano in C.15 (proventi da partecipazioni) quando sorge il diritto alla riscossione, cioè alla delibera di distribuzione della partecipata. La plusvalenza da cessione va in C.15 (proventi da partecipazioni), la minusvalenza in C.17 (interessi e altri oneri finanziari); la svalutazione per perdita durevole in D.19.a (svalutazioni di partecipazioni).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

I dividendi delle partecipazioni concorrono al reddito della società di capitali per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR). Dal 2026 l’esclusione spetta solo se la partecipazione è almeno del 5% del capitale o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro; sotto soglia il dividendo è tassato per intero (L. 199/2025). Le plusvalenze da cessione sono esenti al 95% con i requisiti della participation exemption: possesso da almeno dodici mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, residenza non privilegiata e commercialità della partecipata, e dal 2026 la stessa soglia del 5% o 500.000 euro (art. 87 TUIR). Le svalutazioni non sono deducibili; le minusvalenze realizzate su partecipazioni con i requisiti PEX sono indeducibili. Per le quote di consorzi e cooperative senza distribuzione di utili la PEX in pratica non rileva.

IRAP

Dividendi, plusvalenze e svalutazioni delle partecipazioni sono componenti finanziari (voci C e D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.

IVA

L’acquisto e la cessione di partecipazioni sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e i dividendi sono fuori campo: non c’è IVA da detrarre. Per le holding che fanno solo operazioni esenti o fuori campo l’IVA sui costi generali può non essere detraibile. L’imposta di registro sulla cessione di quote di S.r.l. Si applica in misura fissa; l’atto di trasferimento di azioni non quotate sconta la Tobin tax (imposta sulle transazioni finanziarie) dello 0,2%.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Quota di un consorzio di acquisto

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa sottoscrive la quota di un consorzio per 2.500 euro.

1. Sottoscrizione della quota - 10 gennaio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Partecipazioni in altre imprese (B.III.1.d-bis) 2.500,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 2.500,00
Totale 2.500,00 2.500,00

2. Contributo annuo per i servizi consortili - 31 gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Costi per servizi (B.7) 600,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 132,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 732,00
Totale 732,00 732,00

Il contributo per i servizi è un costo, non un aumento della partecipazione.

3. Recesso e rimborso della quota - 30 giugno 2028

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 2.500,00 -
Partecipazioni in altre imprese (B.III.1.d-bis) - 2.500,00
Totale 2.500,00 2.500,00

Il rimborso pari al costo non genera plusvalenze.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Natura dei versamenti. Distinguere quota di partecipazione e contributi per servizi.
  • Soglia 2026. Verificare quota e valore fiscale.
  • Perdita durevole. Valutare le partecipazioni in società in crisi.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Quota consortile spesata

È una partecipazione.

Errore ricorrente

Contributi annuali capitalizzati

Sono costi dell’esercizio.

Errore ricorrente

Esclusione del 95% su piccole partecipazioni dal 2026

Sotto soglia non spetta.