Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Partecipazioni in società sorelle

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Sono le partecipazioni in società sorelle, cioè controllate dalla stessa capogruppo dell’impresa, destinate a investimento durevole. La voce esiste dal 2016 per dare evidenza ai rapporti tra società dello stesso gruppo che non si controllano tra loro.

La voce dà evidenza ai rapporti tra società dello stesso gruppo che non si controllano tra loro: servono per capire i flussi interni al gruppo.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Quota di minoranza in una società sorella del gruppo.
  • Cosa non ci rientra. Partecipazioni in società controllate direttamente.

Come riconoscerlo nei documenti

Atto di acquisto; organigramma del gruppo.

Differenze con conti simili

  • Controllate. Il controllo è diretto.
  • Altre imprese. Senza legami di gruppo.

Collocazione in bilancio

Attivo B.III.1.d (partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti).

Operazioni infragruppo

I rapporti con le società sorelle sono operazioni con parti correlate: la nota integrativa ne dà conto se rilevanti e non concluse a condizioni di mercato.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. I dividendi delle partecipazioni concorrono al reddito della società di capitali per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR).
  • IRAP. Dividendi, plusvalenze e svalutazioni delle partecipazioni sono componenti finanziari (voci C e D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
  • IVA. L’acquisto e la cessione di partecipazioni sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e i dividendi sono fuori campo: non c’è IVA da detrarre.

Partecipazioni in società sorelle: esempio di contabilizzazione

Una società acquista il 10% di una società sorella per 15.000 euro.

Regola Fondamentale & Ratio

Le partecipazioni durevoli in società sorelle hanno una voce propria, B.III.1.d (partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti), e seguono le regole generali delle partecipazioni immobilizzate.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 2424 c.c.; artt. 87 e 89 TUIR; L. 199/2025; OIC 21

🏛️Principi contabili (OIC)

Partecipazioni immobilizzate

L’OIC 21 iscrive le partecipazioni destinate a restare durevolmente nel patrimonio al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori; il costo si riduce solo per perdite durevoli di valore e si ripristina se ne vengono meno i motivi.

Dividendi e cessione

I dividendi si rilevano in C.15 (proventi da partecipazioni) quando sorge il diritto alla riscossione, cioè alla delibera di distribuzione della partecipata. La plusvalenza da cessione va in C.15 (proventi da partecipazioni), la minusvalenza in C.17 (interessi e altri oneri finanziari); la svalutazione per perdita durevole in D.19.a (svalutazioni di partecipazioni).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
  • Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

I dividendi delle partecipazioni concorrono al reddito della società di capitali per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR). Dal 2026 l’esclusione spetta solo se la partecipazione è almeno del 5% del capitale o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro; sotto soglia il dividendo è tassato per intero (L. 199/2025). Le plusvalenze da cessione sono esenti al 95% con i requisiti della participation exemption: possesso da almeno dodici mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, residenza non privilegiata e commercialità della partecipata, e dal 2026 la stessa soglia del 5% o 500.000 euro (art. 87 TUIR). Le svalutazioni non sono deducibili; le minusvalenze realizzate su partecipazioni con i requisiti PEX sono indeducibili.

IRAP

Dividendi, plusvalenze e svalutazioni delle partecipazioni sono componenti finanziari (voci C e D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.

IVA

L’acquisto e la cessione di partecipazioni sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e i dividendi sono fuori campo: non c’è IVA da detrarre. Per le holding che fanno solo operazioni esenti o fuori campo l’IVA sui costi generali può non essere detraibile. L’imposta di registro sulla cessione di quote di S.r.l. Si applica in misura fissa; l’atto di trasferimento di azioni non quotate sconta la Tobin tax (imposta sulle transazioni finanziarie) dello 0,2%.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Quota del 10% in una società sorella

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società acquista il 10% di una società sorella per 15.000 euro.

1. Acquisto della quota - 5 maggio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti (B.III.1.d) 15.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 15.000,00
Totale 15.000,00 15.000,00

2. Dividendo - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 1.500,00 -
Proventi da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti (C.15) - 1.500,00
Totale 1.500,00 1.500,00

La quota del 10% supera la soglia: il dividendo concorre al reddito per il 5%.

3. Cessione in perdita - 20 settembre 2027

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 14.000,00 -
Minusvalenze da cessione di partecipazioni (C.17) 1.000,00 -
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti (B.III.1.d) - 15.000,00
Totale 15.000,00 15.000,00

Con i requisiti PEX la minusvalenza non è deducibile.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Classificazione. Verificare la catena di controllo.
  • Parti correlate. Valutare l’informativa.
  • PEX. Verificare i requisiti alla cessione.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Società sorella tra le altre imprese

Ha una voce propria.

Errore ricorrente

Minusvalenza PEX dedotta

Non è deducibile.

Errore ricorrente

Soglia 2026 ignorata

Condiziona l’esclusione dei dividendi.