Inquadramento generale
Partecipazioni in imprese controllate - sono le azioni o quote di società in cui l’impresa ha la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante o un controllo contrattuale (art. 2359 c.c.), destinate a restare durevolmente nel patrimonio. Si valutano al costo o con il metodo del patrimonio netto.
Il controllo si ha con la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, con voti sufficienti per un’influenza dominante o per vincoli contrattuali; conta anche il controllo indiretto tramite altre società.
Cosa ci rientra
- Esempi. Quota del 70% di una S.r.l. Operativa; società commerciale estera interamente posseduta; società immobiliare del gruppo.
- Cosa non ci rientra. Partecipazioni destinate alla vendita a breve (C.III.1, partecipazioni in imprese controllate del circolante); finanziamenti alla controllata (B.III.2, crediti immobilizzati).
Come riconoscerlo nei documenti
Atto di acquisto o di sottoscrizione, libro soci, visura camerale della partecipata.
Differenze con conti simili
- Collegate. L’influenza notevole non è controllo.
- Attivo circolante. Le partecipazioni da rivendere a breve stanno in C.III (attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni).
Collocazione in bilancio
Attivo B.III.1.a (partecipazioni in imprese controllate). Con il metodo del patrimonio netto l’adeguamento annuo va in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie) o D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie).
Consolidato fiscale
La controllante e le controllate italiane con più del 50% possono optare per il consolidato fiscale nazionale per tre esercizi: si somma il reddito del gruppo e le perdite di una società compensano gli utili delle altre.
Bilancio consolidato
Oltre i limiti dimensionali dell’art. 27 D.Lgs. 127/1991 la controllante deve redigere anche il bilancio consolidato.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. I dividendi delle partecipazioni concorrono al reddito della società di capitali per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR).
- IRAP. Dividendi, plusvalenze e svalutazioni delle partecipazioni sono componenti finanziari (voci C e D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
- IVA. L’acquisto e la cessione di partecipazioni sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e i dividendi sono fuori campo: non c’è IVA da detrarre.
Partecipazioni in imprese controllate: esempio di contabilizzazione
Una società sottoscrive il 100% del capitale di una nuova S.r.l. Versando 50.000 euro.
La partecipazione di controllo si iscrive al costo, o con il metodo del patrimonio netto; dal 2026 dividendi e plusvalenze sono esclusi al 95% se la quota è almeno del 5% o vale almeno 500.000 euro.
Principi contabili (OIC)
Partecipazioni immobilizzate
L’OIC 21 iscrive le partecipazioni destinate a restare durevolmente nel patrimonio al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori; il costo si riduce solo per perdite durevoli di valore e si ripristina se ne vengono meno i motivi.
Dividendi e cessione
I dividendi si rilevano in C.15 (proventi da partecipazioni) quando sorge il diritto alla riscossione, cioè alla delibera di distribuzione della partecipata. La plusvalenza da cessione va in C.15 (proventi da partecipazioni), la minusvalenza in C.17 (interessi e altri oneri finanziari); la svalutazione per perdita durevole in D.19.a (svalutazioni di partecipazioni).
Metodo del patrimonio netto
Per le controllate e le collegate l’OIC 17 consente il metodo del patrimonio netto: la partecipazione segue la quota di patrimonio della partecipata e gli utili o le perdite di competenza vanno in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie) o D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
- Immobilizzazioni finanziarie sopra il fair value. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value, diverse dalle partecipazioni in controllate e collegate: valore contabile, fair value e motivi per cui il valore non è stato ridotto. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 2, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
I dividendi delle partecipazioni concorrono al reddito della società di capitali per il 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR). Dal 2026 l’esclusione spetta solo se la partecipazione è almeno del 5% del capitale o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro; sotto soglia il dividendo è tassato per intero (L. 199/2025). Le plusvalenze da cessione sono esenti al 95% con i requisiti della participation exemption: possesso da almeno dodici mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, residenza non privilegiata e commercialità della partecipata, e dal 2026 la stessa soglia del 5% o 500.000 euro (art. 87 TUIR). Le svalutazioni non sono deducibili; le minusvalenze realizzate su partecipazioni con i requisiti PEX sono indeducibili. Per le controllate è possibile il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR), che somma i redditi e le perdite del gruppo.
IRAP
Dividendi, plusvalenze e svalutazioni delle partecipazioni sono componenti finanziari (voci C e D): non entrano nella base IRAP delle società di capitali.
IVA
L’acquisto e la cessione di partecipazioni sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 4, DPR 633/1972) e i dividendi sono fuori campo: non c’è IVA da detrarre. Per le holding che fanno solo operazioni esenti o fuori campo l’IVA sui costi generali può non essere detraibile. L’imposta di registro sulla cessione di quote di S.r.l. Si applica in misura fissa; l’atto di trasferimento di azioni non quotate sconta la Tobin tax (imposta sulle transazioni finanziarie) dello 0,2%.
Costituzione, dividendo e cessione di una controllata
Una società sottoscrive il 100% del capitale di una nuova S.r.l. Versando 50.000 euro.
1. Sottoscrizione del capitale - 15 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Partecipazioni in imprese controllate (B.III.1.a) | 50.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 50.000,00 |
| Totale | 50.000,00 | 50.000,00 |
La società controlla il 100% della nuova S.r.l.
2. Delibera del dividendo della controllata - 30 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso imprese controllate (C.II.2) | 20.000,00 | - |
| Proventi da partecipazioni in imprese controllate (C.15) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Il dividendo concorre al reddito per il 5%: 1.000 euro imponibili.
3. Incasso del dividendo - 31 maggio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 20.000,00 | - |
| Crediti verso imprese controllate (C.II.2) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Tra società residenti non si applica ritenuta.
4. Cessione della partecipazione - 1° giugno 2027
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 90.000,00 | - |
| Partecipazioni in imprese controllate (B.III.1.a) | - | 50.000,00 |
| Plusvalenze da cessione di partecipazioni (C.15) | - | 40.000,00 |
| Totale | 90.000,00 | 90.000,00 |
Con i requisiti PEX la plusvalenza è imponibile solo per il 5%: 2.000 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Requisiti PEX. Verificare possesso, iscrizione, residenza, commercialità e soglia 2026.
- Perdita durevole. Valutare il test se la controllata è in perdita.
- Consolidato. Valutare l’opzione e le sue scadenze.
Errori ricorrenti
Svalutazione dedotta
Non è deducibile.
Dividendo tassato per intero sopra soglia
Concorre per il 5%.
Soglia 2026 ignorata
Sotto il 5% e i 500.000 euro dividendo e plusvalenza sono tassati per intero.
