Inquadramento generale
Fondo per copertura perdite di società partecipate - accoglie l’impegno della partecipante a coprire le perdite di una partecipata oltre il valore della partecipazione, quando esiste un obbligo legale o contrattuale o l’intenzione dichiarata di sostenerla. Si stanzia dopo aver azzerato il valore della partecipazione.
Il fondo è frequente nei gruppi: la capogruppo sostiene una controllata in difficoltà e si impegna con le banche o con i terzi a ripianarne le perdite.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Controllata con patrimonio netto negativo che la capogruppo si è impegnata a ricapitalizzare; socio illimitatamente responsabile di una società di persone in perdita.
- Cosa non ci rientra. Svalutazione della partecipazione fino a zero (D.19.a, svalutazioni di partecipazioni); garanzie prestate a banche per debiti della partecipata (Fondo garanzie prestate).
Come riconoscerlo nei documenti
Bilancio della partecipata, delibere di ricapitalizzazione o lettere di patronage, impegni assunti.
Differenze con conti simili
- Svalutazione della partecipazione. Si fa prima, fino ad azzerare il valore.
- Fondo garanzie prestate. Riguarda obbligazioni verso terzi finanziatori.
Collocazione in bilancio
Passivo B.4 (altri fondi per rischi e oneri); l’accantonamento in D.19.a (svalutazioni di partecipazioni).
Imposte anticipate
Se la partecipazione ha i requisiti PEX, l’eventuale minusvalenza futura sarà indeducibile: la differenza è in pratica permanente e non si iscrivono imposte anticipate.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’accantonamento non è deducibile (art. 107, c. 4, TUIR).
- IRAP. Le svalutazioni e gli accantonamenti riferiti a partecipazioni sono componenti finanziari (voce D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
- IVA. Il fondo e i versamenti a copertura delle perdite sono operazioni sul patrimonio senza corrispettivo: fuori campo IVA.
Fondo per copertura perdite di società partecipate: esempio di contabilizzazione
La controllata ha un patrimonio netto negativo di 40.000 euro; la partecipazione è già azzerata e la capogruppo si è impegnata a coprire le perdite.
Se la partecipazione è già azzerata e la partecipante è obbligata o si è impegnata a coprire le perdite ulteriori della partecipata, l'eccedenza si stanzia in un fondo; accantonamento e versamenti non sono deducibili.
Principi contabili (OIC)
Svalutazione e fondo
L’OIC 21 richiede di svalutare la partecipazione fino ad azzerarla; le perdite ulteriori si rilevano nel fondo solo se la partecipante è tenuta a coprirle.
Utilizzo e rilascio
Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: OIC 31, par. 49.
- Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’accantonamento non è deducibile (art. 107, c. 4, TUIR). Anche i successivi versamenti a copertura delle perdite non sono deducibili: aumentano il costo fiscale della partecipazione (art. 101, c. 7, TUIR). La deduzione di eventuali minusvalenze dipende dai requisiti PEX.
IRAP
Le svalutazioni e gli accantonamenti riferiti a partecipazioni sono componenti finanziari (voce D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
IVA
Il fondo e i versamenti a copertura delle perdite sono operazioni sul patrimonio senza corrispettivo: fuori campo IVA.
Controllata con patrimonio netto negativo
La controllata ha un patrimonio netto negativo di 40.000 euro; la partecipazione è già azzerata e la capogruppo si è impegnata a coprire le perdite.
1. Azzeramento della partecipazione - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Svalutazioni di partecipazioni (D.19.a) | 25.000,00 | - |
| Partecipazioni in imprese controllate (B.III.1.a) | - | 25.000,00 |
| Totale | 25.000,00 | 25.000,00 |
La partecipazione di 25.000 euro perde tutto il suo valore; la svalutazione non è deducibile.
2. Stanziamento delle perdite eccedenti - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento copertura perdite partecipate (D.19.a) | 40.000,00 | - |
| Fondo copertura perdite partecipate (B.4 del passivo) | - | 40.000,00 |
| Totale | 40.000,00 | 40.000,00 |
La capogruppo si è impegnata a coprire le perdite: il patrimonio netto negativo di 40.000 euro si stanzia nel fondo.
3. Versamento a copertura delle perdite - 30 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo copertura perdite partecipate (B.4 del passivo) | 40.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 40.000,00 |
| Totale | 40.000,00 | 40.000,00 |
Il versamento utilizza il fondo; fiscalmente non è deducibile e aumenta il costo fiscale della partecipazione.
Controlli prima della dichiarazione
- Impegno di copertura. Documentare l’obbligo o l’impegno a coprire le perdite.
- Bilancio della partecipata. Acquisire il patrimonio netto aggiornato.
- Costo fiscale. Aggiornare il costo fiscale della partecipazione con i versamenti.
Errori ricorrenti
Fondo senza obbligo di copertura
Senza obbligo basta azzerare la partecipazione.
Versamenti dedotti
Aumentano il costo fiscale della partecipazione.
Imposte anticipate su partecipazioni PEX
La minusvalenza futura sarebbe indeducibile.
