Inquadramento generale
Partecipazioni in imprese controllanti - sono le azioni o quote della società che controlla l’impresa, acquistate dall’impresa stessa. L’acquisto è ammesso nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili e richiede una riserva indisponibile di pari importo (art. 2359-bis c.c.).
La regola protegge il capitale: senza limiti, la capogruppo potrebbe finanziare l’acquisto delle proprie azioni attraverso le controllate aggirando i vincoli sulle azioni proprie.
Cosa ci rientra
- Esempi. Azioni della capogruppo acquistate dalla controllata.
- Cosa non ci rientra. Azioni proprie (riserva negativa A.X del passivo).
Come riconoscerlo nei documenti
Delibera assembleare di autorizzazione, atto di acquisto.
Differenze con conti simili
- Azioni proprie. Si portano in diminuzione del patrimonio netto.
- Crediti verso controllanti. Sono finanziamenti o crediti commerciali.
Collocazione in bilancio
Attivo B.III.1.c (partecipazioni in imprese controllanti).
Voto
La controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante per le azioni possedute.
Soglia 2026
Le partecipazioni nella capogruppo sono spesso piccole: se inferiori al 5% e a 500.000 euro di valore fiscale, dal 2026 dividendi e plusvalenze sono tassati per intero.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. I dividendi delle partecipazioni concorrono al reddito della società di capitali per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR).
- IRAP. Dividendi, plusvalenze e svalutazioni delle partecipazioni sono componenti finanziari (voci C e D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
- IVA. L’acquisto e la cessione di partecipazioni sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e i dividendi sono fuori campo: non c’è IVA da detrarre.
Partecipazioni in imprese controllanti: esempio di contabilizzazione
Una controllata acquista azioni della capogruppo per 20.000 euro, vincolando una riserva di pari importo.
La controllata può acquistare azioni della controllante solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, vincolando una riserva indisponibile di pari importo.
Principi contabili (OIC)
Partecipazioni immobilizzate
L’OIC 21 iscrive le partecipazioni destinate a restare durevolmente nel patrimonio al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori; il costo si riduce solo per perdite durevoli di valore e si ripristina se ne vengono meno i motivi.
Riserva indisponibile
L’OIC 28 prevede che la riserva per azioni della controllante si costituisca con utili o riserve disponibili e si liberi quando le azioni sono vendute o svalutate.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Azioni proprie e della controllante. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote della controllante possedute, acquistate e alienate nell’esercizio, con la parte di capitale, i corrispettivi e i motivi delle operazioni. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 3 e 4, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
I dividendi delle partecipazioni concorrono al reddito della società di capitali per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR). Dal 2026 l’esclusione spetta solo se la partecipazione è almeno del 5% del capitale o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro; sotto soglia il dividendo è tassato per intero (L. 199/2025). Le plusvalenze da cessione sono esenti al 95% con i requisiti della participation exemption: possesso da almeno dodici mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, residenza non privilegiata e commercialità della partecipata, e dal 2026 la stessa soglia del 5% o 500.000 euro (art. 87 TUIR). Le svalutazioni non sono deducibili; le minusvalenze realizzate su partecipazioni con i requisiti PEX sono indeducibili.
IRAP
Dividendi, plusvalenze e svalutazioni delle partecipazioni sono componenti finanziari (voci C e D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
IVA
L’acquisto e la cessione di partecipazioni sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e i dividendi sono fuori campo: non c’è IVA da detrarre. Per le holding che fanno solo operazioni esenti o fuori campo l’IVA sui costi generali può non essere detraibile. L’imposta di registro sulla cessione di quote di S.r.l. Si applica in misura fissa; l’atto di trasferimento di azioni non quotate sconta la Tobin tax (imposta sulle transazioni finanziarie) dello 0,2%.
Azioni della capogruppo acquistate e rivendute
Una controllata acquista azioni della capogruppo per 20.000 euro, vincolando una riserva di pari importo.
1. Acquisto e costituzione della riserva - 20 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Partecipazioni in imprese controllanti (B.III.1.c) | 20.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 20.000,00 |
| Riserva straordinaria (A.VI del passivo) | 20.000,00 | - |
| Riserva per azioni della controllante (A.VI del passivo) | - | 20.000,00 |
| Totale | 40.000,00 | 40.000,00 |
2. Dividendo della capogruppo - 31 maggio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 800,00 | - |
| Proventi da partecipazioni in imprese controllanti (C.15) | - | 800,00 |
| Totale | 800,00 | 800,00 |
La quota è inferiore al 5% e vale meno di 500.000 euro: il dividendo è tassato per intero.
3. Vendita delle azioni - 15 marzo 2027
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 22.000,00 | - |
| Partecipazioni in imprese controllanti (B.III.1.c) | - | 20.000,00 |
| Plusvalenze da cessione di partecipazioni (C.15) | - | 2.000,00 |
| Totale | 22.000,00 | 22.000,00 |
Sotto soglia la plusvalenza è tassata per intero.
4. Liberazione della riserva - 15 marzo 2027
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Riserva per azioni della controllante (A.VI del passivo) | 20.000,00 | - |
| Riserva straordinaria (A.VI del passivo) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Venduta la partecipazione, la riserva torna disponibile.
Controlli prima della dichiarazione
- Limiti. Verificare utili distribuibili e riserve disponibili.
- Autorizzazione. Conservare la delibera assembleare.
- Riserva. Costituirla e liberarla alla vendita.
Errori ricorrenti
Riserva non costituita
Viola l’art. 2359-bis c.c.
Voto esercitato
È sospeso.
Esclusione del 95% sotto soglia
Dal 2026 non spetta.
