Inquadramento generale
Debiti verso controllate per consolidato fiscale - è il debito della capogruppo consolidante verso le controllate che trasferiscono perdite fiscali o eccedenze usate per ridurre l’IRES del gruppo, quando l’accordo di consolidamento prevede di remunerarle. Speculare è il credito verso le controllate che trasferiscono redditi.
È lo specchio del conto precedente: dalla parte della capogruppo, i rapporti con le controllate nascono sia dalle imposte che esse trasferiscono sia dalle perdite che portano al gruppo.
Cosa ci rientra
- Esempi. Remunerazione della perdita fiscale di una controllata; eccedenza di interessi passivi o di ROL trasferita da una controllata.
- Cosa non ci rientra. IRES di gruppo dovuta all’Erario (D.12, debiti tributari); finanziamenti alle controllate.
Come riconoscerlo nei documenti
Accordo di consolidamento e prospetto di calcolo del reddito complessivo di gruppo.
Differenze con conti simili
- Debiti per IRES. L’imposta di gruppo è dovuta all’Erario.
- Debiti commerciali verso controllate. Riguardano forniture.
Collocazione in bilancio
Passivo D.9 (debiti verso imprese controllate).
Neutralità
Le somme corrisposte tra le società del consolidato per le perdite e i vantaggi fiscali trasferiti non sono tassate né deducibili, se non superano l’aliquota IRES applicata alle perdite o ai redditi trasferiti (art. 118, c. 4, TUIR).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le somme pagate alle controllate per le perdite trasferite non concorrono a formare il reddito della consolidante né quello della controllata, se non superano l’aliquota IRES applicata alla perdita (art. 118, c. 4, TUIR).
- IRAP. Il consolidato fiscale riguarda solo l’IRES: queste somme non incidono sulla base IRAP di nessuna società del gruppo.
- IVA. Sono trasferimenti di denaro senza corrispettivo: fuori campo IVA, nessuna fattura.
Debiti verso controllate per consolidato fiscale: esempio di contabilizzazione
Una controllata trasferisce una perdita fiscale di 50.000 euro, che riduce l’IRES del gruppo di 12.000 euro; l’accordo prevede di remunerarla per intero.
Se l'accordo di consolidamento remunera le perdite trasferite, la consolidante ha un debito verso la controllata in D.9 (debiti verso imprese controllate) pari al risparmio d'imposta ottenuto.
Principi contabili (OIC)
Imposte nel consolidato
L’OIC 25 prevede che la consolidante rilevi il debito IRES complessivo del gruppo e, verso ogni controllata, i crediti e debiti derivanti dal trasferimento di redditi e perdite.
Imprese del gruppo
Lo schema dell’art. 2424 c.c. distingue i debiti verso controllate (D.9), collegate (D.10), controllanti (D.11, debiti verso controllanti) e imprese sottoposte al controllo delle controllanti (D.11-bis, debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti), senza separare quelli commerciali da quelli finanziari; la distinzione si dà in nota integrativa.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Impresa che redige il consolidato. Nome e sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e di quello più piccolo di cui la società fa parte, e il luogo in cui è disponibile la copia. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-quinquies e 22-sexies, c.c.; OIC 12, par. 138.
- Operazioni con parti correlate. Le operazioni con parti correlate rilevanti e non concluse a condizioni di mercato, con importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria. Obbligo di legge: Art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; operazioni con parti correlate (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le somme pagate alle controllate per le perdite trasferite non concorrono a formare il reddito della consolidante né quello della controllata, se non superano l’aliquota IRES applicata alla perdita (art. 118, c. 4, TUIR).
IRAP
Il consolidato fiscale riguarda solo l’IRES: queste somme non incidono sulla base IRAP di nessuna società del gruppo.
IVA
Sono trasferimenti di denaro senza corrispettivo: fuori campo IVA, nessuna fattura.
Perdita di una controllata remunerata dalla consolidante
Una controllata trasferisce una perdita fiscale di 50.000 euro, che riduce l’IRES del gruppo di 12.000 euro; l’accordo prevede di remunerarla per intero.
1. IRES trasferita da una controllata in utile - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso controllate per consolidato fiscale (C.II.2) | 24.000,00 | - |
| Debiti per IRES (D.12) | - | 24.000,00 |
| Totale | 24.000,00 | 24.000,00 |
La consolidante iscrive il debito verso l’Erario per l’IRES della controllata e il credito verso di essa.
2. Perdita trasferita da un’altra controllata - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti per IRES (D.12) | 12.000,00 | - |
| Debiti verso controllate per consolidato fiscale (D.9) | - | 12.000,00 |
| Totale | 12.000,00 | 12.000,00 |
La perdita di 50.000 euro riduce l’IRES del gruppo di 12.000 euro, che l’accordo riconosce alla controllata.
3. Pagamento alla controllata - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso controllate per consolidato fiscale (D.9) | 12.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 12.000,00 |
| Totale | 12.000,00 | 12.000,00 |
La consolidante paga alla controllata il vantaggio fiscale trasferito.
Controlli prima della dichiarazione
- Accordo. Verificare se e come le perdite sono remunerate.
- Limite di neutralità. Controllare che le somme non superino l’aliquota IRES.
- Riconciliazione. Confrontare i saldi con ogni controllata.
Errori ricorrenti
Remunerazione delle perdite tassata
Nei limiti dell’art. 118, c. 4, è neutrale.
Compensazioni non documentate
Servono i prospetti di consolidamento.
Debito verso controllate in D.12 (debiti tributari)
Va in D.9 (debiti verso imprese controllate).
