Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Fondo per copertura perdite di società partecipate

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Fondo per copertura perdite di società partecipate - accoglie l’impegno della partecipante a coprire le perdite di una partecipata oltre il valore della partecipazione, quando esiste un obbligo legale o contrattuale o l’intenzione dichiarata di sostenerla. Si stanzia dopo aver azzerato il valore della partecipazione.

Il fondo è frequente nei gruppi: la capogruppo sostiene una controllata in difficoltà e si impegna con le banche o con i terzi a ripianarne le perdite.

Cosa ci rientra

  • Situazioni tipiche. Controllata con patrimonio netto negativo che la capogruppo si è impegnata a ricapitalizzare; socio illimitatamente responsabile di una società di persone in perdita.
  • Cosa non ci rientra. Svalutazione della partecipazione fino a zero (D.19.a, svalutazioni di partecipazioni); garanzie prestate a banche per debiti della partecipata (Fondo garanzie prestate).

Come riconoscerlo nei documenti

Bilancio della partecipata, delibere di ricapitalizzazione o lettere di patronage, impegni assunti.

Differenze con conti simili

  • Svalutazione della partecipazione. Si fa prima, fino ad azzerare il valore.
  • Fondo garanzie prestate. Riguarda obbligazioni verso terzi finanziatori.

Collocazione in bilancio

Passivo B.4 (altri fondi per rischi e oneri); l’accantonamento in D.19.a (svalutazioni di partecipazioni).

Imposte anticipate

Se la partecipazione ha i requisiti PEX, l’eventuale minusvalenza futura sarà indeducibile: la differenza è in pratica permanente e non si iscrivono imposte anticipate.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. L’accantonamento non è deducibile (art. 107, c. 4, TUIR).
  • IRAP. Le svalutazioni e gli accantonamenti riferiti a partecipazioni sono componenti finanziari (voce D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
  • IVA. Il fondo e i versamenti a copertura delle perdite sono operazioni sul patrimonio senza corrispettivo: fuori campo IVA.

Fondo per copertura perdite di società partecipate: esempio di contabilizzazione

La controllata ha un patrimonio netto negativo di 40.000 euro; la partecipazione è già azzerata e la capogruppo si è impegnata a coprire le perdite.

Regola Fondamentale & Ratio

Se la partecipazione è già azzerata e la partecipante è obbligata o si è impegnata a coprire le perdite ulteriori della partecipata, l'eccedenza si stanzia in un fondo; accantonamento e versamenti non sono deducibili.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 2426, c. 1, nn. 3 e 4, c.c.; artt. 87, 101 e 107 TUIR; OIC 21; OIC 31

🏛️Principi contabili (OIC)

Svalutazione e fondo

L’OIC 21 richiede di svalutare la partecipazione fino ad azzerarla; le perdite ulteriori si rilevano nel fondo solo se la partecipante è tenuta a coprirle.

Utilizzo e rilascio

Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: OIC 31, par. 49.
  • Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

L’accantonamento non è deducibile (art. 107, c. 4, TUIR). Anche i successivi versamenti a copertura delle perdite non sono deducibili: aumentano il costo fiscale della partecipazione (art. 101, c. 7, TUIR). La deduzione di eventuali minusvalenze dipende dai requisiti PEX.

IRAP

Le svalutazioni e gli accantonamenti riferiti a partecipazioni sono componenti finanziari (voce D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.

IVA

Il fondo e i versamenti a copertura delle perdite sono operazioni sul patrimonio senza corrispettivo: fuori campo IVA.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Controllata con patrimonio netto negativo

Caso pratico guidato · Dati di partenza

La controllata ha un patrimonio netto negativo di 40.000 euro; la partecipazione è già azzerata e la capogruppo si è impegnata a coprire le perdite.

1. Azzeramento della partecipazione - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazioni di partecipazioni (D.19.a) 25.000,00 -
Partecipazioni in imprese controllate (B.III.1.a) - 25.000,00
Totale 25.000,00 25.000,00

La partecipazione di 25.000 euro perde tutto il suo valore; la svalutazione non è deducibile.

2. Stanziamento delle perdite eccedenti - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Accantonamento copertura perdite partecipate (D.19.a) 40.000,00 -
Fondo copertura perdite partecipate (B.4 del passivo) - 40.000,00
Totale 40.000,00 40.000,00

La capogruppo si è impegnata a coprire le perdite: il patrimonio netto negativo di 40.000 euro si stanzia nel fondo.

3. Versamento a copertura delle perdite - 30 aprile 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo copertura perdite partecipate (B.4 del passivo) 40.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 40.000,00
Totale 40.000,00 40.000,00

Il versamento utilizza il fondo; fiscalmente non è deducibile e aumenta il costo fiscale della partecipazione.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Impegno di copertura. Documentare l’obbligo o l’impegno a coprire le perdite.
  • Bilancio della partecipata. Acquisire il patrimonio netto aggiornato.
  • Costo fiscale. Aggiornare il costo fiscale della partecipazione con i versamenti.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Fondo senza obbligo di copertura

Senza obbligo basta azzerare la partecipazione.

Errore ricorrente

Versamenti dedotti

Aumentano il costo fiscale della partecipazione.

Errore ricorrente

Imposte anticipate su partecipazioni PEX

La minusvalenza futura sarebbe indeducibile.