Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Crediti per consolidato fiscale e IVA di gruppo

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Crediti per consolidato fiscale e IVA di gruppo - accoglie i crediti che nascono dai regimi fiscali di gruppo: nel consolidato fiscale la controllata che trasferisce una perdita alla capogruppo riceve una compensazione, e la capogruppo vanta verso le controllate le imposte che versa per loro; nella liquidazione IVA di gruppo la controllante raccoglie crediti e debiti IVA delle partecipanti.

Il consolidato fiscale riguarda solo l’IRES: ogni società continua a calcolare e versare la propria IRAP.

Cosa ci rientra

  • Situazioni tipiche. Remunerazione della perdita fiscale trasferita alla consolidante; credito della consolidante per l’IRES della controllata; credito IVA trasferito alla controllante.
  • Cosa non ci rientra. Crediti commerciali verso il gruppo; crediti verso l’Erario (C.II.5-bis, crediti tributari).

Come riconoscerlo nei documenti

Accordo di consolidamento con i criteri di remunerazione; prospetti di liquidazione di gruppo.

Differenze con conti simili

  • Crediti tributari. Sono verso l’Erario, non verso il gruppo.
  • Crediti commerciali. Nascono da vendite.

Collocazione in bilancio

Attivo C.II.2-5 secondo il rapporto con la società debitrice; il provento in voce 20 del conto economico.

Remunerazione delle perdite

L’accordo di consolidamento fissa se e come la consolidante paga le perdite trasferite: di solito all’aliquota IRES, quando e se le utilizza.

IVA di gruppo

La liquidazione IVA di gruppo consente di compensare i saldi a debito e a credito delle società controllate per più del 50% almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente (D.M. 13/12/1979).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Le somme scambiate tra società del consolidato per compensare i vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti non concorrono al reddito e non sono deducibili (art. 118, c. 4, TUIR).
  • IRAP. Il consolidato fiscale riguarda solo l’IRES: ogni società calcola e versa la propria IRAP e i crediti di consolidamento non incidono sulla base.
  • IVA. Le compensazioni tra società del gruppo per il consolidato e per l’IVA di gruppo non sono corrispettivi e sono fuori campo IVA.

Crediti per consolidato fiscale e IVA di gruppo: esempio di contabilizzazione

Una controllata trasferisce alla consolidante una perdita fiscale di 10.000 euro, remunerata al 24%.

Regola Fondamentale & Ratio

I crediti della controllata verso la consolidante per perdite trasferite o eccedenze d'imposta vanno in C.II.4 (crediti verso controllanti) e non hanno effetti sul reddito imponibile.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 117-129 TUIR; art. 73, c. 3, DPR 633/1972; D.M. 13/12/1979; OIC 25

🏛️Principi contabili (OIC)

Crediti tributari

L’OIC 25 colloca in C.II.5-bis (crediti tributari) i crediti verso l’Erario certi nell’esistenza e nell’importo: IVA, acconti e crediti di imposte dirette, ritenute subite, crediti d’imposta; si espongono al netto dei debiti della stessa imposta quando è ammessa la compensazione.

Consolidato fiscale

L’OIC 25 prevede che la controllata rilevi il provento o l’onere da consolidamento nella voce 20 e il credito o debito verso la consolidante nelle voci del gruppo.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Impresa che redige il consolidato. Nome e sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e di quello più piccolo di cui la società fa parte, e il luogo in cui è disponibile la copia. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-quinquies e 22-sexies, c.c.; OIC 12, par. 138.
  • Operazioni con parti correlate. Le operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, con importo, natura del rapporto e ogni informazione necessaria a comprenderne gli effetti. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.; OIC 12, par. 130-137.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Le somme scambiate tra società del consolidato per compensare i vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti non concorrono al reddito e non sono deducibili (art. 118, c. 4, TUIR).

IRAP

Il consolidato fiscale riguarda solo l’IRES: ogni società calcola e versa la propria IRAP e i crediti di consolidamento non incidono sulla base.

IVA

Le compensazioni tra società del gruppo per il consolidato e per l’IVA di gruppo non sono corrispettivi e sono fuori campo IVA.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Perdita trasferita alla consolidante e credito IVA di gruppo

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una controllata trasferisce alla consolidante una perdita fiscale di 10.000 euro, remunerata al 24%.

1. Trasferimento della perdita fiscale - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso controllanti per consolidato fiscale (C.II.4) 2.400,00 -
Proventi da consolidato fiscale (20) - 2.400,00
Totale 2.400,00 2.400,00

La consolidante riconosce il 24% della perdita trasferita.

2. Trasferimento del credito IVA mensile - 16 marzo 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso controllanti per IVA di gruppo (C.II.4) 1.200,00 -
Erario c/IVA (C.II.5-bis) - 1.200,00
Totale 1.200,00 1.200,00

Con l’IVA di gruppo il saldo a credito del mese passa alla controllante, che lo compensa con i debiti delle altre società.

3. Incasso dalla consolidante - 30 luglio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 2.400,00 -
Crediti verso controllanti per consolidato fiscale (C.II.4) - 2.400,00
Totale 2.400,00 2.400,00

La somma non concorre al reddito della controllata.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Accordo di consolidamento. Verificare le regole di remunerazione.
  • Riconciliazione. Allineare i saldi con la consolidante.
  • IRAP. Calcolarla e versarla autonomamente.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Provento da consolidato tassato

Non concorre al reddito.

Errore ricorrente

Credito verso consolidante tra i crediti tributari

Va nelle voci del gruppo.

Errore ricorrente

IRAP trasferita alla consolidante

Resta individuale.