Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Azioni e partecipazioni di trading nel circolante

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Azioni e partecipazioni di trading nel circolante - sono le azioni e quote di società con cui non ci sono legami di gruppo, acquistate come impiego temporaneo di liquidità: tipicamente azioni quotate comprate in borsa per essere rivendute. Si valutano al minore tra costo e valore di mercato; per il 2025 e il 2026 chi non applica gli IAS può mantenere il valore dell’ultimo bilancio approvato, salvo perdite durevoli (L. 199/2025).

Per molte PMI il portafoglio titoli è gestito dalla banca: gli eseguiti di borsa e l’estratto del dossier sono i documenti da cui partono tutte le scritture.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Azioni quotate in un portafoglio di trading; quote di società acquistate per una rivendita rapida; ETF azionari detenuti come liquidità.
  • Cosa non ci rientra. Obbligazioni e titoli di Stato (Altri titoli); quote di consorzi e partecipazioni durevoli (B.III.1.d-bis).

Come riconoscerlo nei documenti

Nota eseguito della banca o dell’intermediario con prezzo, quantità e commissioni; estratto del dossier titoli.

Differenze con conti simili

  • Altri titoli. Obbligazioni e titoli di debito.
  • Partecipazioni in altre imprese immobilizzate. Se destinate a restare.

Collocazione in bilancio

Attivo C.III.4 (altre partecipazioni del circolante). Svalutazioni in D.19.a (svalutazioni di partecipazioni) e ripristini in D.18.a (rivalutazioni di partecipazioni); dividendi e plusvalenze da cessione in C.15 (proventi da partecipazioni), minusvalenze in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Plusvalenze tassate per intero

Le partecipazioni iscritte nel circolante non hanno la participation exemption, perché manca l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso (art. 87, c. 1, lett. b, TUIR): la plusvalenza da cessione concorre per intero al reddito e la minusvalenza realizzata è deducibile, salvo il limite antielusivo dell’art. 109, c. 3-bis, per i dividendi esclusi percepiti nei trentasei mesi precedenti. Le svalutazioni di azioni e quote non sono deducibili: si riprendono in aumento e si recuperano alla cessione, quando il costo fiscale resta quello originario.

Dividendi dal 2026

I dividendi incassati da società di capitali sono esclusi dal reddito per il 95% solo se la partecipazione è almeno del 5% del capitale o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro (art. 89 TUIR, come modificato dalla L. 199/2025, per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2026); sotto soglia concorrono per intero. Tra società residenti il dividendo è incassato senza ritenuta.

Deroga 2025-2026

Per gli esercizi 2025 e 2026 le azioni del circolante si possono mantenere al valore dell’ultimo bilancio approvato, salvo perdite durevoli (art. 1, c. 65, L. 199/2025); la deroga non produce deduzioni fiscali, perché nessuna svalutazione passa a conto economico.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. I dividendi concorrono al reddito della società di capitali per il 5% (art. 89 TUIR); dal 2026 l’esclusione spetta solo per partecipazioni di almeno il 5% del capitale o di valore fiscale di almeno 500.000 euro (L. 199/2025).
  • IRAP. Proventi e oneri finanziari (voci C) e rettifiche di valore di attività finanziarie (voci D) stanno sotto la differenza tra valore e costi della produzione: non entrano nella base IRAP delle società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. La compravendita di azioni, quote, obbligazioni e altri titoli è esente da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e dividendi e interessi sono fuori campo o esenti: non c’è IVA da detrarre.

Azioni e partecipazioni di trading nel circolante: esempio di contabilizzazione

Una società acquista in borsa 2.000 azioni a 15 euro, pagando 30 euro di commissioni che si sommano al costo.

Regola Fondamentale & Ratio

Le azioni di minoranza acquistate per investire temporaneamente la liquidità vanno in C.III.4 (altre partecipazioni del circolante): dividendi sotto la soglia 2026 e plusvalenze sono tassati per intero, le svalutazioni non sono deducibili.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 2426, c. 1, n. 9, c.c.; artt. 87, 89, 94 e 109 TUIR; OIC 20; OIC 21; L. 199/2025

🏛️Principi contabili (OIC)

Immobilizzate o circolanti

L’OIC 21 e l’OIC 20 classificano partecipazioni e titoli in base alla destinazione decisa dagli amministratori: nel circolante vanno quelli detenuti per essere venduti, anche oltre i dodici mesi, se manca la volontà e la capacità di tenerli durevolmente. La classificazione si decide all’acquisto e si cambia solo con una modifica documentata della destinazione.

Valutazione

Le partecipazioni e i titoli del circolante si valutano al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, c. 1, n. 9, c.c.); il costo si determina con i metodi previsti per le rimanenze. Se i motivi della svalutazione vengono meno, il valore si ripristina nei limiti del costo.

Deroga 2025-2026

Per gli esercizi 2025 e 2026 chi non applica gli IAS può valutare i titoli del circolante al valore dell’ultimo bilancio approvato invece che al minor valore di mercato, salvo le perdite durevoli (art. 1, c. 65, L. 199/2025): la scelta va motivata in nota integrativa.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

I dividendi concorrono al reddito della società di capitali per il 5% (art. 89 TUIR); dal 2026 l’esclusione spetta solo per partecipazioni di almeno il 5% del capitale o di valore fiscale di almeno 500.000 euro (L. 199/2025). Le plusvalenze da cessione delle partecipazioni del circolante sono tassate per intero, perché manca il requisito PEX dell’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di possesso (art. 87 TUIR); le minusvalenze realizzate sono deducibili, salvo le regole antielusive sul dividend washing (art. 109, c. 3-bis). Le svalutazioni di azioni e quote non sono deducibili (art. 94 e art. 101 TUIR).

IRAP

Proventi e oneri finanziari (voci C) e rettifiche di valore di attività finanziarie (voci D) stanno sotto la differenza tra valore e costi della produzione: non entrano nella base IRAP delle società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

La compravendita di azioni, quote, obbligazioni e altri titoli è esente da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e dividendi e interessi sono fuori campo o esenti: non c’è IVA da detrarre. Le commissioni di custodia e amministrazione dei titoli sono invece imponibili.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Azioni quotate

Acquisto, dividendo, svalutazione e vendita
Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società acquista in borsa 2.000 azioni a 15 euro, pagando 30 euro di commissioni che si sommano al costo.

1. Acquisto in borsa - 3 marzo 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Altre partecipazioni non immobilizzate (C.III.4) 30.030,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 30.030,00
Totale 30.030,00 30.030,00

Le commissioni e l’imposta sulle transazioni finanziarie si sommano al costo.

2. Incasso del dividendo - 22 maggio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 600,00 -
Dividendi da altre imprese (C.15) - 600,00
Totale 600,00 600,00

La quota è minima: per i dividendi percepiti dal 1° gennaio 2026 sotto soglia l’importo è imponibile per intero; per quelli incassati nel 2025 vale ancora l’esclusione del 95%.

3. Svalutazione al valore di mercato - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazioni di partecipazioni (D.19.a) 3.030,00 -
Altre partecipazioni non immobilizzate (C.III.4) - 3.030,00
Totale 3.030,00 3.030,00

Il prezzo di fine anno porta il valore a 27.000 euro. La svalutazione si riprende in aumento: non è deducibile.

4. Vendita delle azioni - 18 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 28.000,00 -
Altre partecipazioni non immobilizzate (C.III.4) - 27.000,00
Plusvalenze da cessione di partecipazioni (C.15) - 1.000,00
Totale 28.000,00 28.000,00

In bilancio emerge una plusvalenza di 1.000 euro; fiscalmente, rispetto al costo di 30.030 euro, c’è una minusvalenza deducibile di 2.030 euro: la differenza di 3.030 euro è una variazione in diminuzione.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Dossier titoli. Riconciliare quantità e prezzi con l’estratto della banca.
  • Svalutazioni. Riprendere in aumento le svalutazioni di azioni e quote.
  • Soglia dei dividendi. Verificare il 5% o i 500.000 euro per ogni partecipazione.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Dividendi sotto soglia esclusi al 95%

Dal 2026 sono tassati per intero.

Errore ricorrente

Commissioni spesate

Si sommano al costo di acquisto.

Errore ricorrente

Svalutazioni dedotte

Sono indeducibili.