Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Finanziamenti ricevuti da imprese del gruppo

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Finanziamenti ricevuti da imprese del gruppo - sono i prestiti ricevuti dalla capogruppo, da società controllate, collegate o sorelle, compresi i saldi passivi della tesoreria accentrata (cash pooling). Si valutano al costo ammortizzato, salvo nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese, e vanno esposti separatamente dai finanziamenti bancari.

Nei gruppi la liquidità si sposta spesso con prestiti tra società: il contratto scritto con tasso, durata e piano di rimborso è la prima garanzia contro le contestazioni.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Prestito fruttifero della capogruppo per un investimento; saldo passivo del cash pooling; finanziamento infruttifero di una società sorella.
  • Cosa non ci rientra. Versamenti in conto capitale della controllante (A.VI, altre riserve); finanziamenti dei soci persone fisiche (D.3, debiti verso soci per finanziamenti).

Come riconoscerlo nei documenti

Contratto di finanziamento o di cash pooling con importo, tasso e scadenze; estratti del conto di tesoreria di gruppo.

Differenze con conti simili

  • Versamenti in conto capitale. Non vanno restituiti e sono patrimonio netto.
  • Debiti verso soci per finanziamenti. Il socio persona fisica o non di gruppo sta in D.3 (debiti verso soci per finanziamenti).

Collocazione in bilancio

Passivo D.9 (debiti verso imprese controllate), D.10 (debiti verso imprese collegate), D.11 (debiti verso controllanti) o D.11-bis (debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti), con la quota esigibile oltre l’esercizio successivo.

Postergazione

Nelle società soggette a direzione e coordinamento i finanziamenti della capogruppo sono postergati agli altri creditori quando sono concessi in situazioni di squilibrio (art. 2497-quinquies c.c.).

Costo ammortizzato

Un finanziamento infruttifero dalla controllante si iscrive al valore attuale dei flussi al tasso di mercato; la differenza con il nominale è un apporto di capitale che va a patrimonio netto.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli interessi passivi sono deducibili per competenza nei limiti dell’art. 96 TUIR: fino agli interessi attivi e, per l’eccedenza, entro il 30% del reddito operativo lordo fiscale.
  • IRAP. Gli interessi passivi sono oneri finanziari in C.17: non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972).

Finanziamenti ricevuti da imprese del gruppo: esempio di contabilizzazione

Una controllata riceve dalla capogruppo un finanziamento di 200.000 euro al 3% per cinque anni.

Regola Fondamentale & Ratio

Il finanziamento ricevuto da una società del gruppo è un debito finanziario in D.9-D.11-bis (debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti); gli interessi sono deducibili nei limiti dell'art. 96 TUIR e non ai fini IRAP.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 96 e 110, c. 7, TUIR; art. 2467 e 2497-quinquies c.c.; OIC 19

🏛️Principi contabili (OIC)

Imprese del gruppo

Lo schema dell’art. 2424 c.c. distingue i debiti verso controllate (D.9), collegate (D.10), controllanti (D.11, debiti verso controllanti) e imprese sottoposte al controllo delle controllanti (D.11-bis, debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti), senza separare quelli commerciali da quelli finanziari; la distinzione si dà in nota integrativa.

Rilevazione e valutazione

L’OIC 19 prevede che i debiti si iscrivano al valore nominale quando l’obbligazione è sorta; il costo ammortizzato si applica ai debiti con scadenza oltre dodici mesi e condizioni diverse da quelle di mercato, ed è facoltativo nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese.

Esigibilità

Per ogni voce dei debiti lo stato patrimoniale indica separatamente la parte esigibile oltre l’esercizio successivo; la nota integrativa indica i debiti di durata superiore a cinque anni e quelli assistiti da garanzie reali.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
  • Operazioni con parti correlate. Le operazioni con parti correlate rilevanti e non concluse a condizioni di mercato, con importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria. Obbligo di legge: Art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; operazioni con parti correlate (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli interessi passivi sono deducibili per competenza nei limiti dell’art. 96 TUIR: fino agli interessi attivi e, per l’eccedenza, entro il 30% del reddito operativo lordo fiscale. Con controllanti estere il tasso deve essere di mercato; i finanziamenti infruttiferi tra società non generano interessi presunti.

IRAP

Gli interessi passivi sono oneri finanziari in C.17: non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Finanziamento quinquennale dalla capogruppo

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una controllata riceve dalla capogruppo un finanziamento di 200.000 euro al 3% per cinque anni.

1. Erogazione del finanziamento - 1° luglio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 200.000,00 -
Debiti finanziari verso controllanti (D.11) - 200.000,00
Totale 200.000,00 200.000,00

La capogruppo presta 200.000 euro al 3% annuo, interessi pagati ogni 30 giugno.

2. Rateo degli interessi di fine anno - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi verso controllanti (C.17) 3.000,00 -
Ratei passivi (E del passivo) - 3.000,00
Totale 3.000,00 3.000,00

Sei mesi di interessi: 200.000 × 3% × 6/12 = 3.000 euro.

3. Pagamento degli interessi annui - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ratei passivi (E del passivo) 3.000,00 -
Interessi passivi verso controllanti (C.17) 3.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 6.000,00
Totale 6.000,00 6.000,00

La prima metà è già stata imputata al 2025 con il rateo.

4. Rimborso della prima quota capitale - 1° luglio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti finanziari verso controllanti (D.11) 40.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 40.000,00
Totale 40.000,00 40.000,00

A fine 2025 la quota da rimborsare entro dodici mesi, 40.000 euro, si indica separatamente da quella oltre l’esercizio.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Contratto. Conservare il contratto con tasso e piano di rimborso.
  • Limite dell’art. 96. Calcolare gli interessi deducibili sul ROL fiscale.
  • Esigibilità. Separare la quota entro e oltre l’esercizio successivo.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Interessi dedotti ai fini IRAP

Sono oneri finanziari fuori dalla base.

Errore ricorrente

Finanziamento tra i debiti commerciali

Va indicato come debito finanziario in nota integrativa.

Errore ricorrente

Tasso fuori mercato con società estere

Espone a rettifiche di transfer pricing.