Inquadramento generale
Debiti verso la controllante per consolidato fiscale - nel consolidato fiscale nazionale la controllata trasferisce il proprio reddito alla capogruppo, che versa l’IRES di tutto il gruppo. La controllata non ha quindi un debito verso l’Erario per l’IRES, ma verso la controllante, che le chiede l’imposta secondo l’accordo di consolidamento.
L’accordo di consolidamento stabilisce come si regolano i rapporti: acconti trasferiti alla capogruppo, remunerazione delle perdite, restituzione delle eccedenze.
Cosa ci rientra
- Esempi. IRES sul reddito trasferito alla consolidante; acconti IRES da rimborsare alla consolidante; compensi per l’utilizzo di perdite o eccedenze del gruppo.
- Cosa non ci rientra. IRAP, che resta individuale (D.12, debiti tributari); debiti commerciali verso la controllante (conto proprio).
Come riconoscerlo nei documenti
Accordo di consolidamento; prospetto di calcolo dell’imposta trasmesso dalla consolidante.
Differenze con conti simili
- Debiti per IRES. Senza consolidato il debito è verso l’Erario.
- Debiti per IRAP. L’IRAP non entra nel consolidato.
Collocazione in bilancio
Passivo D.11 (debiti verso controllanti).
Acconti
Gli acconti IRES sono versati dalla consolidante per tutto il gruppo; le controllate le trasferiscono di norma la propria quota, che si compensa a fine anno con il debito.
IRAP
Il consolidato riguarda solo l’IRES: l’IRAP resta un debito tributario della singola società.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’IRES trasferita alla consolidante è un’imposta sul reddito della controllata e non è deducibile.
- IRAP. Il consolidato riguarda solo l’IRES: ogni società calcola, dichiara e versa la propria IRAP, e il debito verso la controllante non tocca la base IRAP.
- IVA. I trasferimenti di somme per il consolidato fiscale non sono corrispettivi: sono fuori campo IVA, senza fattura.
Debiti verso la controllante per consolidato fiscale: esempio di contabilizzazione
Una controllata con reddito imponibile di 100.000 euro trasferisce l’IRES del 24%, 24.000 euro, alla consolidante.
Nel consolidato fiscale la controllata non versa l'IRES all'Erario ma alla consolidante: il debito va in D.11 (debiti verso controllanti), non tra i debiti tributari.
Principi contabili (OIC)
Imposte nel consolidato
L’OIC 25 prevede che la controllata rilevi le imposte correnti come se fosse tassata autonomamente, con contropartita il debito verso la consolidante anziché verso l’Erario.
Imprese del gruppo
Lo schema dell’art. 2424 c.c. distingue i debiti verso controllate (D.9), collegate (D.10), controllanti (D.11, debiti verso controllanti) e imprese sottoposte al controllo delle controllanti (D.11-bis, debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti), senza separare quelli commerciali da quelli finanziari; la distinzione si dà in nota integrativa.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Impresa che redige il consolidato. Nome e sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e di quello più piccolo di cui la società fa parte, e il luogo in cui è disponibile la copia. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-quinquies e 22-sexies, c.c.; OIC 12, par. 138.
- Operazioni con parti correlate. Le operazioni con parti correlate rilevanti e non concluse a condizioni di mercato, con importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria. Obbligo di legge: Art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; operazioni con parti correlate (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’IRES trasferita alla consolidante è un’imposta sul reddito della controllata e non è deducibile. I compensi pagati o ricevuti per trasferire perdite ed eccedenze non concorrono al reddito entro l’aliquota IRES (art. 118, c. 4, TUIR).
IRAP
Il consolidato riguarda solo l’IRES: ogni società calcola, dichiara e versa la propria IRAP, e il debito verso la controllante non tocca la base IRAP.
IVA
I trasferimenti di somme per il consolidato fiscale non sono corrispettivi: sono fuori campo IVA, senza fattura.
IRES di una controllata nel consolidato del gruppo
Una controllata con reddito imponibile di 100.000 euro trasferisce l’IRES del 24%, 24.000 euro, alla consolidante.
1. Trasferimento degli acconti alla consolidante - 1° dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso controllanti per consolidato fiscale (C.II.4) | 20.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Secondo l’accordo la controllata versa alla capogruppo la propria quota di acconti.
2. Imposta di competenza - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte correnti (20) | 24.000,00 | - |
| Debiti verso controllanti per consolidato fiscale (D.11) | - | 24.000,00 |
| Totale | 24.000,00 | 24.000,00 |
Reddito imponibile di 100.000 euro, IRES al 24%.
3. Compensazione con gli acconti - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso controllanti per consolidato fiscale (D.11) | 20.000,00 | - |
| Crediti verso controllanti per consolidato fiscale (C.II.4) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
4. Trasferimento del saldo - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso controllanti per consolidato fiscale (D.11) | 4.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 4.000,00 |
| Totale | 4.000,00 | 4.000,00 |
Il saldo si trasferisce alla consolidante prima della sua scadenza di versamento.
Controlli prima della dichiarazione
- Accordo di consolidamento. Verificare le regole su acconti e perdite.
- Classificazione. Il debito va in D.11 (debiti verso controllanti), non in D.12 (debiti tributari).
- IRAP. Versare l’IRAP all’Erario.
Errori ricorrenti
IRES del consolidato tra i debiti tributari
Il debito è verso la controllante.
IRAP trasferita alla consolidante
Resta individuale.
Acconti non compensati
Crediti e debiti vanno regolati secondo l’accordo.
