Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Copertura rischi di cambio

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Copertura rischi di cambio - un’impresa che vende o acquista in valuta estera è esposta al rischio che il cambio si muova tra la data del contratto e quella dell’incasso o del pagamento. Per proteggersi può usare contratti derivati, come gli acquisti e le vendite a termine di valuta, le opzioni o i currency swap, oppure coperture naturali, come un debito nella stessa valuta di un credito. La copertura non elimina l’operazione in valuta, ma ne stabilizza il controvalore in euro: il bilancio deve rappresentare insieme l’operazione coperta e lo strumento di copertura.

Profilo civilistico

Secondo l’OIC 32 un derivato è di copertura solo se la relazione con l’elemento coperto è designata e documentata fin dall’inizio, se esiste una relazione economica e se la copertura è efficace. Nella copertura dei flussi finanziari, come l’acquisto a termine di dollari per pagare una fornitura futura, la parte efficace delle variazioni di fair value del derivato va nella riserva del patrimonio netto (A.VII, riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi) e ne esce quando l’operazione coperta incide sul conto economico. Nella copertura del fair value di un credito o debito già iscritto, le variazioni del derivato e dell’elemento coperto passano entrambe a conto economico e tendono a compensarsi.

Profilo fiscale

L’articolo 112 del TUIR prevede che i componenti dei derivati di copertura concorrano al reddito in modo simmetrico a quelli dell’elemento coperto: se l’operazione coperta non ha ancora effetti reddituali, anche gli effetti del derivato restano sospesi. Le differenze di cambio sui crediti e debiti in valuta hanno rilevanza fiscale anche quando derivano dalla valutazione di fine esercizio: dal 2024 il D.Lgs. 192/2024 ha abrogato l’articolo 110, comma 3, del TUIR, che le rendeva irrilevanti.

Derivati non di copertura

Un contratto a termine non designato come copertura, o privo dei requisiti, è speculativo: le sue variazioni di fair value passano a conto economico e concorrono al reddito secondo le regole dei derivati non di copertura.

Punti di attenzione

La documentazione della copertura va predisposta alla stipula del contratto, non a fine esercizio. Occorre ottenere ogni anno la valutazione del fair value e verificare che la copertura resti efficace. Le variazioni del cambio dopo la chiusura, se significative, vanno indicate in nota integrativa.

Informativa

La nota integrativa indica il fair value dei derivati, le relazioni di copertura, la componente inefficace e i movimenti della riserva di copertura; la relazione sulla gestione descrive l’esposizione al rischio di cambio e le politiche di copertura.

Copertura rischi di cambio: esempio di contabilizzazione

Un’impresa ordina a novembre un macchinario da 100.000 dollari da pagare a marzo e acquista a termine i dollari al cambio di 1,10. A fine anno il contratto a termine ha un fair value positivo di 2.000 euro: se la copertura è documentata, va nella riserva e confluirà nel costo del macchinario alla consegna.

Se il cambio a marzo fosse peggiore di quello fissato, la perdita sul pagamento sarebbe compensata dal guadagno sul contratto a termine: l’impresa paga di fatto il macchinario al cambio di 1,10, come previsto quando ha deciso l’acquisto.

Senza documentazione, il contratto sarebbe speculativo.

Regola Fondamentale & Ratio

Una copertura del rischio di cambio è tale solo se designata e documentata alla stipula: in questo caso segue il trattamento dell'elemento coperto, altrimenti lo strumento è speculativo.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 32OIC 26TUIR, art. 112

🏛️Principi contabili (OIC)

Strumenti di copertura del rischio di cambio

Gli strumenti più utilizzati per la copertura del rischio di cambio sono i contratti a termine in valuta (forward), che fissano oggi il tasso di cambio al quale una determinata quantità di valuta sarà acquistata o venduta a una data futura, e i currency swap, che prevedono lo scambio di flussi finanziari denominati in valute diverse. La qualificazione come derivato di copertura, secondo l’OIC 32, richiede che lo strumento sia negoziato con l’intento di porre in essere la copertura, che vi sia un’elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dell’attività o passività coperta e quelle del contratto di copertura, e che tali condizioni siano documentate da evidenze interne dell’impresa.

Rilevazione contabile della copertura

Il credito o il debito in valuta estera oggetto di copertura è convertito al cambio a pronti della data dell’operazione, secondo l’OIC 26, e successivamente adeguato al cambio di chiusura dell’esercizio, con imputazione a conto economico dell’utile o della perdita su cambi da valutazione. Lo strumento di copertura è iscritto al fair value, secondo l’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, c.c.: se la copertura riguarda i flussi finanziari attesi di un’operazione programmata o di un altro strumento finanziario, le variazioni di fair value dello strumento di copertura sono imputate alla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (voce A.VII, riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, del patrimonio netto), anziché direttamente a conto economico, fino al momento in cui si realizza l’operazione coperta.

Collocazione in bilancio

Lo strumento derivato di copertura del rischio di cambio è collocato, secondo il segno del fair value e la natura dell’elemento coperto, tra le immobilizzazioni finanziarie (B.III.4, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati) o tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (C.III.5, strumenti finanziari derivati attivi del circolante) se il fair value è positivo, oppure tra i fondi per rischi e oneri (B.3, strumenti finanziari derivati passivi) se il fair value è negativo, con gli stessi criteri già previsti in generale per gli strumenti finanziari derivati.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Strumenti finanziari derivati. Per ciascuna categoria: fair value, entità e natura, termini e condizioni che influenzano i flussi futuri, assunti dei modelli di valutazione, variazioni imputate a conto economico e a riserva, movimenti delle riserve di fair value. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 1, c.c.; OIC 32, par. 119-129.
  • Relazioni di copertura. La componente di fair value inclusa negli elementi coperti, la componente inefficace delle coperture di flussi, il venir meno delle operazioni programmate altamente probabili e le cause di cessazione delle coperture con i loro effetti. Principio contabile: OIC 32, par. 129.
  • Utili e perdite su cambi. L’ammontare degli utili e delle perdite su cambi non realizzati e gli importi lordi di quelli inclusi nella voce C.17-bis (utili e perdite su cambi). Principio contabile: OIC 26, par. 54 e 55A; art. 2423-ter, c. 6, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; strumenti finanziari derivati (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Simmetria fiscale tra strumento di copertura ed elemento coperto

Se lo strumento finanziario derivato è iscritto in bilancio con finalità di copertura, i relativi componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi dell’attività o passività in valuta coperta, ai sensi dell’articolo 112, commi 4 e 5, del TUIR: il regime fiscale dello strumento di copertura segue quindi quello dell’elemento coperto, senza le limitazioni previste per i derivati non di copertura dall’articolo 112, comma 3. Le differenze di cambio realizzate su crediti e debiti in valuta concorrono a formare il reddito secondo il principio di competenza, mentre le differenze da valutazione (non realizzate) hanno rilevanza fiscale solo per i soggetti che rientrano nel regime di derivazione rafforzata; per gli altri soggetti, le differenze da valutazione dei crediti e debiti in valuta non ancora realizzati sono fiscalmente irrilevanti fino al momento dell’incasso o del pagamento.

Conseguenze della perdita dei requisiti di copertura

Quando la relazione di copertura viene meno prima della scadenza, per l’estinzione anticipata dell’elemento coperto o per il venir meno dell’efficacia della copertura, lo strumento derivato residuo deve essere riqualificato secondo le regole ordinarie previste per i derivati non di copertura, con conseguente rilevanza fiscale immediata delle variazioni di valore da quel momento maturate: la relazione di copertura interrotta non produce quindi effetti retroattivi sul trattamento fiscale già applicato negli esercizi precedenti, ma vincola solo il regime dei componenti reddituali successivi all’interruzione.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Debito in dollari coperto con un acquisto a termine

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Alfa Srl acquista il 15 novembre 2025 merci da un fornitore statunitense per 100.000 dollari, pagabili il 15 febbraio 2026. Il cambio del giorno è 1,10 dollari per euro. Per eliminare il rischio di cambio stipula con la banca un acquisto a termine di 100.000 dollari alla stessa scadenza, al cambio di 1,10. Al 31 dicembre il cambio è 1,07, alla scadenza 1,05. La copertura è documentata e, per semplicità, si ipotizza che il fair value del contratto a termine sia pari alla differenza di cambio sul debito: le due variazioni si compensano nel conto economico.

1. Fattura del fornitore al cambio del giorno - 15 novembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Acquisti di merci (B.6) 90.909,09 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 90.909,09
Totale 90.909,09 90.909,09

L’IVA sull’importazione si assolve in dogana e qui si trascura. Il contratto a termine non richiede esborsi alla stipula e ha fair value nullo.

2. Adeguamento del debito al cambio di fine anno - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Perdite su cambi (C.17-bis) 2.548,85 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 2.548,85
Totale 2.548,85 2.548,85

Al cambio di 1,07 il debito vale 93.457,94 euro.

3. Valutazione del contratto a termine - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Strumenti finanziari derivati attivi (C.III.5) 2.548,85 -
Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.18.d) - 2.548,85
Totale 2.548,85 2.548,85

Il contratto a termine si è apprezzato di un importo pari alla perdita sul debito: l’effetto netto sul risultato è nullo.

4. Adeguamento alla scadenza - 15 febbraio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Perdite su cambi (C.17-bis) 1.780,16 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 1.780,16
Strumenti finanziari derivati attivi (C.III.5) 1.780,16 -
Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.18.d) - 1.780,16
Totale 3.560,32 3.560,32

Al cambio di 1,05 il debito vale 95.238,10 euro e il contratto a termine 4.329,01 euro.

5. Esecuzione del contratto a termine e pagamento del fornitore - 15 febbraio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 95.238,10 -
Banca c/c (C.IV.1) - 90.909,09
Strumenti finanziari derivati attivi (C.III.5) - 4.329,01
Totale 95.238,10 95.238,10

La banca consegna 100.000 dollari contro 90.909,09 euro, e i dollari pagano il fornitore. Il costo effettivo dell’acquisto è rimasto fissato al cambio di 1,10.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Documentazione della copertura. Verificare l’esistenza di evidenze interne che documentino l’intento di copertura e l’elevata correlazione tra strumento e posta coperta.
  • Coerenza del regime fiscale. Verificare che il regime fiscale dello strumento di copertura segua quello dell’elemento coperto, senza applicare le limitazioni previste per i derivati speculativi.
  • Riserva di copertura. Per le coperture di flussi finanziari attesi, verificare la corretta imputazione delle variazioni di fair value alla riserva di patrimonio netto anziché a conto economico.
  • Derivazione rafforzata. Verificare se il soggetto rientra nel regime di derivazione rafforzata ai fini della rilevanza fiscale delle differenze da valutazione non realizzate.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Riserva mantenuta dopo che l'operazione coperta è venuta meno

Nella copertura di flussi futuri, se l'acquisto o la vendita in valuta attesi non sono più probabili, la riserva accumulata nel patrimonio netto va riversata a conto economico. Mantenerla in attesa di un'operazione ormai annullata rinvia utili o perdite su cambi che appartengono all'esercizio in cui la previsione è cessata.

Errore ricorrente

Adeguamento al cambio applicato a un solo elemento

Quando un debito in valuta è coperto da un contratto a termine, alla chiusura va adeguato al cambio il debito e va rilevato il fair value del contratto, in modo che gli effetti si compensino a conto economico. Aggiornare solo il debito, lasciando il contratto al costo, espone una perdita o un utile su cambi che la copertura aveva invece neutralizzato.

Errore ricorrente

Compensazione naturale scambiata per copertura

Avere crediti e debiti nella stessa valuta riduce l'esposizione economica al cambio, ma non costituisce una relazione di copertura contabile. Ciascuna posizione va comunque convertita al cambio di chiusura e le differenze vanno rilevate separatamente. Omettere la conversione perché i saldi si bilanciano altera la rappresentazione di crediti, debiti e risultato.